Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio lavori: quali indizi sono rilevanti per l’avvio dei lavori?

La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Salerno), con la sentenza del 19 luglio 2022 numero 2045, chiarisce i presupposti in base ai quali può verificarsi il concreto inizio dei lavori, al fine di valutare la legittimità o meno del provvedimento dell’amministrazione comunale di decadenza del permesso di costruire già rilasciato al privato.

Il caso concreto

L’oggetto del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento dichiarativo della decadenza del titolo edilizio, per mancato inizio dei lavori entro il termine legalmente stabilito.

In particolare, la ricorrente/proprietaria di un lotto di terreno – interessata alla realizzazione di un rifugio/custodia per cani e ricoveri – ha richiesto al Comune competente la voltura del permesso di costruire, già rilasciato in data 11 agosto 2017.

Il Comune – avendo accertato che, in violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, i lavori non avevano avuto inizio entro un anno dalla data del rilascio del medesimo titolo abilitativo (ovvero entro il 10.08.2018) – ha invece avviato il procedimento di sospensione dell’efficacia della concessione edilizia ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380 (Testo Unico Edilizia) e disposto la decadenza.

Le contrapposte posizioni 

Secondo la tesi difensiva della ricorrente, l’Amministrazione competente avrebbe agito senza tener conto di una serie di elementi fattuali e circostanziali rilevanti, mancando di valutare la perizia tecnica asseverata completa di corredo fotografico offerta in sede procedimentale ed in violazione del legittimo affidamento proprio del privato.

Secondo l’Amministrazione Comunale, invece, la fattispecie ha materialmente integrato i dettami normativi sanciti alle disposizioni di cui all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale adito – ritenendo prevalenti e condividendo gli interessi sottesi alle argomentazioni dell’Amministrazione resistente – ha rigettato il ricorso proposto, confermando il rigore di quel recente orientamento giurisprudenziale inerente all’individuazione del concreto inizio dei lavori quale momento utile ad escludere l’applicabilità della misura decadenziale.

Il Giudice ha difatti assunto plasticamente a base della decisione i seguenti e consolidati canoni interpretativi, in osservanza dei quali “…in base alla previsione normativa di cui all’art. 15 comma 2, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), l‘inizio lavori debba intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto; pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè dell‘impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (Consiglio di Stato sez. II, 21/10/2021, n.7067; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018 , n. 467; Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381)…”, più precisamente, rimarcando che “…l’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non possa ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione…”, derivandone che “…la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima nel caso in cui siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni (Consiglio di Stato, sentenza n. 7827 del 9.12.2020)…”.

Più nel dettaglio, con riferimento alla fattispecie concreta, il Giudice Amministrativo ha sottolineato che anche le operazioni materiali descritte nella perizia tecnica asseverata versata in atti dalla ricorrente – secondo cui “…Il cantiere è compiutamente organizzato mediante la recinzione dell’area di lavoro e la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro; È stato realizzato lo scavo propedeutico per il getto delle fondazioni dei ricoveri in progetto…” – non erano idonee ad integrare il requisito ineludibile dell’inizio dei lavori al punto da impedire l’adozione del provvedimento decadenziale.

A tal proposito, non ritenendo sufficiente né la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro, quale indice manifesto della messa a punto dell’organizzazione del cantiere, né lo scavo eseguito e lo sbancamento di terreno, in ragione della loro non vasta dimensione.

L’esito cui è pervenuto il Collegio

In sostanza, il Collegio, ancorandosi al dato normativo e traslando le rassegnate coordinate ermeneutiche al caso concreto (nel quale non ha ravvisato il dato ostativo del concreto inizio dei lavori come inteso dalla giurisprudenza prevalente), ha reputato legittimo l’atto di decadenza del citato permesso di costruire.

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Decadenza del permesso di costruire per mancato inizio lavori: quali indizi sono rilevanti per l’avvio dei lavori?

Published On: 25 Luglio 2022

La Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Salerno), con la sentenza del 19 luglio 2022 numero 2045, chiarisce i presupposti in base ai quali può verificarsi il concreto inizio dei lavori, al fine di valutare la legittimità o meno del provvedimento dell’amministrazione comunale di decadenza del permesso di costruire già rilasciato al privato.

Il caso concreto

L’oggetto del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento dichiarativo della decadenza del titolo edilizio, per mancato inizio dei lavori entro il termine legalmente stabilito.

In particolare, la ricorrente/proprietaria di un lotto di terreno – interessata alla realizzazione di un rifugio/custodia per cani e ricoveri – ha richiesto al Comune competente la voltura del permesso di costruire, già rilasciato in data 11 agosto 2017.

Il Comune – avendo accertato che, in violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, i lavori non avevano avuto inizio entro un anno dalla data del rilascio del medesimo titolo abilitativo (ovvero entro il 10.08.2018) – ha invece avviato il procedimento di sospensione dell’efficacia della concessione edilizia ex articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 numero 380 (Testo Unico Edilizia) e disposto la decadenza.

Le contrapposte posizioni 

Secondo la tesi difensiva della ricorrente, l’Amministrazione competente avrebbe agito senza tener conto di una serie di elementi fattuali e circostanziali rilevanti, mancando di valutare la perizia tecnica asseverata completa di corredo fotografico offerta in sede procedimentale ed in violazione del legittimo affidamento proprio del privato.

Secondo l’Amministrazione Comunale, invece, la fattispecie ha materialmente integrato i dettami normativi sanciti alle disposizioni di cui all’articolo 15 del Testo Unico Edilizia.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale adito – ritenendo prevalenti e condividendo gli interessi sottesi alle argomentazioni dell’Amministrazione resistente – ha rigettato il ricorso proposto, confermando il rigore di quel recente orientamento giurisprudenziale inerente all’individuazione del concreto inizio dei lavori quale momento utile ad escludere l’applicabilità della misura decadenziale.

Il Giudice ha difatti assunto plasticamente a base della decisione i seguenti e consolidati canoni interpretativi, in osservanza dei quali “…in base alla previsione normativa di cui all’art. 15 comma 2, d.P.R. 5 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), l‘inizio lavori debba intendersi riferito a concreti lavori edilizi che possono desumersi dagli indizi rilevati sul posto; pertanto i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè dell‘impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio, per evitare che il termine di decadenza del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici (Consiglio di Stato sez. II, 21/10/2021, n.7067; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2018 , n. 467; Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 4381)…”, più precisamente, rimarcando che “…l’inizio dei lavori idoneo ad impedire la decadenza del titolo edilizio non possa ritenersi sussistente con il semplice sbancamento del terreno, senza che sia manifestamente messa a punto l’organizzazione del cantiere o in mancanza di altri indizi che dimostrino il reale proposito di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione…”, derivandone che “…la declaratoria di decadenza del titolo edilizio per mancato inizio dei lavori entro il termine fissato è illegittima nel caso in cui siano stati eseguiti lo scavo ed il riempimento in conglomerato cementizio delle fondazioni perimetrali fino alla quota del piano di campagna entro il termine di legge o se lo sbancamento realizzato si estenda in un’area di vaste dimensioni (Consiglio di Stato, sentenza n. 7827 del 9.12.2020)…”.

Più nel dettaglio, con riferimento alla fattispecie concreta, il Giudice Amministrativo ha sottolineato che anche le operazioni materiali descritte nella perizia tecnica asseverata versata in atti dalla ricorrente – secondo cui “…Il cantiere è compiutamente organizzato mediante la recinzione dell’area di lavoro e la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro; È stato realizzato lo scavo propedeutico per il getto delle fondazioni dei ricoveri in progetto…” – non erano idonee ad integrare il requisito ineludibile dell’inizio dei lavori al punto da impedire l’adozione del provvedimento decadenziale.

A tal proposito, non ritenendo sufficiente né la collocazione del prefabbricato metallico per il deposito degli attrezzi di lavoro, quale indice manifesto della messa a punto dell’organizzazione del cantiere, né lo scavo eseguito e lo sbancamento di terreno, in ragione della loro non vasta dimensione.

L’esito cui è pervenuto il Collegio

In sostanza, il Collegio, ancorandosi al dato normativo e traslando le rassegnate coordinate ermeneutiche al caso concreto (nel quale non ha ravvisato il dato ostativo del concreto inizio dei lavori come inteso dalla giurisprudenza prevalente), ha reputato legittimo l’atto di decadenza del citato permesso di costruire.

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