Titolo edilizio necessario per lo spianamento di terreno agricolo

Il TAR ombardia di Brescia, con la sentenza breve del 18 febbraio 2019 n. 157, richiamandosi ad un consolidato pregresso orientamento giurisprudenziale, ha affermato come debba riconoscersi rilevanza urbanistica (anche) al solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri.

In tal senso, rammenta il Collegio, si è ad esempio già espresso il TAR Campania – Sezione Salerno con la decisione n. 172/2013 la quale afferma… “Richiedono infatti il permesso di costruire anche la modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione (Cons.Stato, V, 31/12/2008, n. 6756; idem, 22/12/2005, n. 7343; TAR Lombardia, Brescia, 11/1/2006, n. 32). D’altra parte è stata riconosciuta la rilevanza urbanistica anche del solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri (Cass. pen., III, 9/6/1982).“).

Ne deriva, ad avviso del Collegio, “.. in termini più generali..” che “…sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia urbanistica le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto..” e, più precisamente, che “…devono ritenersi inclusi in tale categoria gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione (Cons. St., Sez. V., n. 1442 del 2001) o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale (Cons. St., Sez. IV, n. 5035 del 2007), in quanto anche essi creano un nuovo assetto urbanistico: tali mutamenti di destinazione possono avere luogo solo se siano stati espressamente consentiti da una previsione urbanistica (cfr. C.d.S, IV, n. 4066/2018)…”.

Conseguentemente, il TAR lombardo ha ritenuto legittimo l’ordinanza di rimozione e/o demolizione di opere e strutture e rimessione in pristino stato dei luoghi emessa dal Comune nei confronti del privato che aveva iniziato detti lavori di spianamento in assenza di regolare titolo edilizio.

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Titolo edilizio necessario per lo spianamento di terreno agricolo

Published On: 20 Marzo 2019

Il TAR ombardia di Brescia, con la sentenza breve del 18 febbraio 2019 n. 157, richiamandosi ad un consolidato pregresso orientamento giurisprudenziale, ha affermato come debba riconoscersi rilevanza urbanistica (anche) al solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri.

In tal senso, rammenta il Collegio, si è ad esempio già espresso il TAR Campania – Sezione Salerno con la decisione n. 172/2013 la quale afferma… “Richiedono infatti il permesso di costruire anche la modificazione dello stato materiale e della conformazione del suolo per adattarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione naturale e alla sua qualificazione (Cons.Stato, V, 31/12/2008, n. 6756; idem, 22/12/2005, n. 7343; TAR Lombardia, Brescia, 11/1/2006, n. 32). D’altra parte è stata riconosciuta la rilevanza urbanistica anche del solo spianamento di un terreno agricolo con riporto di sabbia e ghiaia, realizzato al fine di ottenere un piazzale per deposito e smistamento di autocarri (Cass. pen., III, 9/6/1982).“).

Ne deriva, ad avviso del Collegio, “.. in termini più generali..” che “…sono riconducibili entro la categoria della trasformazione edilizia urbanistica le opere che modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, indipendentemente dal fatto che la loro realizzazione richieda attività edificatoria in senso stretto..” e, più precisamente, che “…devono ritenersi inclusi in tale categoria gli interventi di trasformazione del suolo, quali, ad esempio, la sua cementificazione (Cons. St., Sez. V., n. 1442 del 2001) o lo spianamento di un terreno al fine di ottenerne un piazzale (Cons. St., Sez. IV, n. 5035 del 2007), in quanto anche essi creano un nuovo assetto urbanistico: tali mutamenti di destinazione possono avere luogo solo se siano stati espressamente consentiti da una previsione urbanistica (cfr. C.d.S, IV, n. 4066/2018)…”.

Conseguentemente, il TAR lombardo ha ritenuto legittimo l’ordinanza di rimozione e/o demolizione di opere e strutture e rimessione in pristino stato dei luoghi emessa dal Comune nei confronti del privato che aveva iniziato detti lavori di spianamento in assenza di regolare titolo edilizio.

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