Differimento della prova orale per motivi di salute

Published On: 8 Luglio 2024Categories: Concorsi pubblici

La Sezione Quarta-Ter del TAR Lazio, con la recente sentenza del 3 luglio 2024 numero 13446, si è pronunciata sulla legittimità (o meno) del diniego di differimento di una prova orale di un concorso pubblico quando, per documentate ragioni di salute, il concorrente abbia dimostrato l’impossibilità di partecipare.

La fattispecie 

Nel caso in esame, una candidata a un concorso pubblico ha formulato un’istanza di differimento della prova orale, rappresentando di essere impossibilitata a sostenere l’esame a causa di una lombosciatalgia (all’uopo documentata da certificato medico).

L’Amministrazione, dal canto suo, ha respinto l’istanza di differimento della prova orale, invocando una clausola specifica del Bando di concorso, a norma della quale “…l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso…”.

Pertanto, la candidata ha impugnato davanti al Giudice Amministrativo, il Bando e la nota di rigetto dell’istanza, chiedendone la sospensione in sede cautelare, anche in via monocratica e inaudita altera parte.

I motivi di ricorso

Col ricorso, la candidata ha anzitutto dedotto l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione per eccesso di potere e violazione di legge, deducendo che “…non si rinviene alcun interesse pubblico superiore in grado di giustificare, malgrado tutto, un provvedimento dalle conseguenze così gravi come l’esclusione della ricorrente… ciò in quanto l’istanza di differimento non era stata formulata in relazione alla prova scritta, per il cui esperimento è necessaria la contestualità nella presenza dei candidati al momento dell’espletamento delle prove…”.

Ha censurato, inoltre, l’irragionevolezza e la sproporzionalità della richiamata clausola del Bando “…in considerazione del fatto che da un lato l’assenza del candidato alla prova orale non dipende di certo da una sua mancanza, dall’altro l’Amministrazione non incorre in alcun disservizio nel differimento della prova…”.

La decisione

Il Tribunale adito, dopo aver concesso la misura cautelare monocratica urgente richiesta col ricorso, ai fini della partecipazione con riserva della stessa alla prova orale in una data già calendarizzata, all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione collegiale sull’istanza cautelare, ha definito il giudizio con sentenza c.d. breve (ai sensi dell’art. 60 CPA).

Nella decisione in rassegna, in particolare, il TAR – dato atto della prova, fornita dalla ricorrente, quanto alla patologia che le impediva di presenziare nell’ora e nel giorno calendarizzati – ha ritenuto che l’Amministrazione, nel denegare il differimento richiesto, le avesse opposto “…una clausola manifestamente irragionevole oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione…”.

Sul punto è stato rilevato che “…attesa la specifica natura della prova orale, per la quale lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati rappresenta una modalità costante, non può ritenersi in alcun modo giustificata dall’ordinamento una regola concorsuale che imponga di negare l’assenso alla istanza di breve differimento avanzata da un candidato ammesso all’orale e dovuta ad un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie…”.

Il TAR ha infine chiarito che il diritto alla salute e il diritto al lavoro, di cui agli articoli 32 e 4 della Costituzione, non possono essere pretermessi da una clausola che li comprima in senso assoluto, laddove peraltro non vengano opposte esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione; è di tutta evidenza, infatti, che un breve differimento delle prove orali non scalfisce minimamente il principio di par condicio tra i candidati.

Conclusioni

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, d’un canto annullando la clausola del bando (nonché, in via direttamente derivata, la nota con cui è stato negato il differimento), dall’altro ammettendo la ricorrente alla prova orale in data posticipata.

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La fattispecie 

Nel caso in esame, una candidata a un concorso pubblico ha formulato un’istanza di differimento della prova orale, rappresentando di essere impossibilitata a sostenere l’esame a causa di una lombosciatalgia (all’uopo documentata da certificato medico).

L’Amministrazione, dal canto suo, ha respinto l’istanza di differimento della prova orale, invocando una clausola specifica del Bando di concorso, a norma della quale “…l’assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell’ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l’esclusione dal concorso…”.

Pertanto, la candidata ha impugnato davanti al Giudice Amministrativo, il Bando e la nota di rigetto dell’istanza, chiedendone la sospensione in sede cautelare, anche in via monocratica e inaudita altera parte.

I motivi di ricorso

Col ricorso, la candidata ha anzitutto dedotto l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione per eccesso di potere e violazione di legge, deducendo che “…non si rinviene alcun interesse pubblico superiore in grado di giustificare, malgrado tutto, un provvedimento dalle conseguenze così gravi come l’esclusione della ricorrente… ciò in quanto l’istanza di differimento non era stata formulata in relazione alla prova scritta, per il cui esperimento è necessaria la contestualità nella presenza dei candidati al momento dell’espletamento delle prove…”.

Ha censurato, inoltre, l’irragionevolezza e la sproporzionalità della richiamata clausola del Bando “…in considerazione del fatto che da un lato l’assenza del candidato alla prova orale non dipende di certo da una sua mancanza, dall’altro l’Amministrazione non incorre in alcun disservizio nel differimento della prova…”.

La decisione

Il Tribunale adito, dopo aver concesso la misura cautelare monocratica urgente richiesta col ricorso, ai fini della partecipazione con riserva della stessa alla prova orale in una data già calendarizzata, all’esito della camera di consiglio fissata per la decisione collegiale sull’istanza cautelare, ha definito il giudizio con sentenza c.d. breve (ai sensi dell’art. 60 CPA).

Nella decisione in rassegna, in particolare, il TAR – dato atto della prova, fornita dalla ricorrente, quanto alla patologia che le impediva di presenziare nell’ora e nel giorno calendarizzati – ha ritenuto che l’Amministrazione, nel denegare il differimento richiesto, le avesse opposto “…una clausola manifestamente irragionevole oltre che lesiva del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione…”.

Sul punto è stato rilevato che “…attesa la specifica natura della prova orale, per la quale lo svolgimento non simultaneo degli esami dei candidati rappresenta una modalità costante, non può ritenersi in alcun modo giustificata dall’ordinamento una regola concorsuale che imponga di negare l’assenso alla istanza di breve differimento avanzata da un candidato ammesso all’orale e dovuta ad un impedimento oggettivo, adeguatamente provato e non diversamente superabile, viepiù se legato a motivi di salute, come nella specie…”.

Il TAR ha infine chiarito che il diritto alla salute e il diritto al lavoro, di cui agli articoli 32 e 4 della Costituzione, non possono essere pretermessi da una clausola che li comprima in senso assoluto, laddove peraltro non vengano opposte esigenze di tutela dell’imparzialità dell’azione amministrativa di cui all’articolo 97 della Costituzione; è di tutta evidenza, infatti, che un breve differimento delle prove orali non scalfisce minimamente il principio di par condicio tra i candidati.

Conclusioni

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, d’un canto annullando la clausola del bando (nonché, in via direttamente derivata, la nota con cui è stato negato il differimento), dall’altro ammettendo la ricorrente alla prova orale in data posticipata.

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