Autoconsumo da fonti rinnovabili e PNRR: Le Comunità Energetiche (CER) ai nastri di “ri-partenza”

Dal 24 gennaio, dopo la registrazione della Corte dei Conti, è entrato a tutti gli effetti in vigore il c.d. decreto CER, che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Una Comunità Energetica Rinnovabile è costituita da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, principalmente i Comuni, oltre che da cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, con un obiettivo unico: condividere l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti che fanno parte della comunità, con ovvi vantaggi, non solo ambientali, ma anche economici e sociali per i membri della Comunità.

L’istituto trova una specifica regolamentazione nel Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199, che – nell’attuare la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 – reca disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ponendosi l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

L’articolato del decreto 199/2021 si riferisce, negli articoli da 30 a 32, alle CER e al ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell’attuazione delle sue disposizioni.

Orbene, l’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, aveva previsto che – con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo” – fossero definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia, e anche le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all’articolo 8.

Ed ecco allora che – dopo la registrazione della Corte dei Conti – l’atteso Decreto c.d. Decreto CER del 6 dicembre 2023 che incentiva lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili entra in vigore in via definitiva.

Il decreto prevede quindi al suo articolo 3, che i soggetti beneficiari – ovvero le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER – possano accedere agli incentivi, tramite due strumenti (cumulabili) per promuovere le nuove configurazioni dell’autoconsumo.

Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER, attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio – costituita da una parte fissa e una variabile – riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER (articolo 4).

L’articolo 5 del Decreto prevede poi le procedure per l’accesso agli incentivi e casi di decadenza.

L’altra tipologia di beneficio è individuata dal Decreto sotto al TITOLO III CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR – per chi sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili. Il contributo è per l’appunto in tal caso sostenuto dal PNRR, nel rispetto del principio di addizionalità e finanziamento complementare di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (aggiungendosi quindi al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo).

Spese ammissibili per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, e condizioni per le medesime (come anche per la loro revoca), sono individuate all’articolo 7 del Decreto.

Anche per tale strumento il decreto CER prevede che il soggetto beneficiario presenti domanda a seguito dell’apertura dello sportello del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dallo stesso Gestore.

Ciò detto, si resta solo in attesa delle regole operative per l’accesso ai benefici che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

Entro 45 giorni dall’approvazione delle regole il GSE, inoltre, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste.

Sul sito istituzionale, il GSE comunica che renderà disponibili documenti e guide informative, canali di supporto dedicati, per agevolare gli utenti nella costituzione delle CER.

 

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Autoconsumo da fonti rinnovabili e PNRR: Le Comunità Energetiche (CER) ai nastri di “ri-partenza”

Published On: 25 Gennaio 2024

Dal 24 gennaio, dopo la registrazione della Corte dei Conti, è entrato a tutti gli effetti in vigore il c.d. decreto CER, che stimola la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso in Italia.

Una Comunità Energetica Rinnovabile è costituita da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, principalmente i Comuni, oltre che da cooperative, enti di ricerca, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale, con un obiettivo unico: condividere l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti che fanno parte della comunità, con ovvi vantaggi, non solo ambientali, ma anche economici e sociali per i membri della Comunità.

L’istituto trova una specifica regolamentazione nel Decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199, che – nell’attuare la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 – reca disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, ponendosi l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

L’articolato del decreto 199/2021 si riferisce, negli articoli da 30 a 32, alle CER e al ruolo dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell’attuazione delle sue disposizioni.

Orbene, l’articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, aveva previsto che – con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo” – fossero definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell’articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia, e anche le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all’articolo 8.

Ed ecco allora che – dopo la registrazione della Corte dei Conti – l’atteso Decreto c.d. Decreto CER del 6 dicembre 2023 che incentiva lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili entra in vigore in via definitiva.

Il decreto prevede quindi al suo articolo 3, che i soggetti beneficiari – ovvero le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile o CACER – possano accedere agli incentivi, tramite due strumenti (cumulabili) per promuovere le nuove configurazioni dell’autoconsumo.

Alla quota di energia condivisa nell’ambito delle CACER, attraverso la porzione di rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria, è attribuita una tariffa incentivante in forma di tariffa premio – costituita da una parte fissa e una variabile – riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni a partire dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER (articolo 4).

L’articolo 5 del Decreto prevede poi le procedure per l’accesso agli incentivi e casi di decadenza.

L’altra tipologia di beneficio è individuata dal Decreto sotto al TITOLO III CONCESSIONE DEI BENEFICI PNRR – per chi sostiene l’investimento per la realizzazione dell’impianto di produzione a fonte rinnovabile di potenza fino a 1 MW, inserito in CER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili. Il contributo è per l’appunto in tal caso sostenuto dal PNRR, nel rispetto del principio di addizionalità e finanziamento complementare di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 241/2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (aggiungendosi quindi al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo).

Spese ammissibili per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni di cui al comma 1, e condizioni per le medesime (come anche per la loro revoca), sono individuate all’articolo 7 del Decreto.

Anche per tale strumento il decreto CER prevede che il soggetto beneficiario presenti domanda a seguito dell’apertura dello sportello del GSE, utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dallo stesso Gestore.

Ciò detto, si resta solo in attesa delle regole operative per l’accesso ai benefici che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi.

Entro 45 giorni dall’approvazione delle regole il GSE, inoltre, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste.

Sul sito istituzionale, il GSE comunica che renderà disponibili documenti e guide informative, canali di supporto dedicati, per agevolare gli utenti nella costituzione delle CER.

 

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