Poteri del Comune sulla SCIA edilizia decorso il termine di trenta giorni

Published On: 23 Gennaio 2019Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Pubblica Amministrazione

Il Tar Puglia di Bari, con sentenza del 7 gennaio numero 9, ha affermato che il Comune, decorsi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA), non può adottare alcun provvedimento di sospensione dei lavori, nè di diffida o inibitoria.
Ciò in quanto, essendosi ormai perfezionata e divenuta efficace la SCIA, dopo il trentesimo giorno “..l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell’ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un’autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi..”.
Dunque in quella condizione il Comune poteva intervenire solo in via di autotutela e solo successivamente aveva il potere di adottare gli atti repressivi.
Osserva il Tar che “Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio“.
La ragione di tutto ciò, sta nella natura perentoria del termine previsto dall’articolo 19 comma 4 legge 241/90 per procedere alla verifica sui lavori, decorso il quale si consolida la legittimazione del privato ad eseguire l’intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione.
Da ciò discende che anche se il Comune intervenga come nella specie anche solo uno o due giorni dopo la scadenza del termine di trenta giorni, l’atto di sospensione dei lavori è illegittimo.
 

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Poteri del Comune sulla SCIA edilizia decorso il termine di trenta giorni

Published On: 23 Gennaio 2019

Il Tar Puglia di Bari, con sentenza del 7 gennaio numero 9, ha affermato che il Comune, decorsi trenta giorni dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (c.d. SCIA), non può adottare alcun provvedimento di sospensione dei lavori, nè di diffida o inibitoria.
Ciò in quanto, essendosi ormai perfezionata e divenuta efficace la SCIA, dopo il trentesimo giorno “..l’attività del Comune deve necessariamente essere condotta nell’ambito di un procedimento di secondo grado avente ad oggetto il riesame di un’autorizzazione implicita che, pertanto, ha già determinato la piena espansione del cd. ius aedificandi..”.
Dunque in quella condizione il Comune poteva intervenire solo in via di autotutela e solo successivamente aveva il potere di adottare gli atti repressivi.
Osserva il Tar che “Tale potere residuale per la P.A procedente deve, peraltro, essere esercitato secondo i principi regolatori legislativamente sanciti, in materia di autotutela, con particolare riferimento alla necessità dell’avvio di un apposito procedimento in contraddittorio, al rispetto del limite del termine ragionevole, e soprattutto, alla necessità di una valutazione comparativa, di natura discrezionale, degli interessi in rilievo, idonea a giustificare la frustrazione dell’affidamento incolpevole maturato in capo al denunciante a seguito del decorso del tempo e della conseguente consumazione del potere inibitorio“.
La ragione di tutto ciò, sta nella natura perentoria del termine previsto dall’articolo 19 comma 4 legge 241/90 per procedere alla verifica sui lavori, decorso il quale si consolida la legittimazione del privato ad eseguire l’intervento edilizio per effetto dell’inerzia dell’Amministrazione.
Da ciò discende che anche se il Comune intervenga come nella specie anche solo uno o due giorni dopo la scadenza del termine di trenta giorni, l’atto di sospensione dei lavori è illegittimo.
 

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