ANAC: il nuovo regolamento di disciplina dell’AIR, della VIR e della consultazione

Published On: 16 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018, la Delibera ANAC 13 giugno 2018 recante il “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)
I 16 articoli del nuovo regolamento, nel rispetto di quanto chiesto dal Consiglio di Stato, col parere n. 1435/2018 del 31 maggio 2018, sono stati suddivisi nei seguenti tre titoli:
– Titolo I, dedicato alla “Partecipazione ai procedimenti di regolazione”, che comprende gli articoli 1-7;
– Titolo II, dedicato alla “Analisi di impatto della regolazione (AIR)” ed alla “Verifica di impatto della regolazione (VIR)”, che comprende gli articoli 8-15;
– Titolo III, dedicato alle “Disposizioni finali”, che comprende l’art. 16.
In estrema sintesi, il Regolamento stabilisce che l’Autorità, nell’adottare atti di carattere generale (nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile), debba sempre favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione e garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, alle quali, è chiamata a fornire supporto, facilitando lo scambio di informazioni, promuovendo l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo sviluppo delle migliori pratiche.
L’ANAC deve predisporre sul proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l’indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR, e solo dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, può adottare l’atto di regolazione.
Il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, nella quale verrà indicato se per l’atto si prevede la realizzazione di una VIR, ed eventualmente precisata la relativa tempistica. 

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Published On: 16 Luglio 2018

É stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018, la Delibera ANAC 13 giugno 2018 recante il “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR)
I 16 articoli del nuovo regolamento, nel rispetto di quanto chiesto dal Consiglio di Stato, col parere n. 1435/2018 del 31 maggio 2018, sono stati suddivisi nei seguenti tre titoli:
– Titolo I, dedicato alla “Partecipazione ai procedimenti di regolazione”, che comprende gli articoli 1-7;
– Titolo II, dedicato alla “Analisi di impatto della regolazione (AIR)” ed alla “Verifica di impatto della regolazione (VIR)”, che comprende gli articoli 8-15;
– Titolo III, dedicato alle “Disposizioni finali”, che comprende l’art. 16.
In estrema sintesi, il Regolamento stabilisce che l’Autorità, nell’adottare atti di carattere generale (nella forma di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri strumenti di regolazione flessibile), debba sempre favorire la massima partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di regolazione e garantire la promozione dell’efficienza e della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, alle quali, è chiamata a fornire supporto, facilitando lo scambio di informazioni, promuovendo l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e lo sviluppo delle migliori pratiche.
L’ANAC deve predisporre sul proprio sito web, nella pagina dedicata alle consultazioni, un calendario contenente l’indicazione degli atti di carattere generale che intende sottoporre a consultazione e/o AIR, e solo dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, può adottare l’atto di regolazione.
Il provvedimento finale è accompagnato dalla «relazione illustrativa» o dalla relazione AIR, nella quale verrà indicato se per l’atto si prevede la realizzazione di una VIR, ed eventualmente precisata la relativa tempistica. 

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