Ancora Semplificando: se l’amministrazione interviene dopo la scadenza dei termini, il provvedimento è inefficace.

Published On: 19 Luglio 2021Categories: Normativa, Pubblica Amministrazione

Tra gli interventi più interessanti ed incisivi alla disciplina del procedimento amministrativo, introdotti col Decreto Semplificazioni 2020 (decreto legge 76/2020 convertito con la legge 120/2020), vanno certamente segnalati quelli in materia di silenzio e rapporti tra amministrazioni.

1) Potenziamento del silenzio-assenso.

Viene anzitutto previsto (al nuovo comma 8bis inserito all’articolo 2 della legge 241/90), che in determinate ipotesi, i provvedimenti emessi dall’amministrazione dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge, siano inefficaci.

Si tratta in particolare delle seguenti ipotesi: a) decorso del termine per esprimere pareri all’interno della conferenza dei servizi semplificata; b) decorso del termine per esprimere assensi, concerti e nulla osta nei rapporti tra amministrazioni; c) decorso del termine, nelle ipotesi in cui sulla istanza del privato si formi il silenzio assenso; d) termine per disporre il divieto di prosecuzione delle attività avviate dal privato a seguito di presentazione della Scia.

La novella, favorisce certamente la speditezza e l’agilità dei procedimenti, limitando la possibilità per l’amministrazione di incidere negativamente sul legittimo affidamento del privato (fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela).

Se per certi versi la previsione può apparire scontata, ribadendo principi cui si era giunti per via interpretativa o pretoria, tuttavia essa è certamente significativa nella misura in cui si giunge al risultato di non gravare il cittadino dell’onere di impugnare i provvedimenti che siano resi dopo il decorso dei suddetti termini (rimanendo essi privi di effetto).

In tale ottica dunque, la previsione responsabilizza l’amministrazione ed i suoi funzionari al rispetto dei termini per provvedere, ponendola sempre più su un piano di maggiore parità rispetto al cittadino.

2) Rapporti tra le amministrazioni.

Nello stesso ambito di intervento, vanno segnalate anche le modifiche all’articolo 16 e all’articolo 17 bis, con cui si prevede che:

– in caso di infruttuosa decorrenza del termine per esprimere un parere, l’amministrazione richiedente dovrà procedere indipendentemente dalla espressione del parere;

– lo stesso principio si applica anche al caso in cui debba essere acquisito l’assenso, il concerto o il nulla osta di altra amministrazione;

– nell’acquisizione del suddetto assenso, concerto o nulla osta, l’interruzione del termine per ragioni istruttorie, è ammessa per una sola volta.

Non resta che augurarsi che le amministrazioni ed i loro dipendenti, si adeguino prontamente a queste nuove importanti innovazioni.

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Ancora Semplificando: se l’amministrazione interviene dopo la scadenza dei termini, il provvedimento è inefficace.

Published On: 19 Luglio 2021

Tra gli interventi più interessanti ed incisivi alla disciplina del procedimento amministrativo, introdotti col Decreto Semplificazioni 2020 (decreto legge 76/2020 convertito con la legge 120/2020), vanno certamente segnalati quelli in materia di silenzio e rapporti tra amministrazioni.

1) Potenziamento del silenzio-assenso.

Viene anzitutto previsto (al nuovo comma 8bis inserito all’articolo 2 della legge 241/90), che in determinate ipotesi, i provvedimenti emessi dall’amministrazione dopo la scadenza dei termini fissati dalla legge, siano inefficaci.

Si tratta in particolare delle seguenti ipotesi: a) decorso del termine per esprimere pareri all’interno della conferenza dei servizi semplificata; b) decorso del termine per esprimere assensi, concerti e nulla osta nei rapporti tra amministrazioni; c) decorso del termine, nelle ipotesi in cui sulla istanza del privato si formi il silenzio assenso; d) termine per disporre il divieto di prosecuzione delle attività avviate dal privato a seguito di presentazione della Scia.

La novella, favorisce certamente la speditezza e l’agilità dei procedimenti, limitando la possibilità per l’amministrazione di incidere negativamente sul legittimo affidamento del privato (fermo restando l’esercizio dei poteri di autotutela).

Se per certi versi la previsione può apparire scontata, ribadendo principi cui si era giunti per via interpretativa o pretoria, tuttavia essa è certamente significativa nella misura in cui si giunge al risultato di non gravare il cittadino dell’onere di impugnare i provvedimenti che siano resi dopo il decorso dei suddetti termini (rimanendo essi privi di effetto).

In tale ottica dunque, la previsione responsabilizza l’amministrazione ed i suoi funzionari al rispetto dei termini per provvedere, ponendola sempre più su un piano di maggiore parità rispetto al cittadino.

2) Rapporti tra le amministrazioni.

Nello stesso ambito di intervento, vanno segnalate anche le modifiche all’articolo 16 e all’articolo 17 bis, con cui si prevede che:

– in caso di infruttuosa decorrenza del termine per esprimere un parere, l’amministrazione richiedente dovrà procedere indipendentemente dalla espressione del parere;

– lo stesso principio si applica anche al caso in cui debba essere acquisito l’assenso, il concerto o il nulla osta di altra amministrazione;

– nell’acquisizione del suddetto assenso, concerto o nulla osta, l’interruzione del termine per ragioni istruttorie, è ammessa per una sola volta.

Non resta che augurarsi che le amministrazioni ed i loro dipendenti, si adeguino prontamente a queste nuove importanti innovazioni.

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