Regole tecniche su premi e incentivi per istallazioni di impianti fotovoltaici sostitutivi di coperture in amianto

La Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza del 22 maggio 2023 numero 8721, ha fornito utili chiarimenti sull’interpretazione delle norme relative al riconoscimento di premialità tariffarie per la realizzazione di impianti fotovoltaici sostitutivi di coperture contenenti eternit o amianto.

La fattispecie concreta

La ricorrente, già proprietaria di un edificio distinto e autonomo dagli altri corpi di fabbrica del medesimo complesso immobiliare di appartenenza, aveva ottenuto dal predetto Gestore dei Servizi Energetici il riconoscimento delle tariffe incentivanti e premiali, avendo installato sul proprio tetto a falda un impianto fotovoltaico sostitutivo della vecchia copertura in eternit.

Il Gestore, però, a seguito di sopralluogo per la verifica e il controllo delle necessarie rimozioni, rilevando la mancata sostituzione della totale superficie in eternit esistente sugli altri edifici del complesso, decurtava dal premio la relativa tariffa.

La normativa applicabile e l’interpretazione del Collegio

Il T.A.R. Lazio, interpretando la normativa applicabile al caso concreto nel modo dedotto dalla ricorrente, ha precisato che ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 “…La componente incentivante della tariffa … è incrementatadi 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto…”.

A tal proposito – e con specifico riferimento alle condizioni necessarie che devono sussistere per il riconoscimento del diritto agli incentivi e alla ulteriore maggiorazione tariffaria – precisando che secondo le regole applicative emanate dal GSE “…a) l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico; b) la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%…”.

Ad avviso del Collegio, infatti, secondo tali regole la condizione che si chiede di osservare per l’attribuzione del premio “…presuppone la rimozione delle preesistenti coperture in eternit/amianto relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico…”.

In tal senso la Sezione decidente ha interpretato le norme richiamate, configurando quale “porzione omogenea” rilevante ai fini della maggiorazione tariffaria quella parte di edificio oggetto dell’intervento effettuato a copertura integrale dello stesso, quale unità comunque distinta e separata dagli altri edifici limitrofi rimasti invece dotati della vecchia copertura.

In conclusione

Il Collegio ha accolto il ricorso contro l’annullamento dell’atto con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva illegittimamente negato il premio tariffario, perché l’edificio in questione era autonomo e distinto rispetto agli altri del medesimo compendio immobiliare e, conseguentemente, proprio perché la ricorrente aveva rispettato la prescrizione secondo cui la maggiorazione tariffaria è applicata allorché l’impianto copra una “porzione omogenea” della copertura dell’edificio.

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Regole tecniche su premi e incentivi per istallazioni di impianti fotovoltaici sostitutivi di coperture in amianto

Published On: 5 Giugno 2023

La Sezione Terza Ter del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con la sentenza del 22 maggio 2023 numero 8721, ha fornito utili chiarimenti sull’interpretazione delle norme relative al riconoscimento di premialità tariffarie per la realizzazione di impianti fotovoltaici sostitutivi di coperture contenenti eternit o amianto.

La fattispecie concreta

La ricorrente, già proprietaria di un edificio distinto e autonomo dagli altri corpi di fabbrica del medesimo complesso immobiliare di appartenenza, aveva ottenuto dal predetto Gestore dei Servizi Energetici il riconoscimento delle tariffe incentivanti e premiali, avendo installato sul proprio tetto a falda un impianto fotovoltaico sostitutivo della vecchia copertura in eternit.

Il Gestore, però, a seguito di sopralluogo per la verifica e il controllo delle necessarie rimozioni, rilevando la mancata sostituzione della totale superficie in eternit esistente sugli altri edifici del complesso, decurtava dal premio la relativa tariffa.

La normativa applicabile e l’interpretazione del Collegio

Il T.A.R. Lazio, interpretando la normativa applicabile al caso concreto nel modo dedotto dalla ricorrente, ha precisato che ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Ministeriale del 5 maggio 2011 “…La componente incentivante della tariffa … è incrementatadi 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto…”.

A tal proposito – e con specifico riferimento alle condizioni necessarie che devono sussistere per il riconoscimento del diritto agli incentivi e alla ulteriore maggiorazione tariffaria – precisando che secondo le regole applicative emanate dal GSE “…a) l’intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente, relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico; b) la superficie dell’impianto fotovoltaico può essere inferiore o al massimo pari all’area di eternit e/o amianto bonificata, più un margine di tolleranza del 10%…”.

Ad avviso del Collegio, infatti, secondo tali regole la condizione che si chiede di osservare per l’attribuzione del premio “…presuppone la rimozione delle preesistenti coperture in eternit/amianto relativamente alla falda di tetto o porzione omogenea della copertura su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico…”.

In tal senso la Sezione decidente ha interpretato le norme richiamate, configurando quale “porzione omogenea” rilevante ai fini della maggiorazione tariffaria quella parte di edificio oggetto dell’intervento effettuato a copertura integrale dello stesso, quale unità comunque distinta e separata dagli altri edifici limitrofi rimasti invece dotati della vecchia copertura.

In conclusione

Il Collegio ha accolto il ricorso contro l’annullamento dell’atto con cui il Gestore dei Servizi Energetici aveva illegittimamente negato il premio tariffario, perché l’edificio in questione era autonomo e distinto rispetto agli altri del medesimo compendio immobiliare e, conseguentemente, proprio perché la ricorrente aveva rispettato la prescrizione secondo cui la maggiorazione tariffaria è applicata allorché l’impianto copra una “porzione omogenea” della copertura dell’edificio.

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