Mancata adozione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari
Il TAR Sicilia di Palermo, con la decisione n.846 del 25 marzo 2019, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di archiviazione della richiesta di autorizzazione all’istallazione di impianti pubblicitari su suolo privato, in specie motivato dal Comune in considerazione della mancata adozione del Regolamento comunale e/o del Piano generale degli impianti pubblicitari disciplinati dagli artt. 3 comma 3 e 36 comma 8, del decreto legislativo 507 del 1993.
A tal fine, il TAR palermitano ha ritenuto anzitutto di premettere come, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “…la mancanza del Regolamento comunale ex art. 3 comma 3, d.lg. 15 novembre 1993 n. 507 e/o del Piano generale degli impianti pubblicitari ex art. 36 comma 8, cit. d.lg. n. 507 del 1993, per essere compatibile con l’art. 41 Cost. e con l’art. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, che impone alle Pubbliche amministrazioni l’onere di determinare per ciascun procedimento il termine entro cui esso deve essere concluso, non può inibire sine die le installazioni pubblicitarie e impedire l’esercizio dell’attività economica nel settore della pubblicità, atteso che l’esercizio dell’attività economica non può essere subordinato alla condizione meramente potestativa di quando il Comune decida di adottare i suddetti strumenti programmatori, ma in tale situazione è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti oggettivi ed oggettivi alla stregua dei criteri e dei principi, fissati dalle norme a tutela della sicurezza della viabilità, dell’ambiente e del paesaggio (cfr. ex multis T.A.R. Basilicata sez. I 21 giugno 2013 n. 362; T.A.R. Lazio Latina 4 gennaio 2007 n. 7);…(v. T.A.R. Lazio, Latina, 15 luglio 2015, n. 535; nello stesso senso, T.A.R. Lombardia, Milano, 24 luglio 2012, n. 2054).
Ed ancora come, secondo altra costante giurisprudenza, “…il mancato esame sine die delle istanze dei privati si tradurrebbe in una limitazione del diritto di iniziativa economica di cui all’art. 41 Cost. (T.A.R. Sicilia, Sez. II, 24 aprile 2014, n. 1113); conseguentemente i Comuni, nelle more di definire gli atti generali, sono tenuti ad avviare e definire l’istruttoria delle istanze presentate, rilasciando eventualmente autorizzazioni provvisorie…”.
Quindi, richiamata la disposizione contenuta all’art. 36, co. 8, del citao decreto legislativo 507/1993 (a tenore della quale “Il comune non dà corso alle istanze per l’installazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto, né può autorizzare l’installazione di nuovi impianti fino all’approvazione del regolamento comunale e del piano generale previsti dall’art. 3.”), il Tribunale ha riaffermato come, “..a fronte di un preciso termine per l’approvazione del piano generale degli impianti, ai sensi degli articoli 3 e 36 del d. lgs. n. 507/1993 – il ritardo imputabile all’ente locale in ordine all’approvazione degli atti generali in tale materia (o alla modifica degli stessi) non può costituire una valida motivazione per respingere le istanze di autorizzazione…”.
Ciò tanto più in quanto nel caso specifico “…- poichè, in astratto, la legittimità della sostanziale sospensione della valutazione delle istanze potrebbe anche dipendere dalla durata della stessa, in relazione ad un’eventuale imminente approvazione degli atti generali – nel caso in esame non sono noti i tempi dell’approvazione, nella sua interezza, del piano generale degli impianti, sebbene il Comune vi faccia esplicito riferimento..”.
Da ciò, è dunque derivato l’accoglimento del ricorso “..con il conseguente obbligo dell’amministrazione – nelle more della definitiva approvazione del piano generale impianti pubblicitari – di rideterminarsi sulle istanze in questione previa apposita istruttoria, tenendo conto delle disposizioni vigenti a tutela della sicurezza, della viabilità, dell’ambiente e del paesaggio, e facendo salvi gli ulteriori provvedimenti a seguito delle modifiche o integrazioni che saranno apportate al piano…”.