Danni da beni demaniali in custodia della PA e caso fortuito
Con l’ ordinanza del 20 febbraio 2019 numero 4963 in materia di custodia di beni, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia opera anche per la Pubblica Amministrazione in relazione ai beni demaniali, salvo il caso fortuito.
Gli Ermellini sul tema della responsabilità da cose in custodia, ribadendo la necessità tanto del criterio di imputazione ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile, quanto del nesso di causa tra la cosa in custodia e il danno, hanno meglio precisato i limiti entro cui il caso fortuito possa essere considerato tale.
Ed infatti, se il danneggiato ha solo l’onere di provare il nesso di causa, al custode spetta invece l’onere di provare il caso fortuito inteso come fattore che – caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità – esclude il nesso eziologico tra cosa e danno; sicché, “…le modifiche improvvise della struttura della cosa divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere…“.
In particolare, “…la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fatto di pericolo avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode…“.