Azione di ottemperanza: proponibile dal creditore in surrogazione
Con la sentenza del 18 giugno 2018 numero 3728, il Consiglio di Stato ha affermato l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza da parte del creditore che agisce in surrogazione della parte vittoriosa nel giudizio di cognizione, definito con la sentenza di cui si chiede l’attuazione.
I Giudici di Palazzo Spada, hanno in particolare evidenziato che la natura generale prevista dal rimedio di cui all’articolo 2900 del codice civile (alla stregua del quale “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare”), consente di riferire al creditore la legittimazione ad agire per l’attuazione di sentenze del giudice amministrativo, in sostituzione della parte vittoriosa nel giudizio di cognizione e nei confronti dell’amministrazione risultata soccombente in tale giudizio.
Il Consiglio di Stato infine, precisa che tale legittimazione “straordinaria” ad agire (derogatoria rispetto al divieto di sostituzione processuale ex articolo 81 del codice di procedura civile), può essere ovviamente esercitata solo a condizione che sussistano tutti i presupposti previsti dal medesimo articolo 2900 del codice civile, e cioè:
a) l’esistenza di un credito, anche solo eventuale, ed anche se sottoposto a termine o condizione;
b) l’inerzia del debitore nell’occuparsi di un suo affare ossia nell’esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi, valutata in termini oggettivi;
c) il pericolo attuale che dall’inerzia del debitore derivi un danno futuro al patrimonio del creditore, tale da diminuire la generica garanzia patrimoniale;
d) il contenuto patrimoniale del diritto e natura disponibile dello stesso.