Autotutela tributaria “rafforzata” e impugnazione del rifiuto

Published On: 23 Febbraio 2024Categories: Diritto tributario, Tutele

Il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 ha introdotto significative novità in materia di autotutela tributaria, apportando modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Legge del 27 luglio del 2000, n. 212) con l’inserimento dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e dell’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies).

Autotutela obbligatoria (art. 10-quater).

Ai sensi del comma 1 “L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull’individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d’imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”.

Il successivo comma 2 esclude l’obbligo (di cui al comma 1) “in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”.

Autotutela facoltativa (art. 10-quinquies).

Ai sensi del comma 1, “Fuori dei casi di cui all’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione”.

Ulteriore novità è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), in virtù del quale il rifiuto ad entrambe le forme di autotutela viene aggiunto tra gli atti impugnabili innanzi le Corti di Giustizia Tributaria: ai fini dell’impugnazione è chiaramente indispensabile la presentazione dell’istanza di autotutela.

All’art. 19 del Decreto Legislativo del 31.12.1992, n. 546, sono state, infatti, aggiunte dal succitato Decreto (220/2023) le lettere g-bis) e g-ter), per cui, a decorrere dal 4 gennaio 2024, il ricorso può essere proposto avverso “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-bis) e avverso “il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-ter).

Nel caso di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) è, dunque, impugnabile sia il rifiuto espresso (diniego) che il rifiuto tacito (silenzio), differenziando il termine per l’impugnazione: cioè, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rifiuto; dopo 90 giorni dalla domanda di autotutela nel caso di silenzio-rifiuto.

Nel caso di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) è impugnabile soltanto il rifiuto espresso, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rifiuto.

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Autotutela tributaria “rafforzata” e impugnazione del rifiuto

Published On: 23 Febbraio 2024

Il Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023 ha introdotto significative novità in materia di autotutela tributaria, apportando modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (Legge del 27 luglio del 2000, n. 212) con l’inserimento dell’esercizio del potere di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) e dell’esercizio del potere di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies).

Autotutela obbligatoria (art. 10-quater).

Ai sensi del comma 1 “L’amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

a) errore di persona;

b) errore di calcolo;

c) errore sull’individuazione del tributo;

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;

e) errore sul presupposto d’imposta;

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”.

Il successivo comma 2 esclude l’obbligo (di cui al comma 1) “in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all’amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell’atto viziato per mancata impugnazione”.

Autotutela facoltativa (art. 10-quinquies).

Ai sensi del comma 1, “Fuori dei casi di cui all’articolo 10-quater, l’amministrazione finanziaria può comunque procedere all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o dell’imposizione”.

Ulteriore novità è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 220 del 30 dicembre 2023 (Disposizioni in materia di contenzioso tributario), in virtù del quale il rifiuto ad entrambe le forme di autotutela viene aggiunto tra gli atti impugnabili innanzi le Corti di Giustizia Tributaria: ai fini dell’impugnazione è chiaramente indispensabile la presentazione dell’istanza di autotutela.

All’art. 19 del Decreto Legislativo del 31.12.1992, n. 546, sono state, infatti, aggiunte dal succitato Decreto (220/2023) le lettere g-bis) e g-ter), per cui, a decorrere dal 4 gennaio 2024, il ricorso può essere proposto avverso “il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-bis) e avverso “il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’art. 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212” (lett. g-ter).

Nel caso di autotutela obbligatoria (art. 10-quater) è, dunque, impugnabile sia il rifiuto espresso (diniego) che il rifiuto tacito (silenzio), differenziando il termine per l’impugnazione: cioè, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rifiuto; dopo 90 giorni dalla domanda di autotutela nel caso di silenzio-rifiuto.

Nel caso di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies) è impugnabile soltanto il rifiuto espresso, entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di rifiuto.

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