Abusi edilizi: valutazione unitaria e indici rilevatori
Il Tribunale Amministrativo di Napoli, nell’articolata sentenza in commento del 10 luglio 2018 numero 4578, chiarisce che la ricognizione del regime giuridico e della categoria edilizia cui ricondurre gli abusi edilizi postula una considerazione unitaria degli stessi.
Nel caso di specie è in particolare accaduto che il ricorrente – che aveva eseguito ingenti opere di ristrutturazione edilizia avvalendosi di una semplice DIA – abbia scomposto il complesso degli interventi realizzati (contestati con l’impugnata ordinanza di demolizione) in singole e specifiche opere, onde sussumere ciascuna di esse in una determinata categoria edilizia e nel relativo regime formale e sanzionatorio.
Il Tribunale Amministrativo, nel rigettare la prospettazione offerta dal ricorrente, chiarisce al contrario che nella valutazione degli abusi edilizi commessi, si deve tenere conto di tutti gli interventi eseguiti complessivamente considerati, essendo esclusa ogni valutazione atomistica degli stessi che tenga conto delle singole e specifiche opere realizzate.
La valutazione globale degli interventi consente di apprezzarne la rilevanza sotto il profilo urbanistico, nonché la loro ascrizione alla relativa categoria edilizia (manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione, ovvero nuova costruzione), ai fini dell’individuazione del titolo autorizzatorio al cui regime cui devono essere assoggettati.
Fatta questa premessa, il Tribunale Amministrativo si sofferma su quelli che sono gli indici rilevatori degli abusi edilizi (complessivamente considerati) che sono stati individuati – in conformità con autorevoli precedenti giurisprudenziali espressi sul punto – nella trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, con annesso mutamento dello stato dei luoghi rilevante sul piano ambientale e nella creazione di nuovi volumi o di una nuova superficie utile, conseguente a modificazioni della sagoma e dei prospetti.
In particolare e con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Collegio ha inoltre osservato che in materia edilizia il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, così da ottenere appunto una superficie chiusa su un minimo di tre lati.