Confronto a coppie e obbligo di motivazione
Il metodo del confronto mal si sposa, di norma, con la puntuale motivazione descrittiva delle ragioni degli esiti dei singoli confronti effettuati, in quanto, per l’appunto, l’esternazione di una motivazione letterale potrebbe rischiare di tradursi in mero esercizio privo di pratica utilità proprio per la inconciliabilità tra il concreto funzionamento del metodo di valutazione in questione e la possibilità di ricondurre il tutto a sintesi.
Pur condividendo tale principio, il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza del 14 settembre 2018 numero 288, ha ritenuto che non possa trascurarsi “…di considerare che un conclusivo sforzo motivazionale di carattere descrittivo da parte della Commissione è quanto mai necessario laddove, come nel caso di specie, i criteri di valutazione non consentono di risalire con immediatezza dalla ponderazione numerica alla valutazione ad essa sottesa…”.
Sulla scorta di tale assunto, nella fattispecie in esame, caratterizzata da un’articolazione dei parametri valutativi in sottocriteri plurimi e dal mancato conferimento a questi ultimi di uno specifico peso ponderale nella formulazione dei punteggi, il Collegio ha ritenuto “..di fatto, impossibile comprendere, dalla sola lettura delle griglie valutative elaborate dalla Commissione, sotto quale specifico profilo tecnico una offerta sia stata ritenuta preferibile alle altre..” (in senso conforme, Consiglio di Stato, Sezione III, 1 giugno 2018, n. 3301).
Ognuno dei criteri valutativi individuati dalla lex specialis ai fini della ripartizione dei punti riservati alla qualità del servizio, infatti, recava in sé elementi di contenuto plurimo e complesso, non riconducibili ad un riferimento univoco e comunque non organizzati secondo criteri d’ordine o di peso ponderale in grado di chiarirne la specifica incidenza nella determinazione delle preferenze e dei punteggi.
Il Tribunale Amministrativo quindi, in tale contesto caratterizzato dalla sussistenza di un quadro dei parametri valutativi che ha consegnato alla Commissione giudicatrice una discrezionalità di giudizio non sufficientemente confinata, né adeguatamente controllabile, considerata l’applicazione concreta che ne è conseguita mediante attribuzione dei soli punteggi numerici, ha rilevato che ciò non ha consentito una corretta esplicazione dell’obbligo motivazionale, la cui funzione è propriamente quella di arginare il rischio di un utilizzo arbitrario del potere discrezionale.
In tale ambito quindi, non avendo comunque il Tribunale Amministrativo riscontrato la sussistenza di profili di manifesta illogicità e/o irragionevolezza negli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissione, tali da doverne comportare la caducazione giurisdizionale, ha limitato l’obbligo conformativo che deriva dalla sentenza in esame a quello di esternare in maniera descrittivamente intellegibile le ragioni della preferenza accordata all’offerta.