Affidamento incolpevole sulla regolarità edilizia ed urbanistica di un immobile
Spetta al Giudice Ordinario la cognizione sull’azione risarcitoria promossa dal privato che assuma di essere stato leso nel suo affidamento incolpevole, per avere la Pubblica Amministrazione omesso la dovuta vigilanza circa il rispetto delle prescrizioni urbanistiche nei confronti di un soggetto terzo, costruttore di un fabbricato, dal quale parte attrice aveva acquistato un appartamento affetto da svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche, successivamente emerse e “..tanto gravi da renderlo parzialmente abusivo, inidoneo all’uso ed incommerciabile…”.
Così si è pronunziata da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite la quale con la decisione n.4889 del 19 febbraio 2019, nel richiamare la propria precedente giurisprudenza, (Cass. SU. nn. 6594-6596 del 2011; n. 1162 del 2015; n. 17586 del 2015; n. 12799 del 2017; n. 1654 del 2018; n. 33364 del 2018), ha in particolare ribadito come “..in tema di riparto della giurisdizione, l’attrazione (ovvero la concentrazione) della tutela risarcitoria dinanzi al giudice amministrativo può verificarsi soltanto qualora il danno patito dal soggetto sia conseguenza immediata e diretta della dedotta illegittimità del provvedimento che egli ha impugnato, non costituendo il risarcimento del danno ingiusto una materia di giurisdizione esclusiva ma solo uno strumento di tutela ulteriore e di completamento rispetto a quello demolitorio…”.
“La tesi”, rammentano ancora le Sezioni Unite “… è coerente coi principi affermati dalla Corte Cost. con le sentenze n. 292 del 2000 e 281 del 2004 (in riferimento alle disposizioni di cui al D.Igs. n. 80 del 1998 art. 35, come sostituito dalla L. 2015 del 2000, oggi art. 7, c.p.a.) che hanno posto in evidenza come la devoluzione al giudice amministrativo, oltre che del controllo di legittimità dell’azione amministrativa, anche (ove configurabile) del risarcimento del danno, sia funzionale allo scopo di evitare al privato la necessità di instaurare un successivo e separato giudizio innanzi al giudice ordinario…”.
Di talchè, “…se è … vero che … la menzionata giurisprudenza è stata elaborata in riferimento ad ipotesi connotate dal pregresso annullamento di un provvedimento amministrativo favorevole ed ampliativo, ciò non esclude che i danneggiati abbiano in quei casi dedotto la lesione della loro integrità patrimoniale ai sensi dell’art. 2043 c.c., rispetto alla quale l’esercizio del potere amministrativo non rilevava in sé, ma per l’efficacia causale del danno-evento da affidamento incolpevole. Parimenti, ciò che viene in rilievo nella presente controversia non è la legittimità dei titoli abilitativi relativi alla costruzione ..”, rilasciati a favore del costruttore (e mai impugnati), bensì “…la situazione di diritto soggettivo, rappresentata dalla conservazione dell’integrità del patrimonio che il ricorrente assume esser stata lesa per avere acquistato una parte di quella costruzione sull’affidamento riposto sull’azione del Comune, rivelatasi invece negligente ed inerte, sicchè i provvedimenti menzionati rilevano solo se ed in quanto idonei a fondare tale affidamento, e la relativa tutela risarcitoria non richiede la previa instaurazione di un giudizio innanzi al giudice amministrativo che accerti l’illegittimità di atti e comportamenti tenuti dall’amministrazione. In altri termini, la questione involta dalla domanda concerne l’apprezzamento del comportamento tenuto dalla p.A. non come espressione dell’esercizio di un potere, bensì nella sua oggettività a determinare il legittimo affidamento del privato, e così a cagionargli un danno, nella specie rappresentato dal ricorrente in svariate irregolarità edilizie ed urbanistiche dell’immobile acquistato…”.