Decreto Salva Casa: il recepimento nella Regione Siciliana è in corso

Come riportato nel contributo pubblicato nel nostro sito lo scorso 25 settembre, la Circolare del Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, n. 12002 dell’8 agosto 2024 aveva già affermato la necessità di un recepimento – da parte del legislatore regionale siciliano – del Decreto Legge del 29 maggio 2024 numero 69 – c.d. SALVA CASA – recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, convertito con modifiche dalla Legge numero 105 del 24 luglio 2024, entrata in vigore il 28 luglio 2024.

Orbene, il disegno di legge di recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, come convertito è stato approvato con Deliberazione dell’11 ottobre 2024 numero 326 dalla Giunta Regionale Siciliana, accompagnato dalle prescritte relazioni illustrativa, tecnica e con proiezioni finanziarie, dall’Analisi Tecnico Normativa (ATN) e dalle relazioni AIR, nonché dai prescritti pareri.

L’esigenza di un tale recepimento è derivata, nella lettura della Circolare sopra citata, dalla circostanza che – posto che in materia di urbanistica la Regione Siciliana vanta una legislazione esclusiva ai sensi dell’art. 14 dello Statuto – la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. di recepimento del Testo Unico Edilizia con l’articolo 1, ha recepito dinamicamente il T.U.E. citato, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono stati recepiti con modifiche.

Sicché nella lettura interpretativa del Dipartimento, occorre distinguere gli articoli modificativi del Testo Unico Edilizio recepiti dinamicamente dalla Regione Siciliana e che dunque sono immediatamente in vigore al momento della modifica della norma nazionale, da quelli che – per l’appunto – necessitano di una previsione del legislatore regionale che ne consenta il recepimento.

Ciò premesso, il disegno di legge di recepimento del decreto Salva Casa, nel caso specifico, consta appunto di 7 articoli, che recepiscono espressamente alcune modifiche del Testo Unico Edilizia.

Più nel dettaglio.

1) L’articolo 1 riguarda le modifiche alla legge regionale del 10 agosto 2016 numero 16:

  • con il comma 1, si recepisce la lettera a) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 rubricato “Attività edilizia libera”. La disposizione in esame è volta ad ampliare gli interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, in particolare le vetrate panoramiche e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • con il comma 2, si recepisce la lettera d-bis) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato “Determinazione delle variazioni essenziali”;
  • con il comma 3 si recepisce la lettera e) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che modifica l’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 rubricato “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” al fine di prevedere un incremento delle sanzioni, già dovute ai Comuni, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16.

2) Con l’articolo 2, si recepiscono le lettere f-bis), g) e h) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito.

Si tratta rispettivamente del recepimento della introduzione nel Testo Unico Edilizia, dell’articolo 34-ter rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”(quanto alla lettera f-bis); della modifica 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali” che con il disegno di legge viene recepito dinamicamente (quanto alla lettera g); e dell’introduzione dell’articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità” (quanto alla lettera h).

3) Le disposizioni del disegno di legge di cui all’articolo 3, ancora, al comma 1, recepiscono l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che disciplina l’utilizzazione delle sanzioni derivanti dall’applicazione degli articoli 31, 34 ter e dell’articolo 36 bis del Testo Unico Edilizia. Al comma 2, recepiscono l’articolo 2 D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, rubricato “Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”, che disciplina quelle strutture amovibili realizzate, sia da soggetti pubblici che privati, durante l’emergenza Covid-19 al fine di consentire il mantenimento di quelle che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative.

4) L’articolo 4 recepisce le disposizioni contenute nell’articolo 3 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, intitolate alle “Norme finali e di coordinamento” del Decreto Salva Casa, che detta disposizioni di coordinamento in materia tolleranze costruttive (art 34-bis del T.U.E.), di trasferimento di immobili da parte delle Regioni e precisa che la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del T.U.E. non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione all’erario o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall’amministrazione comunale.

5) La norma di cui all’articolo 5 deriva invece da una esigenza di coordinamento, con la prescrizione di cui all’articolo 2 dello stesso disegno di legge, il quale ha previsto il recepimento dell’articolo 36 del T.U.E., rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”. Pertanto, tale articolo abroga l’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che recepiva con modifiche il medesimo articolo 36 del Testo Unico Edilizia.

Gli articoli 6 e 7, infine, quali norme di chiusura si riferiscono all’esigenza (dichiarata non sussistere) di copertura finanziaria, e all’entrata in vigore.

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Decreto Salva Casa: il recepimento nella Regione Siciliana è in corso

Published On: 23 Ottobre 2024

Come riportato nel contributo pubblicato nel nostro sito lo scorso 25 settembre, la Circolare del Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana, n. 12002 dell’8 agosto 2024 aveva già affermato la necessità di un recepimento – da parte del legislatore regionale siciliano – del Decreto Legge del 29 maggio 2024 numero 69 – c.d. SALVA CASA – recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica, convertito con modifiche dalla Legge numero 105 del 24 luglio 2024, entrata in vigore il 28 luglio 2024.

Orbene, il disegno di legge di recepimento del decreto legge 29 maggio 2024, n. 69, come convertito è stato approvato con Deliberazione dell’11 ottobre 2024 numero 326 dalla Giunta Regionale Siciliana, accompagnato dalle prescritte relazioni illustrativa, tecnica e con proiezioni finanziarie, dall’Analisi Tecnico Normativa (ATN) e dalle relazioni AIR, nonché dai prescritti pareri.

L’esigenza di un tale recepimento è derivata, nella lettura della Circolare sopra citata, dalla circostanza che – posto che in materia di urbanistica la Regione Siciliana vanta una legislazione esclusiva ai sensi dell’art. 14 dello Statuto – la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e ss.mm.ii. di recepimento del Testo Unico Edilizia con l’articolo 1, ha recepito dinamicamente il T.U.E. citato, fatti salvi alcuni articoli, espressamente indicati al Titolo II della stessa legge regionale, che sono stati recepiti con modifiche.

Sicché nella lettura interpretativa del Dipartimento, occorre distinguere gli articoli modificativi del Testo Unico Edilizio recepiti dinamicamente dalla Regione Siciliana e che dunque sono immediatamente in vigore al momento della modifica della norma nazionale, da quelli che – per l’appunto – necessitano di una previsione del legislatore regionale che ne consenta il recepimento.

Ciò premesso, il disegno di legge di recepimento del decreto Salva Casa, nel caso specifico, consta appunto di 7 articoli, che recepiscono espressamente alcune modifiche del Testo Unico Edilizia.

Più nel dettaglio.

1) L’articolo 1 riguarda le modifiche alla legge regionale del 10 agosto 2016 numero 16:

  • con il comma 1, si recepisce la lettera a) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 6, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 rubricato “Attività edilizia libera”. La disposizione in esame è volta ad ampliare gli interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, in particolare le vetrate panoramiche e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici;
  • con il comma 2, si recepisce la lettera d-bis) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105, che modifica l’articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 rubricato “Determinazione delle variazioni essenziali”;
  • con il comma 3 si recepisce la lettera e) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che modifica l’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 rubricato “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” al fine di prevedere un incremento delle sanzioni, già dovute ai Comuni, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n.16.

2) Con l’articolo 2, si recepiscono le lettere f-bis), g) e h) dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito.

Si tratta rispettivamente del recepimento della introduzione nel Testo Unico Edilizia, dell’articolo 34-ter rubricato “Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo”(quanto alla lettera f-bis); della modifica 36 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali” che con il disegno di legge viene recepito dinamicamente (quanto alla lettera g); e dell’introduzione dell’articolo 36-bis del Testo Unico Edilizia rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità” (quanto alla lettera h).

3) Le disposizioni del disegno di legge di cui all’articolo 3, ancora, al comma 1, recepiscono l’articolo 1, comma 2, del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, che disciplina l’utilizzazione delle sanzioni derivanti dall’applicazione degli articoli 31, 34 ter e dell’articolo 36 bis del Testo Unico Edilizia. Al comma 2, recepiscono l’articolo 2 D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, rubricato “Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19”, che disciplina quelle strutture amovibili realizzate, sia da soggetti pubblici che privati, durante l’emergenza Covid-19 al fine di consentire il mantenimento di quelle che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative.

4) L’articolo 4 recepisce le disposizioni contenute nell’articolo 3 del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, come convertito, intitolate alle “Norme finali e di coordinamento” del Decreto Salva Casa, che detta disposizioni di coordinamento in materia tolleranze costruttive (art 34-bis del T.U.E.), di trasferimento di immobili da parte delle Regioni e precisa che la presentazione della richiesta di permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis del T.U.E. non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di oblazione all’erario o per il pagamento di sanzioni già irrogate dall’amministrazione comunale.

5) La norma di cui all’articolo 5 deriva invece da una esigenza di coordinamento, con la prescrizione di cui all’articolo 2 dello stesso disegno di legge, il quale ha previsto il recepimento dell’articolo 36 del T.U.E., rubricato “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità”. Pertanto, tale articolo abroga l’articolo 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 che recepiva con modifiche il medesimo articolo 36 del Testo Unico Edilizia.

Gli articoli 6 e 7, infine, quali norme di chiusura si riferiscono all’esigenza (dichiarata non sussistere) di copertura finanziaria, e all’entrata in vigore.

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