Accesso agli atti di gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni

Published On: 5 Luglio 2018Categories: Concorsi pubblici, Rapporti di lavoro pubblico e privato, Tutele, Varie

Con la sentenza del 3 luglio 2018 n.7378, la Terza sezione bis del TAR Lazio, ha sancito il diritto del ricorrente – docente inserito con riserva nella II fascia della graduatoria dell’Istituto scolastico convenuto, con un punteggio che poteva consentire quantomeno l’assegnazione d’una supplenza sui posti di sostegno – ad accedere ai sensi della legge n.241/1990 agli atti di nomina ed ai contratti di supplenza su posto di sostegno adottati e stipulati dal medesimo Istituto, con altri docenti individuati nella graduatoria incrociata ai fini dell’assegnazione delle supplenze.
“..E’ giurisprudenza costante e condivisa..”, rammenta invero la Sezione Terza  bis, “.. quella per cui possono formare oggetto di accesso..”, ai sensi della legge n.241/1990, “… tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783)…”.
E ciò tanto più nell’attuale contesto normativo, nel quale non si può “..prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13)…”.

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Accesso agli atti di gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni

Published On: 5 Luglio 2018

Con la sentenza del 3 luglio 2018 n.7378, la Terza sezione bis del TAR Lazio, ha sancito il diritto del ricorrente – docente inserito con riserva nella II fascia della graduatoria dell’Istituto scolastico convenuto, con un punteggio che poteva consentire quantomeno l’assegnazione d’una supplenza sui posti di sostegno – ad accedere ai sensi della legge n.241/1990 agli atti di nomina ed ai contratti di supplenza su posto di sostegno adottati e stipulati dal medesimo Istituto, con altri docenti individuati nella graduatoria incrociata ai fini dell’assegnazione delle supplenze.
“..E’ giurisprudenza costante e condivisa..”, rammenta invero la Sezione Terza  bis, “.. quella per cui possono formare oggetto di accesso..”, ai sensi della legge n.241/1990, “… tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l’obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783)…”.
E ciò tanto più nell’attuale contesto normativo, nel quale non si può “..prescindere dal recente rafforzamento del principio di trasparenza, operato col già richiamato d.lgs. n. 33 del 2013, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione). Nello stesso articolo, al quindicesimo comma, la trasparenza dell’attività amministrativa è definita come “livello essenziale….delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, anche con specifico riferimento, per quanto qui interessa (al comma 16), a “concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale”, nonché alle “progressioni in carriera”, di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 , in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)>> (Cons. St., Ad. plen., 28 giugno 2016, n. 13)…”.

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