Concorso scuola: va valutato ai fini del punteggio il servizio a tempo indeterminato presso istituti scolastici paritari
Il TAR Lazio, con la sentenza del 24 maggio 2018 numero 5789, ha ritenuto illegittima la “Tabella di valutazione dei titoli per l’attribuzione del punteggio ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie di Merito” allegata al bando con cui è stato indetto il concorso scuola 2016, nella parte in cui non attribuisce punteggio al servizio prestato a tempo indeterminato presso istituti scolastici paritari.
Il Tribunale Amministrativo in particolare, ha ritenuto sussistente nella fattispecie esaminata la violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità nonché di efficienza e meritocrazia che presiedono le norme sui concorsi pubblici e la valutazione dei titoli di servizio ai fini del punteggio.
I Giudici Amministrativi, dunque, hanno affermato che va valutata la professionalità acquisita dagli insegnanti anche per il servizio prestato a tempo indeterminato presso le scuole paritarie al fine di conferire la giusta valorizzazione anche di questa categoria di docenti ed evitare ingiustificate e discriminatorie applicazioni della normativa in contrasto con la Costituzione e con la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01).