Si agli alberghi in Zona Artigianale
Il Consiglio di Stato, con la recente sentenza del 28 giugno 2018 numero 3987, ha ritenuto illegittimo il diniego alla variante di un permesso di costruire richiesto per la realizzazione di un albergo, motivato con riferimento alla incompatibilità della struttura turistica ricettiva con la destinazione urbanistica artigianale della zona interessata.
Il Giudice di appello, ribaltando la decisione di primo grado e sulla scorta di altre precedenti pronunce sul punto, ha affermato che la compatibilità di tali strutture ricettive nelle zone artigianali trova una formale consacrazione a livello normativo nell’articolo art. 1 lett. i, del d.P.R. 7 settembre 2010 , n. 160, che nella definizione di “attivita’ produttive» contempla le attivita’ di produzione di beni e servizi, incluse le attivita’ agricole, commerciali e artigianali, le attivita’ turistiche e alberghiere.
La giurisprudenza amministrativa – condivisa dal Collegio decidente – ha peraltro già in passato sostenuto che gli alberghi vanno compresi ai sensi dell’art.1 comma 1 bis del dPR 20/10/1988 n.447 come aggiunto dall’art.1 del DPR 7/12/2000 n.440 negli impianti produttivi e precisamente quelli di produzione di beni e servizi.
Sotto un profilo per così dire strutturale l’esistenza di un albergo in zona artigianale non può quindi dirsi estranea al contesto urbanistico della zona artigianale, essendo al contrario possibile sotto il profilo esegetico equiparare tout court una struttura alberghiera ad un impianto produttivo- artigianale.