Demolizione di abuso edilizio risalente: occorre una motivazione rafforzata

L’ordinanza di demolizione d’un manufatto parzialmente abusivo che intervenga a distanza di oltre quaranta anni dalla commissione dell’abuso richiede una motivazione rafforzata.
In questo senso si è espressa la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 4 giugno 2018 n.3372 che qui si segnala, nella quale si precisa che “..la risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale (tecnico-deposito poi utilizzato come) garage, integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento da valutare, decorsi oltre quaranta anni dalla realizzazione dell’abuso, prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi (cfr., in termini, da ultimo, Cons. Stato, ad plen n. 9 del 2017)..”.
Nello specifico della vicenda portata all’attenzione della Sesta Sezione, si trattava d’un locale interrato su due lati, non visibile dall’esterno, abusivamente realizzato oltre quarant’anni prima dal precedente proprietario, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il quale è stato tuttavia ed in concreto ritenuto privo di impatto sia urbanistico, che paesaggistico.

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About the Author: Valentina Magnano S. Lio

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Demolizione di abuso edilizio risalente: occorre una motivazione rafforzata

Published On: 25 Giugno 2018

L’ordinanza di demolizione d’un manufatto parzialmente abusivo che intervenga a distanza di oltre quaranta anni dalla commissione dell’abuso richiede una motivazione rafforzata.
In questo senso si è espressa la Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza del 4 giugno 2018 n.3372 che qui si segnala, nella quale si precisa che “..la risalenza nel tempo dell’abuso contestato, l’affidamento ingeneratosi in conseguenza del rilascio del titolo edilizio del locale (tecnico-deposito poi utilizzato come) garage, integrano, complessivamente considerati, altrettanti parametri oggettivi di riferimento da valutare, decorsi oltre quaranta anni dalla realizzazione dell’abuso, prima d’adottare la misura ripristinatoria ovvero da dover indurre il Comune a fornire adeguata motivazione sull’interesse pubblico attuale al ripristino dello stato dei luoghi (cfr., in termini, da ultimo, Cons. Stato, ad plen n. 9 del 2017)..”.
Nello specifico della vicenda portata all’attenzione della Sesta Sezione, si trattava d’un locale interrato su due lati, non visibile dall’esterno, abusivamente realizzato oltre quarant’anni prima dal precedente proprietario, in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il quale è stato tuttavia ed in concreto ritenuto privo di impatto sia urbanistico, che paesaggistico.

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