Contributi alle imprese per l’acquisto di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso

Published On: 17 Aprile 2024Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Le imprese ammesse al beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il contributo viene riconosciuto per le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

La prova dell’effettuazione delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell’art. 4 fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

L’istruttoria procedimentale finalizzata alla concessione del contributo viene effettuata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia mentre al Ministero vengono riservate le seguenti attività: a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo, di cui all’art. 5, per le diverse annualità; b) determinazione del contributo concedibile, in conformità ai criteri di priorità di cui all’art. 4, comma 2, entro i limiti previsti dall’art. 2, comma 3 e dall’art. 6, comma 1; c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l’indicazione del relativo importo, nonché contestuale comunicazione dell’importo complessivamente riconosciuto, per singola annualità di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato; d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente; e) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo.

 

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Published On: 17 Aprile 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale numero 87 del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del 4 marzo 2024 che definisce, ai sensi dell’art. 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Le imprese ammesse al beneficio devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese; b) risultino iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; c) non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative; d) non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; e) non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Il contributo viene riconosciuto per le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all’acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

La prova dell’effettuazione delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Il contributo, sotto forma di credito d’imposta, è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, ai sensi dell’art. 4 fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

L’istruttoria procedimentale finalizzata alla concessione del contributo viene effettuata dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia mentre al Ministero vengono riservate le seguenti attività: a) definizione delle indicazioni operative relative ai termini di presentazione delle istanze di contributo, di cui all’art. 5, per le diverse annualità; b) determinazione del contributo concedibile, in conformità ai criteri di priorità di cui all’art. 4, comma 2, entro i limiti previsti dall’art. 2, comma 3 e dall’art. 6, comma 1; c) adozione del provvedimento di concessione dei contributi e comunicazione dello stesso ai soggetti beneficiari con l’indicazione del relativo importo, nonché contestuale comunicazione dell’importo complessivamente riconosciuto, per singola annualità di spesa, al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato; d) comunicazione di diniego per le istanze le cui verifiche si sono concluse negativamente; e) adozione dei provvedimenti di revoca del contributo.

 

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