Corte Costituzionale: vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età

Published On: 1 Giugno 2018Categories: Diritti fondamentali della persona, Tutele

Rientra nella potestà discrezionale del legislatore nazionale la scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, “…potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonchè, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto avverso il decreto legge n. 73 del 2017 nonchè la  legge n. 119 del 2017 di conversione dello stesso.
Nello specifico, le questioni sottoposte alla Corte non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con la legge n. 7 del 2007, con cui l’ente regionale aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato sulla persuasione e non sull’obbligo.
La Consulta, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “…il legislatore, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l’obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dalle leggi dello Stato, e l’ha introdotto per altre sei vaccinazioni che già erano tutte offerte alla popolazione come raccomandate”.
Secondo i Giudici costituzionali, le vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età rappresentano una scelta del legislatore nazionale che non può essere censurata sul piano della ragionevolezza, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva nonchè l’interesse del minore nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie infettive, anche  in considerazione del contesto in cui si inserisce il provvedimento impugnato, caratterizzato da una progressiva tendenza al calo delle coperture vaccinali.
 

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Published On: 1 Giugno 2018

Rientra nella potestà discrezionale del legislatore nazionale la scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, “…potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, nonchè, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività dell’obbligo”.
In tal senso si è espressa la Corte Costituzionale che, con la sentenza numero 5 del 18 gennaio 2018, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Veneto avverso il decreto legge n. 73 del 2017 nonchè la  legge n. 119 del 2017 di conversione dello stesso.
Nello specifico, le questioni sottoposte alla Corte non mettevano in discussione l’efficacia delle vaccinazioni ma la loro obbligatorietà, sospesa dalla Regione Veneto con la legge n. 7 del 2007, con cui l’ente regionale aveva introdotto un sistema di prevenzione delle malattie infettive basato sulla persuasione e non sull’obbligo.
La Consulta, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che “…il legislatore, intervenendo in una situazione in cui lo strumento della persuasione appariva carente sul piano della efficacia, ha reso obbligatorie dieci vaccinazioni: meglio, ha riconfermato e rafforzato l’obbligo, mai formalmente abrogato, per le quattro vaccinazioni già previste dalle leggi dello Stato, e l’ha introdotto per altre sei vaccinazioni che già erano tutte offerte alla popolazione come raccomandate”.
Secondo i Giudici costituzionali, le vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età rappresentano una scelta del legislatore nazionale che non può essere censurata sul piano della ragionevolezza, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva nonchè l’interesse del minore nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie infettive, anche  in considerazione del contesto in cui si inserisce il provvedimento impugnato, caratterizzato da una progressiva tendenza al calo delle coperture vaccinali.
 

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