Casellario Informatico: nuovo Regolamento ANAC

Published On: 9 Luglio 2018Categories: Appalti Pubblici e Concessioni

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 6 giugno 2018 recante il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ll regolamento, entrato in vigore il 29 giugno 2018 e pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ANAC, nel dettaglio disciplina:
–  la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Autorità;
– il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico;
– l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Il casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso dell’esecuzione del contratto, devono inviare all’ANAC tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l’ANAC avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.
 

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Casellario Informatico: nuovo Regolamento ANAC

Published On: 9 Luglio 2018

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 28 giugno 2018 la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 6 giugno 2018 recante il “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, ai sensi dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ll regolamento, entrato in vigore il 29 giugno 2018 e pubblicato anche sul sito istituzionale dell’ANAC, nel dettaglio disciplina:
–  la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le stazioni appaltanti, le società organismi di attestazione e gli operatori economici sono tenuti a comunicare all’Autorità;
– il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel casellario informatico;
– l’aggiornamento delle annotazioni nel casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.
Il casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli operatori economici che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi.
Le stazioni appaltanti e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso dell’esecuzione del contratto, devono inviare all’ANAC tali informazioni nel termine di 30 giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse. Decorso inutilmente tale termine l’ANAC avvierà il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo.
 

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