Ancora sulla disponibilità del centro cottura "in zona"

Published On: 13 Maggio 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

Si connota per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese «la richiesta di allestire un centro per la cottura e la preparazione dei pasti esclusivamente in una data area, “…tutte le volte in cui tale prescrizione non sia utile ai fini della individuazione del miglior contraente e non sia giustificabile con addotte finalità di controllo dell’attività di confezionamento, dal momento che contrasta con i principi di economicità e di risparmio su scala aziendale, in quanto si determina un indubbio favoritismo per i pochi (o unici) soggetti che già sono presenti in quel preciso ambito territoriale, precisando che si deve considerare “sufficiente, per le specifiche finalità dell’amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di verificare il loro rispetto”…”.
Così si è pronunziato da ultimo il TAR Basilicata – Potenza, il quale con la decisione dell’11 maggio 2019 n. 423, nel richiamare numerosi precedenti giurisprudenziali in termini (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 30 luglio 2013, n. 2828; nello stesso senso T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 10 maggio 2016, n. 781; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21 aprile 2011, n. 719; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 luglio 2011, n. 476; Cons. Stato, sez. v, 22 giugno 2010, n. 3887; Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2004, n. 5049), ha ritenuto illegittimo il bando di gara impugnato il quale nel prevedere l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuiva un massimo di settanta punti all’offerta tecnica, di cui ben venti (pari a quasi il trenta per cento del totale) per l’ubicazione del centro di cottura, contemplando l’assegnazione:

  • del massimo punteggio previsto di venti, in caso di ubicazione del centro cottura nello stesso territorio comunale;
  • di dieci punti, in caso di ubicazione dello stesso in località differente situata a meno di quindici chilometri;
  • e di soli quattro punti, in caso di distanza maggiore.

Il TAR Potenza, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che nel caso di specie seppure era vero “…che l’ubicazione del centro di cottura non costituisce requisito di ammissione alla gara, non può essere obliterato il rilievo per cui il meccanismo di attribuzione dei punteggi delineato nel disciplinare di gara perviene a un effetto sostanzialmente analogo, finendo col determinare un illogico e illegittimo vantaggio competitivo per i soli imprenditori presenti nel preciso, e limitatissimo, ambito territoriale costituito dal territorio comunale, i quali per ciò solo si vedono attribuita una rendita di posizione pari a ben venti punti sui settanta disponibili per l’offerta tecnica…”.

Per ciò, è stata ritenuta irragionevole ed illegittima per violazione dell’art. 95 d.lgs. 50 del 2016, la quantificazione dei punteggi operata dalla stazione appaltante la quale “… con particolare riferimento alla distanza minima del centro di cottura ha attribuito un peso fin troppo rilevante a una condizione che quand’anche pienamente soddisfatta non sarebbe in grado di incidere sulla qualità della prestazione in modo altrettanto determinante…”, in quanto “…il parametro in discussione non incide in modo determinante sulla qualità del cibo, che appare invece più propriamente garantita dalle norme dettate dal legislatore in materia e richiamate dalla legge di gara…”.

 

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Ancora sulla disponibilità del centro cottura "in zona"

Published On: 13 Maggio 2019

Si connota per irragionevolezza e contrasto con i principi comunitari di massima tutela della concorrenza tra imprese «la richiesta di allestire un centro per la cottura e la preparazione dei pasti esclusivamente in una data area, “…tutte le volte in cui tale prescrizione non sia utile ai fini della individuazione del miglior contraente e non sia giustificabile con addotte finalità di controllo dell’attività di confezionamento, dal momento che contrasta con i principi di economicità e di risparmio su scala aziendale, in quanto si determina un indubbio favoritismo per i pochi (o unici) soggetti che già sono presenti in quel preciso ambito territoriale, precisando che si deve considerare “sufficiente, per le specifiche finalità dell’amministrazione, solo una clausola che stabilisca i tempi massimi di trasporto dei pasti e la possibilità, da parte dell’Amministrazione, di verificare il loro rispetto”…”.
Così si è pronunziato da ultimo il TAR Basilicata – Potenza, il quale con la decisione dell’11 maggio 2019 n. 423, nel richiamare numerosi precedenti giurisprudenziali in termini (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 30 luglio 2013, n. 2828; nello stesso senso T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 10 maggio 2016, n. 781; TAR Puglia, Lecce, sez. III, 21 aprile 2011, n. 719; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 22 luglio 2011, n. 476; Cons. Stato, sez. v, 22 giugno 2010, n. 3887; Cons. Stato, sez. V, 12 luglio 2004, n. 5049), ha ritenuto illegittimo il bando di gara impugnato il quale nel prevedere l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuiva un massimo di settanta punti all’offerta tecnica, di cui ben venti (pari a quasi il trenta per cento del totale) per l’ubicazione del centro di cottura, contemplando l’assegnazione:

  • del massimo punteggio previsto di venti, in caso di ubicazione del centro cottura nello stesso territorio comunale;
  • di dieci punti, in caso di ubicazione dello stesso in località differente situata a meno di quindici chilometri;
  • e di soli quattro punti, in caso di distanza maggiore.

Il TAR Potenza, nell’accogliere il ricorso, ha ritenuto che nel caso di specie seppure era vero “…che l’ubicazione del centro di cottura non costituisce requisito di ammissione alla gara, non può essere obliterato il rilievo per cui il meccanismo di attribuzione dei punteggi delineato nel disciplinare di gara perviene a un effetto sostanzialmente analogo, finendo col determinare un illogico e illegittimo vantaggio competitivo per i soli imprenditori presenti nel preciso, e limitatissimo, ambito territoriale costituito dal territorio comunale, i quali per ciò solo si vedono attribuita una rendita di posizione pari a ben venti punti sui settanta disponibili per l’offerta tecnica…”.

Per ciò, è stata ritenuta irragionevole ed illegittima per violazione dell’art. 95 d.lgs. 50 del 2016, la quantificazione dei punteggi operata dalla stazione appaltante la quale “… con particolare riferimento alla distanza minima del centro di cottura ha attribuito un peso fin troppo rilevante a una condizione che quand’anche pienamente soddisfatta non sarebbe in grado di incidere sulla qualità della prestazione in modo altrettanto determinante…”, in quanto “…il parametro in discussione non incide in modo determinante sulla qualità del cibo, che appare invece più propriamente garantita dalle norme dettate dal legislatore in materia e richiamate dalla legge di gara…”.

 

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