Corte Costituzionale su legge Pinto: è possibile chiedere l’equo indennizzo per la “lentezza” del giudizio anche prima del giudicato

Published On: 9 Maggio 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Tutele, Varie

Con la sentenza numero 88 del 26 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, qualora sia già maturato l’irragionevole ritardo.
In particolare, la Corte Costituzionale ha rilevato che – nel disporre che la domanda volta all’equo indennizzo possa essere proposta solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio da cui essa scaturisce – il succitato articolo 4 della legge Pinto non offre alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare.
Ed infatti, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla lesione dell’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale la normativa è stata concepita, connotando di irragionevolezza la disciplina (id est la “prevenzione” e l’indennizzo dei ritardi causati dalla lentezza della giustizia).
Pertanto la Corte censura la succitata disposizione, con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, precisando al contempo che:
a) da un lato, sarà compito del legislatore provvedere a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo;
b) dall’altro lato, spetterà ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione.
Sicché in conclusione:
– la domanda di equa riparazione potrà essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo (cfr. anche sentenza Corte Costituzionale numero 3 del 1997);
– l’an e il quantum del risarcimento saranno comunque determinati all’esito del giudizio in cui l’eccessivo ritardo è maturato (cfr. anche sentenza della Corte Costituzionale numero 30 del 2014).

Ultimi Articoli inseriti

Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

21 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Impugnazione dell’iscrizione ipotecaria: calcolo del contributo unificato tributario

Con la recente ordinanza n. 26439 del 10 ottobre 2024 la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito le modalità di calcolo del contributo unificato tributario (CUT) in caso di impugnazione di una iscrizione ipotecaria [...]

Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

20 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Patente a crediti edilizia: operatività e coordinamento con il Codice Appalti

Le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) sono soggetti – già dal [...]

Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

18 Novembre 2024|Commenti disabilitati su Rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente assolto in sede penale

Il TAR Bologna, Sezione Prima, con la recentissima sentenza n. 824 dell’11 ottobre 2024, si è pronunciato sui requisiti necessari all’ottenimento del rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente di un’Amministrazione pubblica, per la propria [...]

About the Author: Simona Santoro

Condividi

Corte Costituzionale su legge Pinto: è possibile chiedere l’equo indennizzo per la “lentezza” del giudizio anche prima del giudicato

Published On: 9 Maggio 2018

Con la sentenza numero 88 del 26 aprile 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge 89/2001 (Legge Pinto), nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento presupposto, qualora sia già maturato l’irragionevole ritardo.
In particolare, la Corte Costituzionale ha rilevato che – nel disporre che la domanda volta all’equo indennizzo possa essere proposta solo dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio da cui essa scaturisce – il succitato articolo 4 della legge Pinto non offre alcuna tutela proprio nei casi più gravi, nei quali non vi è neppure certezza che la sentenza, ancorché in ritardo, possa comunque arrivare.
Ed infatti, rinviare alla conclusione del procedimento presupposto l’attivazione dello strumento volto a rimediare alla lesione dell’interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia, significa inevitabilmente sovvertire la ratio per la quale la normativa è stata concepita, connotando di irragionevolezza la disciplina (id est la “prevenzione” e l’indennizzo dei ritardi causati dalla lentezza della giustizia).
Pertanto la Corte censura la succitata disposizione, con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (articoli 3 e 111 della Costituzione) nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, precisando al contempo che:
a) da un lato, sarà compito del legislatore provvedere a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo;
b) dall’altro lato, spetterà ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione.
Sicché in conclusione:
– la domanda di equa riparazione potrà essere proposta anche in pendenza del procedimento presupposto, una volta maturato il ritardo (cfr. anche sentenza Corte Costituzionale numero 3 del 1997);
– l’an e il quantum del risarcimento saranno comunque determinati all’esito del giudizio in cui l’eccessivo ritardo è maturato (cfr. anche sentenza della Corte Costituzionale numero 30 del 2014).

About the Author: Simona Santoro