Vincolo cimiteriale ed insediamenti turistico ricettivi

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 5 dicembre 2018 numero 6891, ha affermato che una struttura turistico-ricettiva (consistente nella realizzazione di un campeggio, di alcune unità abitative finalizzate al turismo e di un parcheggio), non può essere collocata nella fascia di rispetto di 200 metri relativa a vincolo cimiteriale nemmeno alla luce della deroga di cui al comma 5 dell’articolo 338 del Regio Decreto 1256 del 1934 che consente, con il parere favorevole della ASL, interventi urbanistici non oltre il limite di 50 metri approvati con delibera del Consiglio comunale e, quindi mediante procedimento di variante urbanistica.
Tale norma secondo il Consiglio di Stato, si riferisce a interventi urbanistici volti a soddisfare interessi pubblici, nei quali non sono ricompresi – quali interventi privati di interesse pubblico – gli insediamenti produttivi e le strutture turistico-ricettive, come quella in esame.
Il Consiglio inoltre, richiamando le numerose pronunce che hanno individuato la portata e i limiti delle modifiche apportate al succitato articolo 338 dalla novella di cui all’articolo 28 della legge 166 del 2002, ha rammentato che “…la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati. Con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili…”.
Inoltre, ha ribadito che il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti.

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Vincolo cimiteriale ed insediamenti turistico ricettivi

Published On: 25 Gennaio 2019

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 5 dicembre 2018 numero 6891, ha affermato che una struttura turistico-ricettiva (consistente nella realizzazione di un campeggio, di alcune unità abitative finalizzate al turismo e di un parcheggio), non può essere collocata nella fascia di rispetto di 200 metri relativa a vincolo cimiteriale nemmeno alla luce della deroga di cui al comma 5 dell’articolo 338 del Regio Decreto 1256 del 1934 che consente, con il parere favorevole della ASL, interventi urbanistici non oltre il limite di 50 metri approvati con delibera del Consiglio comunale e, quindi mediante procedimento di variante urbanistica.
Tale norma secondo il Consiglio di Stato, si riferisce a interventi urbanistici volti a soddisfare interessi pubblici, nei quali non sono ricompresi – quali interventi privati di interesse pubblico – gli insediamenti produttivi e le strutture turistico-ricettive, come quella in esame.
Il Consiglio inoltre, richiamando le numerose pronunce che hanno individuato la portata e i limiti delle modifiche apportate al succitato articolo 338 dalla novella di cui all’articolo 28 della legge 166 del 2002, ha rammentato che “…la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo cimiteriale è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati. Con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili…”.
Inoltre, ha ribadito che il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti.

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