Aziende speciali, non è imposta la forma scritta ad substantiam per i contratti

Per i contratti stipulati dalle Aziende speciali nello svolgimento della loro attività istituzionale, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile, ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forma di manifestazione della volontà negoziale.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 9 agosto 2018, n. 20684, dichiarando che l’azienda speciale stessa, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto.
La Suprema Corte ha ricostruito ampiamente la nozione di Azienda speciale in ogni suo aspetto, anche alla luce della corposa giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale che si è formata in materia, consegnando un quadro tanto ampio quanto non univoco in ordine alla natura delle Aziende Speciali.
La Corte, ritenendo ad ogni buon conto che si tratti d’una struttura ibrida in cui coesistono due anime distinte, ha quindi rilevato come, se si fa salva la disciplina per particolari tipologie di contratti, può affermarsi che l’azienda speciale espleta un’attività imprenditoriale in senso proprio, in ordine alla quale nulla ne giustifica la sottrazione all’esigenza che sia svolta su di un piede di perfetta parità, al di fuori di ogni schema autoritativo, e da ciò consegue che bisognerà tenere in considerazione la forza espansiva della tendenziale libertà delle forme – propria del sistema del codice civile – e non già le forme garantistiche a tutela della pubblica amministrazione.
È dunque corretta la conclusione secondo cui le aziende speciali degli enti locali sono soggette alle norme di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione interna ed a quelle di diritto privato per quanto riguarda l’attività economica posta in essere.
 

Ultimi Articoli inseriti

Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

20 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Princìpi e limiti applicabili all’affidamento diretto procedimentalizzato

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano, con la recente decisione n. 3592 del 10.12.2024, ha avuto modo di fornire interessanti indicazioni sui princìpi – e sui limiti – operanti per gli affidamenti diretti [...]

Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

19 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Richiesta di rateizzazione delle cartelle pagamento: atto interruttivo della prescrizione?

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27504 del 23 ottobre 2024 ha nuovamente chiarito che la richiesta di rateizzazione presuppone la conoscenza da parte del contribuente delle cartelle di pagamento relative alle somme che [...]

Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

16 Dicembre 2024|Commenti disabilitati su Rigetto del titolo edilizio già tacitamente assentito

Il T.A.R. Catania, Sezione II, con la sentenza n. 4058 del 10 dicembre 2024, ha richiamato un recente ma ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (inaugurato dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 10383 del 30 [...]

About the Author: Francesco Giuseppe Marino

Condividi

Aziende speciali, non è imposta la forma scritta ad substantiam per i contratti

Published On: 29 Settembre 2018

Per i contratti stipulati dalle Aziende speciali nello svolgimento della loro attività istituzionale, salva l’applicazione di speciali discipline per particolari categorie, non è imposta la forma scritta ad substantiam, né sono vietate la stipula per facta concludentia o mediante esecuzione della prestazione ai sensi dell’articolo 1327 del codice civile, ma vige, al contrario, il principio generale della libertà delle forma di manifestazione della volontà negoziale.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 9 agosto 2018, n. 20684, dichiarando che l’azienda speciale stessa, pur appartenendo al sistema con il quale la pubblica amministrazione locale gestisce i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a soddisfare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, non può qualificarsi, ai fini della normativa sulla forma dei contratti, pubblica amministrazione in senso stretto.
La Suprema Corte ha ricostruito ampiamente la nozione di Azienda speciale in ogni suo aspetto, anche alla luce della corposa giurisprudenza del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale che si è formata in materia, consegnando un quadro tanto ampio quanto non univoco in ordine alla natura delle Aziende Speciali.
La Corte, ritenendo ad ogni buon conto che si tratti d’una struttura ibrida in cui coesistono due anime distinte, ha quindi rilevato come, se si fa salva la disciplina per particolari tipologie di contratti, può affermarsi che l’azienda speciale espleta un’attività imprenditoriale in senso proprio, in ordine alla quale nulla ne giustifica la sottrazione all’esigenza che sia svolta su di un piede di perfetta parità, al di fuori di ogni schema autoritativo, e da ciò consegue che bisognerà tenere in considerazione la forza espansiva della tendenziale libertà delle forme – propria del sistema del codice civile – e non già le forme garantistiche a tutela della pubblica amministrazione.
È dunque corretta la conclusione secondo cui le aziende speciali degli enti locali sono soggette alle norme di diritto pubblico per quanto riguarda la loro organizzazione interna ed a quelle di diritto privato per quanto riguarda l’attività economica posta in essere.
 

About the Author: Francesco Giuseppe Marino