Casi di esenzione dal versamento degli oneri concessori
Il Tar Liguria, con la decisione del 10 dicembre 2018 numero 956 in commento, chiarisce la portata delle previsioni normative contenute all’articolo 17, comma 3, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in materia di pagamento di oneri concessori per impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, che – nella prospettazione del Collegio – non sono dovuti.
Tale conclusione passa da una chiara esegesi della norma la quale è improntata – sempre ad avviso del Tar ligure – all’agevolazione degli interventi preordinati al soddisfacimento di esigenze della collettività, onde evitare che siano imposti oneri concessori al soggetto che interviene per l’attuazione del pubblico interesse.
Si rende tuttavia necessario – ai fini dell’integrazione della fattispecie normativa – il concorso di due imprescindibili requisiti: uno dal carattere oggettivo e l’altro dal carattere soggettivo.
Non sarà invero sufficiente che l’intervento riguardi opere pubbliche o di interesse generale (requisito oggettivo), richiedendosi, in aggiunta, che le opere siano realizzate da un “ente istituzionalmente competente” (requisito soggettivo).
Sotto quest’ultimo profilo, la giurisprudenza – condivisa peraltro anche dal Tribunale Amministrativo della Liguria, con la sentenza in commento – ha chiarito che la nozione di “enti istituzionalmente competenti” non comprende solo i soggetti pubblici, ma anche i soggetti privati, purché l’opera sia realizzata per conto di un ente pubblico (cfr., fra le ultime, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 3 novembre 2016, n. 2011).
Non può ostare al riconoscimento dell’esenzione in parola, pertanto, il fatto che l’intervento di adeguamento funzionale della stazione ferroviaria oggetto dell’odierno giudizio, sia stato realizzato da un soggetto avente natura formalmente privatistica.
Il Collegio ha inoltre affrontato l’ulteriore profilo, rilevante sul piano oggettivo, circa la possibilità di ricondurre gli interventi realizzati sugli spazi destinati a “servizi secondari”, nella categoria delle “opere pubbliche o di interesse generale” (che, come detto, legittima l’esenzione dal pagamento degli oneri concessori).
In proposito il Collegio non ha ritenuto persuasiva l’argomentazione avanzata dalla difesa del Comune secondo cui gli interventi di ristrutturazione delle parti di una stazione ferroviaria destinate ad attività commerciali non possano essere considerati alla stregua di opere pubbliche o di interesse generale.
Ritiene invece il TAR che debba farsi pur sempre riferimento all’obiettiva destinazione delle superfici, posto che oramai tutte le moderne stazioni ferroviarie non si limitano a fornire accesso ai binari, vendita di biglietti e informazioni ai viaggiatori, ma sono ordinariamente corredate di servizi per l’utenza che comprendono attività di ristoro ed esercizi commerciali di varia natura, ponendosi tali attività in inscindibile nesso funzionale con le esigenze dei soggetti che fruiscono del servizio di trasporto.
Sicché è lecito affermare che i relativi spazi costituiscono parte integrante dell’infrastruttura ferroviaria e che gli interventi su di essi concorrono alla configurazione dell’opera di interesse generale.