Il conduttore ha diritto alla restituzione della caparra versata se ha erroneamente fatto affidamento sulla validità del contratto

Published On: 25 Gennaio 2021Categories: Diritto civile, Tutele, Varie

Con ordinanza del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il conduttore che ha erroneamente fatto affidamento sulla validità del contratto ha diritto alla restituzione della caparra versata.

Nel caso di specie, Tizio ha concluso una trattativa per la locazione di un immobile ad uso commerciale con Caio il quale ha dichiarato che la metratura quadrata del locale fosse di mq 180.

Le parti hanno concordato un canone di locazione di euro 2.000 oltre al versamento di un deposito cauzionale di euro 4.000, alla cui corresponsione seguiva la consegna dell’immobile e la conclusione del contratto.

Alla consegna del locale però, il conduttore ha rilevato come in realtà la metratura fosse inferiore a quanto dichiarato dal conduttore e che l’immobile fosse accatastato come magazzino e non come negozio.

Per tale ragione, ha adito le autorità giudiziarie per la restituzione della caparra oltre che per la richiesta di risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dall’articolo 1337 del codice civile.

A seguito di un doppio conforme nei primi due gradi di giudizio, Caio ha proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione adducendo quale ragione il fatto che “… la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto che C. potesse sua sponte eseguire una semplice visura catastale per accertarsi della reale metratura dell’immobile e della sua destinazione d’uso …” e ancora che “… lo stato di colpa, in cui versava C., risultante dalla stessa sentenza, non poteva essere dichiarato irrilevante, ma al contrario avrebbe dovuto condurre ad escludere l’applicazione dell’articolo 1337 c.c. …”.

In conclusione, la Corte ha ammesso il diritto del conduttore alla restituzione della caparra anche se, attraverso una semplice visura catastale, avrebbe potuto conoscere la reale consistenza e destinazione dell’immobile ritenendo maggiormente rilevante il comportamento del locatore che ha dolosamente e in mala fede raggirato il conduttore.

Ultimi Articoli inseriti

Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

29 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Impossibilità di partecipare alla prova concorsuale per causa di forza maggiore

La Terza Sezione del Tar Sicilia di Catania, con la recentissima sentenza n. 1445 del 19 aprile 2024, ha reso un’interessante pronuncia in materia concorsuale, su una singolare fattispecie concreta inerente all’impossibilità per il candidato, [...]

Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

25 Aprile 2024|Commenti disabilitati su Notificazioni di atti tributari: sulla consegna a persona diversa dal destinatario dell’atto

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, l’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 fa espresso rinvio alle [...]

About the Author: Giovanni Sciangula

Condividi

Il conduttore ha diritto alla restituzione della caparra versata se ha erroneamente fatto affidamento sulla validità del contratto

Published On: 25 Gennaio 2021

Con ordinanza del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il conduttore che ha erroneamente fatto affidamento sulla validità del contratto ha diritto alla restituzione della caparra versata.

Nel caso di specie, Tizio ha concluso una trattativa per la locazione di un immobile ad uso commerciale con Caio il quale ha dichiarato che la metratura quadrata del locale fosse di mq 180.

Le parti hanno concordato un canone di locazione di euro 2.000 oltre al versamento di un deposito cauzionale di euro 4.000, alla cui corresponsione seguiva la consegna dell’immobile e la conclusione del contratto.

Alla consegna del locale però, il conduttore ha rilevato come in realtà la metratura fosse inferiore a quanto dichiarato dal conduttore e che l’immobile fosse accatastato come magazzino e non come negozio.

Per tale ragione, ha adito le autorità giudiziarie per la restituzione della caparra oltre che per la richiesta di risarcimento dei danni patiti per la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza sanciti dall’articolo 1337 del codice civile.

A seguito di un doppio conforme nei primi due gradi di giudizio, Caio ha proposto ricorso innanzi la Corte di Cassazione adducendo quale ragione il fatto che “… la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante il fatto che C. potesse sua sponte eseguire una semplice visura catastale per accertarsi della reale metratura dell’immobile e della sua destinazione d’uso …” e ancora che “… lo stato di colpa, in cui versava C., risultante dalla stessa sentenza, non poteva essere dichiarato irrilevante, ma al contrario avrebbe dovuto condurre ad escludere l’applicazione dell’articolo 1337 c.c. …”.

In conclusione, la Corte ha ammesso il diritto del conduttore alla restituzione della caparra anche se, attraverso una semplice visura catastale, avrebbe potuto conoscere la reale consistenza e destinazione dell’immobile ritenendo maggiormente rilevante il comportamento del locatore che ha dolosamente e in mala fede raggirato il conduttore.

About the Author: Giovanni Sciangula