Decreto legge 152/2021: urgenza, coordinamento e capacità di spesa per l’attuazione del PNRR

È in vigore, dallo scorso 7 novembre 2021, il decreto legge numero 152, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Si tratta di un ulteriore intervento normativo che, come chiarisce il suo preambolo, nasce dall’urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in linea con i tempi del Piano medesimo.
Nasce altresì dalla concomitante ed ormai apertamente dichiarata necessità, straordinaria ed urgente anch’essa, di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa funzionali all’attuazione del Piano, congiuntamente con la esigenza di rinvenire strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.
Si tratta di un intervento “a contenuto plurimo”, avendo le composite disposizioni che lo strutturano, seppur eterogenee, una sostanziale omogeneità di scopo (ovvero, l’attuazione del PNRR, con la ratio della semplificazione delle procedure). Sul tema, a tal proposito, si veda sul nostro sito l’intervento “PNRR e Valutazione Ambientale Strategica: riduzione dei termini procedimentali della fase di consultazione e istruttoria”.
Il provvedimento peraltro introduce (sebbene riconducibili a diverse finalità) interessanti misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi.
Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa
Si focalizza qui l’attenzione sulle più rilevanti previsioni in ordine alla gestione e controllo della spesa relativa alla programmazione delle attività del PNRR (che riguarda anche gli stanziamenti di competenza anche degli enti territoriali) contenute tutte all’articolo 9 del decreto, titolato al “Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti”.

  1. Proroga dell’attuazione dei “POC” – Programmi complementari

Il comma primo del suddetto articolo provvede anzitutto a prorogare al 31 dicembre 2026 (di un ulteriore anno) la data entro la quale deve essere conclusa l’attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC) ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 (finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell’adozione – in accordo con la Commissione UE – di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore rispetto a quanto inizialmente programmato ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013).
In effetti, in tal modo il termine del 31 dicembre 2026 per il completamento dell’attuazione dei POC, si allinea a quello per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ciò anche considerando l’utilità rispetto alla previsione del secondo periodo del primo comma in esame, che – con ulteriore intento acceleratorio della spesa – prevede che le risorse dei suddetti Programmi Operativi Complementari possano essere utilizzate anche “per il supporto tecnico e operativo” all’attuazione del PNRR.

  1. Ritardo pagamento debiti commerciali

L’articolo 9, comma 2, modifica la disciplina sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, incidendo sulle previsioni della disciplina vigente, di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), con la precisazione che le pubbliche amministrazioni possono elaborare l’Indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio della comunicazione alla “Pcc” (piattaforma elettronica di cui al comma 861 della legge appena citata) dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente in relazione ai 2 esercizi precedenti, con la verifica da parte del competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Si ricorda che l’obiettivo della riduzione è inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti (Riforma 1.11) con termine di realizzazione entro il quarto trimestre del 2023, mirandosi appunto a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati.
È altresì previsto che il “Fondo garanzia debiti commerciali” debba essere previsto e inserito in bilancio dell’Ente anche quando questo si trova in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio, oltre ad integrarsi l’elenco delle comunicazioni dei debiti residui scaduti e non pagati da effettuarsi alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) in modo da consentire le dovute verifiche ispettive ministeriali.

  1. Analisi dell’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro del PNRR

Ai commi da 3 a 5 delle disposizioni di cui all’articolo 9, si è altresì previsto che gli enti pubblici possano cooperare per rendere operative tra loro diverse banche dati amministrative, al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR, ed in particolare su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo, o su altri fenomeni di peculiare interesse del Piano.
È pertanto possibile, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca promuovere l’utilizzo di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria.
Le convenzioni stipulate o i programmi di ricerca saranno pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte con la indicazione degli gli scopi perseguiti, dei dati trattati e delle fonti utilizzate (nel rispetto della disciplina della privacy); ma ciò senza che siano disposti a tal fine ulteriori stanziamenti (clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4).

  1. La gestione contabile delle risorse destinate all’attuazione del PNRR

Alcune norme di natura contabile funzionale alla gestione delle risorse destinate all’attuazione del PNRR sono incluse nei commi 6 e 7 dell’articolo 9.
Di particolare rilievo appare il comma 6 che – all’espresso fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato di cui sono titolari i soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, compresi gli enti territoriali – consente al Ministero dell’Economia e delle Finanze di disporre anticipazioni, a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale  del Ministero dell’economia e delle finanze istituito con l’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020 sul quale sono versate le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE, relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto.
Le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, dalle Amministrazioni titolari degli interventi PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, e costituiscono, per i soggetti attuatori, tra cui gli enti territoriali, trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR (si veda per le modalità di accesso ed utilizzo il decreto del MEF dell’11 ottobre 2021 Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 che prevede un anticipo di risorse fino ad un massimo del 10% e successive erogazioni «fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90 per cento dell’importo della spesa dell’intervento).
Orbene, l’accesso a tali fondi potrà consentire ai soggetti attuatori di ricevere le risorse occorrenti ai destinatari finali delle attività finanziate, che verranno contabilizzate in termini di competenza come trasferimenti.
Essenziale pertanto il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di tracciabilità dei movimenti finanziari, anche per gli enti locali che dovranno rendere sostenibili i propri cronoprogrammi dei progetti finanziati in relazioni alla richiesta delle descritte anticipazioni, e ciò senza dimenticare gli obblighi legati alla capacità di garantire i pagamenti 30 giorni dalla presentazione della fattura (nel rispetto della disciplina dei tempi di pagamento della p.a., come riformata).
E senza altresì trascurare che il comma 7 prevede che le risorse erogate come anticipazioni sono poi tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi che hanno attivato le anticipazioni, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

  1. Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica

L’articolo 9, al suo comma 8, istituisce d’altra parte – presso la Ragioneria generale dello Stato – il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa (autorizzandosi a tal fine il reclutamento di 40 unità di personale con la ulteriore possibilità del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica).
L’articolo 9, al suo comma 13, non manca poi di precisare che i fondi esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non possono essere soggetti ad esecuzione forzata; né su tali fondi possono essere ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio.
L’articolo 9, infine ed a chiusura interviene al fine di rendere concreta  la  Riforma 1.15 del PNRR denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, nell’ambito d’una struttura di governance istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

* * *

In definitiva, le misure previste fanno ancora una volta “i conti” con due questioni/preoccupazioni che muovono gli enti coinvolti nella programmazione delle attività del PNRR.
La componente legata alla coerenza ed aderenza degli interventi ai traguardi e agli obiettivi del Piano, dovendo sventare il rischio di dover restituire le somme ricevute o di dover reperire altre risorse per gli impegni già assunti nell’avvio degli interventi.
A tal fine, occorrerà quindi prevedere adeguati controlli sulla realizzazione dei cronoprogrammi e sulle attività di progetto.
La capacità dell’ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti relativi alle spese finanziate con il PNRR, facendo eventualmente ricorso – con adeguate contabilità e previsioni di spesa – alle anticipazioni previste dalle disposizioni esaminate, capaci di velocizzare l’attuazione degli Interventi previsti dal Piano.
 

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Decreto legge 152/2021: urgenza, coordinamento e capacità di spesa per l’attuazione del PNRR

Published On: 1 Dicembre 2021

È in vigore, dallo scorso 7 novembre 2021, il decreto legge numero 152, recante Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
Si tratta di un ulteriore intervento normativo che, come chiarisce il suo preambolo, nasce dall’urgenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in linea con i tempi del Piano medesimo.
Nasce altresì dalla concomitante ed ormai apertamente dichiarata necessità, straordinaria ed urgente anch’essa, di un’ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa funzionali all’attuazione del Piano, congiuntamente con la esigenza di rinvenire strumenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.
Si tratta di un intervento “a contenuto plurimo”, avendo le composite disposizioni che lo strutturano, seppur eterogenee, una sostanziale omogeneità di scopo (ovvero, l’attuazione del PNRR, con la ratio della semplificazione delle procedure). Sul tema, a tal proposito, si veda sul nostro sito l’intervento “PNRR e Valutazione Ambientale Strategica: riduzione dei termini procedimentali della fase di consultazione e istruttoria”.
Il provvedimento peraltro introduce (sebbene riconducibili a diverse finalità) interessanti misure in tema di sistema di prevenzione antimafia, coesione territoriale, gestioni commissariali, organizzazione della giustizia, sostegno alle imprese agricole e agli organismi sportivi.
Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa
Si focalizza qui l’attenzione sulle più rilevanti previsioni in ordine alla gestione e controllo della spesa relativa alla programmazione delle attività del PNRR (che riguarda anche gli stanziamenti di competenza anche degli enti territoriali) contenute tutte all’articolo 9 del decreto, titolato al “Rafforzamento ed efficienza dei processi di gestione, revisione e valutazione della spesa e miglioramento dell’efficacia dei relativi procedimenti”.

  1. Proroga dell’attuazione dei “POC” – Programmi complementari

Il comma primo del suddetto articolo provvede anzitutto a prorogare al 31 dicembre 2026 (di un ulteriore anno) la data entro la quale deve essere conclusa l’attuazione dei Programmi Operativi Complementari (POC) ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020 (finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione resesi disponibili a seguito dell’adozione – in accordo con la Commissione UE – di Programmi operativi con un tasso di cofinanziamento nazionale inferiore rispetto a quanto inizialmente programmato ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013).
In effetti, in tal modo il termine del 31 dicembre 2026 per il completamento dell’attuazione dei POC, si allinea a quello per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e ciò anche considerando l’utilità rispetto alla previsione del secondo periodo del primo comma in esame, che – con ulteriore intento acceleratorio della spesa – prevede che le risorse dei suddetti Programmi Operativi Complementari possano essere utilizzate anche “per il supporto tecnico e operativo” all’attuazione del PNRR.

  1. Ritardo pagamento debiti commerciali

L’articolo 9, comma 2, modifica la disciplina sul rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Pubbliche amministrazioni, incidendo sulle previsioni della disciplina vigente, di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019), con la precisazione che le pubbliche amministrazioni possono elaborare l’Indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili, previo invio della comunicazione alla “Pcc” (piattaforma elettronica di cui al comma 861 della legge appena citata) dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell’esercizio precedente in relazione ai 2 esercizi precedenti, con la verifica da parte del competente Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
Si ricorda che l’obiettivo della riduzione è inserito nel PNRR tra le riforme abilitanti (Riforma 1.11) con termine di realizzazione entro il quarto trimestre del 2023, mirandosi appunto a rimuovere gli ostacoli amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi erogati.
È altresì previsto che il “Fondo garanzia debiti commerciali” debba essere previsto e inserito in bilancio dell’Ente anche quando questo si trova in gestione provvisoria o in esercizio provvisorio, oltre ad integrarsi l’elenco delle comunicazioni dei debiti residui scaduti e non pagati da effettuarsi alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) in modo da consentire le dovute verifiche ispettive ministeriali.

  1. Analisi dell’impatto su occupazione e retribuzione del lavoro del PNRR

Ai commi da 3 a 5 delle disposizioni di cui all’articolo 9, si è altresì previsto che gli enti pubblici possano cooperare per rendere operative tra loro diverse banche dati amministrative, al fine di favorire la produzione di analisi sull’impatto delle riforme e degli investimenti del PNRR, ed in particolare su occupazione e retribuzione del lavoro dipendente e autonomo, o su altri fenomeni di peculiare interesse del Piano.
È pertanto possibile, tramite la stipula di convenzioni o l’avvio di programmi di ricerca promuovere l’utilizzo di dati provenienti da archivi amministrativi e la loro integrazione con informazioni provenienti anche da fonti esterne all’amministrazione originaria.
Le convenzioni stipulate o i programmi di ricerca saranno pubblicati nel sito internet istituzionale delle amministrazioni coinvolte con la indicazione degli gli scopi perseguiti, dei dati trattati e delle fonti utilizzate (nel rispetto della disciplina della privacy); ma ciò senza che siano disposti a tal fine ulteriori stanziamenti (clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4).

  1. La gestione contabile delle risorse destinate all’attuazione del PNRR

Alcune norme di natura contabile funzionale alla gestione delle risorse destinate all’attuazione del PNRR sono incluse nei commi 6 e 7 dell’articolo 9.
Di particolare rilievo appare il comma 6 che – all’espresso fine di consentire il tempestivo avvio ed esecuzione dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato di cui sono titolari i soggetti attuatori dei progetti PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, compresi gli enti territoriali – consente al Ministero dell’Economia e delle Finanze di disporre anticipazioni, a valere sulle disponibilità del conto corrente di tesoreria centrale  del Ministero dell’economia e delle finanze istituito con l’articolo 1, comma 1038, della legge n. 178/2020 sul quale sono versate le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation UE, relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto.
Le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, dalle Amministrazioni titolari degli interventi PNRR finanziati a valere su autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato, e costituiscono, per i soggetti attuatori, tra cui gli enti territoriali, trasferimenti di risorse per la realizzazione tempestiva degli interventi PNRR (si veda per le modalità di accesso ed utilizzo il decreto del MEF dell’11 ottobre 2021 Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 che prevede un anticipo di risorse fino ad un massimo del 10% e successive erogazioni «fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90 per cento dell’importo della spesa dell’intervento).
Orbene, l’accesso a tali fondi potrà consentire ai soggetti attuatori di ricevere le risorse occorrenti ai destinatari finali delle attività finanziate, che verranno contabilizzate in termini di competenza come trasferimenti.
Essenziale pertanto il rispetto degli obblighi di monitoraggio e di tracciabilità dei movimenti finanziari, anche per gli enti locali che dovranno rendere sostenibili i propri cronoprogrammi dei progetti finanziati in relazioni alla richiesta delle descritte anticipazioni, e ciò senza dimenticare gli obblighi legati alla capacità di garantire i pagamenti 30 giorni dalla presentazione della fattura (nel rispetto della disciplina dei tempi di pagamento della p.a., come riformata).
E senza altresì trascurare che il comma 7 prevede che le risorse erogate come anticipazioni sono poi tempestivamente reintegrate al conto corrente di tesoreria dalle medesime Amministrazioni titolari degli interventi che hanno attivato le anticipazioni, a valere sui pertinenti stanziamenti di bilancio.

  1. Comitato scientifico per revisione della spesa pubblica

L’articolo 9, al suo comma 8, istituisce d’altra parte – presso la Ragioneria generale dello Stato – il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa (autorizzandosi a tal fine il reclutamento di 40 unità di personale con la ulteriore possibilità del supporto di società a prevalente partecipazione pubblica).
L’articolo 9, al suo comma 13, non manca poi di precisare che i fondi esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non possono essere soggetti ad esecuzione forzata; né su tali fondi possono essere ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio.
L’articolo 9, infine ed a chiusura interviene al fine di rendere concreta  la  Riforma 1.15 del PNRR denominata “Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale”, nell’ambito d’una struttura di governance istituita presso la Ragioneria generale dello Stato.

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In definitiva, le misure previste fanno ancora una volta “i conti” con due questioni/preoccupazioni che muovono gli enti coinvolti nella programmazione delle attività del PNRR.
La componente legata alla coerenza ed aderenza degli interventi ai traguardi e agli obiettivi del Piano, dovendo sventare il rischio di dover restituire le somme ricevute o di dover reperire altre risorse per gli impegni già assunti nell’avvio degli interventi.
A tal fine, occorrerà quindi prevedere adeguati controlli sulla realizzazione dei cronoprogrammi e sulle attività di progetto.
La capacità dell’ente di anticipare con risorse proprie i pagamenti relativi alle spese finanziate con il PNRR, facendo eventualmente ricorso – con adeguate contabilità e previsioni di spesa – alle anticipazioni previste dalle disposizioni esaminate, capaci di velocizzare l’attuazione degli Interventi previsti dal Piano.
 

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