Abusi edilizi e valutazione atomistica delle opere realizzate
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, con la decisione del 23 novembre 2018 numero 6782, ha chiarito che al fine di verificare la sussistenza di abusi edilizi non è predicabile una valutazione atomistica delle singole opere realizzate in assenza di titolo qualora le stesse denotino (come accaduto nella specie) un intervento complesso (ovverosia composto da molteplici interventi) ma pur sempre unitario e valutabile nella sua globalità, volto ad arrecare una rilevante compromissione dello stato dei luoghi.
Ed invero, solo tramite una valutazione unitaria, si può chiarire il grado effettivo di trasformazione del territorio o comunque l’incremento del carico urbanistico ovvero se le opere hanno natura di pertinenza (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 31 gennaio 2017, n. 675). In tal modo si evita l’elusione del regime dei titoli edilizi, che si determinerebbe suddividendo l’attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla.
L’intervento edilizio, infatti, deve essere considerato unitariamente nel suo complesso, non essendo consentito scinderlo nei suoi singoli componenti e considerare questi ultimi separatamente, e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva.
A tale conclusione il Collegio è giunto dopo avere rilevato che nel caso in esame, l’ordine di demolizione adottato dall’amministrazione procedente concerneva opere abusive che arrecavano una rilevante trasformazione dello stato dei luoghi in zona agricola del P.R.G., rientrante nel perimetro del Parco nazionale del Vesuvio ed assoggettata al vincolo paesaggistico e al divieto di incremento dell’edilizia residenziale nel territorio a rischio vulcanico, che necessitava, pertanto, del permesso di costruire, oltre che degli assensi delle Autorità preposte alla tutela dei vincoli.
Ferma restando che nel caso a mano, anche a volersi avvalere del criterio della valutazione atomistica degli interventi realizzati, si palesava comunque necessario il previo rilascio del permesso di costruire, essendo nelle specie state realizzate tutte opere (quali: un muro di recinzione; una piscina; pavimentazione tettoia e gazebo) che per l e loro caratteristiche, struttura, estensione e capacità di intervenire irreversibilmente lo stato dei luoghi, erano tali da modificare l’assetto urbanistico del territorio, così rientrando nel novero degli “interventi di nuova costruzione” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e) d.p.r. 380/2001.