Chiarimenti ANAC sulle modifiche contrattuali fino al quinto d'obbligo
Con un Comunicato del Presidente dell’ANAC del 23 marzo 2021, pubblicato lo scorso 16.04./2021, sono stati fornite “Indicazioni interpretative sull’articolo 106, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto” (c.d. quinto d’obbligo).
In risposta ad alcune “segnalazioni” in merito a problematiche applicative del citato articolo 106, comma 12, il Presidente di ANAC ha ritenuto di rendere chiarimenti, “al fine di favorire la corretta interpretazione e l’uniforme applicazione della disposizione in esame”.
In particolare, nel Comunicato si chiarisce che – nonostante l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale difforme e sulla base di alcuni argomenti di carattere sistematico, tratti anche dai principi di derivazione eurounitaria – la citata disposizione non possa essere intesa come una fattispecie autonoma ed ulteriore rispetto alle evenienze contemplate dai commi 1 e 2.
Piuttosto, essa deve essere intesa nel senso che, al ricorrere di una delle ipotesi previste dai commi 1, lettera c) e 2 dell’articolo 106, e dunque qualora la modifica del contratto resti contenuta entro il quinto dell’importo originario, la stazione appaltante potrà imporre all’appaltatore la relativa esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che lo stesso possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo. Nel caso in cui, invece, si ecceda il quinto d’obbligo e, sempre purché ricorrano le altre condizioni di cui all’articolo 106, commi 1 e 2, del Codice, l’appaltatore potrà esigere una rinegoziazione delle condizioni contrattuali e, in caso di esito negativo, il diritto alla risoluzione del contratto.