Decreto Salva Casa: una rassegna delle modifiche al Testo Unico Edilizia
Il Decreto Legge del 29 maggio 2024 numero 69 – c.d. SALVA CASA – recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica è stato convertito dalla Legge numero 105 del 24 luglio 2024, entrata in vigore il 28 luglio 2024.
Le disposizioni introdotte col Decreto Salva Casa, peraltro oggetto di modifiche e integrazioni in sede di conversione, potranno essere oggetto di più ampi approfondimenti.
In questa sede se ne fornisce una rapida illustrazione, premettendo – quanto alle finalità – come l’obiettivo dichiarato nello stesso preambolo al decreto sia quello individuato nella necessità indifferibile di “…provvedere all’introduzione di disposizioni di semplificazione in materia edilizia e urbanistica, volte a superare le incertezze interpretative e consentire la riqualificazione e la valorizzazione economica degli immobili e delle unità immobiliari…”, per l’esigenza sostenuta dal Governo – in altri termini – di sbloccare la circolazione dei beni risolvendo le complessità degli immobili, come noto, molto ricorrenti.
Il decreto interviene sotto molteplici profili, quali lo stato legittimo degli immobili, l’edilizia libera nonché tolleranze costruttive e sanatoria degli abusi edilizi.
In estrema sintesi, l’art. 1 del D.L. n. 69/2024 apporta una serie di modifiche al Testo Unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Di seguito quindi un rapido excursus delle principali modifiche del Testo Unico Edilizia, modificato negli articoli che si richiamano di seguito:
- l’articolo 2-bis relativo alle Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, laddove consente gli interventi di recupero dei sottotetti entro i limiti indicati;
- l’articolo 6 relativo all’attività edilizia libera, in particolare per le vetrate panoramiche (VePA) e le pergotende;
- l’articolo 9 bis relativamente allo stato legittimo degli immobili, anche in ordine alla dimostrazione dello stesso;
- l’art. 23-ter del D.P.R. 380/2001 in ordine al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, laddove si specifica la destinazione di cambio d’uso “senza opere” o con opere riconducibili ad attività libera, e laddove soprattutto indica le modalità di tali mutamenti;
- l’articolo 24 relativo all’Agibilità, laddove introduce i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater prevedendo una disciplina derogatoria per la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, ai fini dell’agibilità dei c.d. mini-appartamenti;
- l’articolo 31 del D.P.R. 380/2001, e in particolare nel suo comma 5 laddove disciplina l’alienazione degli immobili abusivi da parte del Comune che ha proceduto all’acquisizione e per regolare quelle fattispecie di opere senza permesso laddove le modifiche comportano la rilevanza degli interessi culturali e paesaggistici, in senso di mancato contrasto, nella decisione del Comune di procedere;
- l’articolo 34 bis laddove introduce significative modifiche alle tolleranze costruttive e le tolleranze esecutive;
- è introdotto inoltre l’articolo 34 ter che riporta casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo;
- gli articoli 36 e 37 infine riportano modifiche in materia di accertamento di conformità, ed altresì dovendosi considerare l’ulteriore importante innovazione di cui al nuovo articolo 36 bis, che consente di semplificare il processo di accertamento di conformità in zone sottoposte a vincoli paesaggistici.
Le modifiche sono numerose e rilevanti, attualmente oggetto di dibattito sul piano politico, nonché sul piano di interpretazione delle norme medesime; si segnala infine come il dibattito si sia esteso alla verifica della automatica applicazione di alcune norme del Decreto Salva Casa o alternativamente della necessità di un intervento normativo regionale ai fini del recepimento delle modifiche (in Sicilia il riferimento è alla Circolare del Dipartimento Urbanistica Regione Siciliana 8 agosto 2024, numero 3/2024 con prot.n. 12002 che afferma la necessità di un recepimento da parte del legislatore regionale).