Concessione edilizia sottoposta a particolari condizioni

Published On: 17 Dicembre 2018Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 novembre 2018 numero 6327 torna a pronunciarsi sulla dibattuta questione dell’apposizione di specifiche condizioni al rilascio di titoli autorizzatori e/o edilizi, chiarendo in proposito che proprio esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e di rapida conclusione dei procedimenti, consentono ed anzi suggeriscono la subordinazione degli effetti positivi del provvedimento amministrativo alla verificazione di un evento (e, dunque, di una specifica condotta del richiedente), ritenuto indispensabile per una valutazione positiva della questione posta all’esame dell’amministrazione.
Basti pensare, al riguardo ed a titolo esemplificativo, alla possibilità – pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, anche dello stesso Consiglio di Stato – per gli organi di controllo di emanare decisioni positive, subordinate, e dunque sottoposte, a particolari condizioni (provvedimenti, questi, che, a conti fatti, avrebbero natura di decisioni negative ove le condizioni medesime non si avverassero).
Tale principio è stato ritenuto dal Consesso di Palazzo Spada pienamente applicabile anche nel caso di rilascio di una concessione edilizia che potrà per tale via essere subordinata a specifiche condizioni e prescrizioni che subordinano la realizzazione dell’opera alla sussistenza di determinati requisiti, al fine di garantire una specifica tutela ambientale e/o il rispetto del tessuto e del decoro abitativo (cfr.. Cons. St., V, 29 novembre 2004, n. 7762; id., IV, 25 novembre 2011, n. 6260; id., 25 giugno 2013, n. 3447; id., VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; Cons. St., VI, 28 giugno 2016, n. 2860; Cons. St., IV, 8 settembre 2015 n. 4176).
In particolare, il Comune, ove sussistano speciali circostanze, ben può imporre condizioni – ovvero prescrizioni – purché esse non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento e non siano tali da snaturare l’atto (negandone la funzione) o imponendo sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.
E ciò in quanto tali condizioni, hanno l’evidente fine di semplificare la procedura, evitando che l’istanza del privato sia respinta e che il progetto debba essere ripresentato e, poi, riapprovato.
Sulla base di tali presupposti il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che subordinare il rilascio del permesso di costruire (o di un premesso di costruire in sanatoria) alla sussistenza di una o più condizioni (prescrizioni), sia legittimo e conforme tanto alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, quanto alla necessità di neutralizzare (o, almeno, contenere) l’effetto del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto, senza al contempo creare loro ulteriori aggravi.

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Concessione edilizia sottoposta a particolari condizioni

Published On: 17 Dicembre 2018

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 9 novembre 2018 numero 6327 torna a pronunciarsi sulla dibattuta questione dell’apposizione di specifiche condizioni al rilascio di titoli autorizzatori e/o edilizi, chiarendo in proposito che proprio esigenze di speditezza dell’azione amministrativa e di rapida conclusione dei procedimenti, consentono ed anzi suggeriscono la subordinazione degli effetti positivi del provvedimento amministrativo alla verificazione di un evento (e, dunque, di una specifica condotta del richiedente), ritenuto indispensabile per una valutazione positiva della questione posta all’esame dell’amministrazione.
Basti pensare, al riguardo ed a titolo esemplificativo, alla possibilità – pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, anche dello stesso Consiglio di Stato – per gli organi di controllo di emanare decisioni positive, subordinate, e dunque sottoposte, a particolari condizioni (provvedimenti, questi, che, a conti fatti, avrebbero natura di decisioni negative ove le condizioni medesime non si avverassero).
Tale principio è stato ritenuto dal Consesso di Palazzo Spada pienamente applicabile anche nel caso di rilascio di una concessione edilizia che potrà per tale via essere subordinata a specifiche condizioni e prescrizioni che subordinano la realizzazione dell’opera alla sussistenza di determinati requisiti, al fine di garantire una specifica tutela ambientale e/o il rispetto del tessuto e del decoro abitativo (cfr.. Cons. St., V, 29 novembre 2004, n. 7762; id., IV, 25 novembre 2011, n. 6260; id., 25 giugno 2013, n. 3447; id., VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; Cons. St., VI, 28 giugno 2016, n. 2860; Cons. St., IV, 8 settembre 2015 n. 4176).
In particolare, il Comune, ove sussistano speciali circostanze, ben può imporre condizioni – ovvero prescrizioni – purché esse non contrastino con la natura e la tipicità del provvedimento e non siano tali da snaturare l’atto (negandone la funzione) o imponendo sacrifici ingiustificabili, sproporzionati o immotivati.
E ciò in quanto tali condizioni, hanno l’evidente fine di semplificare la procedura, evitando che l’istanza del privato sia respinta e che il progetto debba essere ripresentato e, poi, riapprovato.
Sulla base di tali presupposti il Consiglio di Stato ha pertanto ritenuto che subordinare il rilascio del permesso di costruire (o di un premesso di costruire in sanatoria) alla sussistenza di una o più condizioni (prescrizioni), sia legittimo e conforme tanto alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, quanto alla necessità di neutralizzare (o, almeno, contenere) l’effetto del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto, senza al contempo creare loro ulteriori aggravi.

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