Digitalizzazione integrale degli appalti pubblici

Published On: 20 Dicembre 2023Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Atti di regolazione

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la recente deliberazione n.582 del 13.12.2023, redatta d’intesa col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT, ha fornito delle prime “indicazioni operative” sul processo di “digitalizzazione integrale degli appalti”, stante l’approssimarsi della data (01.01.2024) in cui diverranno efficaci anche le disposizioni in materia, contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 36/2023, al Libro I, Parte II (articoli 19 e ss.).

L’obiettivo specifico di tale delibera è quello di “individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi”.

In estrema sintesi, la delibera precisa quanto segue:

  • Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Al riguardo, si rammenta in via preliminare come, ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, “per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)”.

Col ché le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso detto processo di certificazione secondo le indicazioni di AGID, verificando anche per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto; ciò, potendo le stesse, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, per il caso in cui non abbiano in disponibilità siffatte piattaforme digitali certificate, “avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.

Il tutto rammentandosi anche come dette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse” (reperibile qui a partire dal 18.12.2023) e come il “soggetto che ricopre l’incarico di Responsabile unico di progetto e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate”.

  • Programmazione – trasmissione dati dal 1° gennaio 2024

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, continuerà a essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice, la quale è invero già conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 (dovendosi considerare inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22, comma 1).

I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.

  • Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01.01.2024, avverrà attraverso le citate piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Resta tuttavia consentita, “fino a nuova comunicazione”, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31.12.2023.

  • Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici

Fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti avranno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, soltanto nei seguenti casi: acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità (“per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo”); fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti; adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previsti dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

  • Verifica dei requisiti degli operatori economici

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione verrà svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, con modalità differenziate a seconda che si tratti di gare con CIG acquisiti tramite sistema Simog o tramite PCP.

  • Trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione

La trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase esecutiva, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 avverrà “mediante Interfaccia utente di Simog”, per il caso di gare con CIG acquisito tramite sistema Simog, ovvero “mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND”, nel caso di gare con CIG acquisito con PCP.

Per le sole procedure di somma urgenza e di protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023 .

  • Pubblicazione dati ai fini di trasparenza

L’assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01.01.2024 va assicurato con le modalità previste nella delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, nonché nel relativo Allegato I “Obblighi di trasparenza”.

  • Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

L’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, per tutte le procedure indette a partire dal 01.01.2024, va assicurato con le modalità previste nella delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023, sempre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.

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Digitalizzazione integrale degli appalti pubblici

Published On: 20 Dicembre 2023

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la recente deliberazione n.582 del 13.12.2023, redatta d’intesa col Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT, ha fornito delle prime “indicazioni operative” sul processo di “digitalizzazione integrale degli appalti”, stante l’approssimarsi della data (01.01.2024) in cui diverranno efficaci anche le disposizioni in materia, contenute nel nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al decreto legislativo 36/2023, al Libro I, Parte II (articoli 19 e ss.).

L’obiettivo specifico di tale delibera è quello di “individuare le attività che devono essere realizzate in via preliminare per poter operare in modalità digitale e chiarire alcuni aspetti applicativi relativi al passaggio ai nuovi sistemi”.

In estrema sintesi, la delibera precisa quanto segue:

  • Utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate

Al riguardo, si rammenta in via preliminare come, ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, “per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)”.

Col ché le amministrazioni dovranno assicurarsi che la piattaforma o le piattaforme in uso abbiano avviato e concluso detto processo di certificazione secondo le indicazioni di AGID, verificando anche per quali fasi del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 ciò sia avvenuto; ciò, potendo le stesse, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, per il caso in cui non abbiano in disponibilità siffatte piattaforme digitali certificate, “avvalersi, previo accordo tra amministrazioni, delle piattaforme certificate messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o Province Autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisca il funzionamento e la sicurezza della piattaforma”.

Il tutto rammentandosi anche come dette piattaforme “devono essere iscritte nell’Elenco di cui all’articolo 26, comma 3, del Codice, gestito da ANAC, che raccoglie sia i soggetti titolari di piattaforme, pubblici e privati, sia i gestori delle stesse” (reperibile qui a partire dal 18.12.2023) e come il “soggetto che ricopre l’incarico di Responsabile unico di progetto e gli eventuali Responsabili del procedimento delegati dal Responsabile di Progetto, ai sensi dell’articolo 15 del Codice, qualora non siano già iscritti, devono registrarsi all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di ANAC con le modalità ivi indicate”.

  • Programmazione – trasmissione dati dal 1° gennaio 2024

La pubblicazione dei programmi triennali dei lavori pubblici e dei programmi triennali delle forniture e servizi sulla BDNCP, ai fini di trasparenza, ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 e del comma 4 dell’articolo 37 del Codice, continuerà a essere effettuata attraverso la piattaforma Servizio Contratti Pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 223, comma 10 del Codice, la quale è invero già conforme alla disciplina di cui all’articolo 26 (dovendosi considerare inclusa nell’ambito dell’ecosistema di approvvigionamento digitale di cui all’articolo 22, comma 1).

I dati di programmazione acquisiti attraverso la piattaforma SCP saranno raccolti nella BDNCP per consentirne la pubblicazione ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui alla delibera ANAC n. 261 del 20.06.2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.

  • Acquisizione del CIG a decorrere dal 1° gennaio 2024

La richiesta di CIG per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 36/2023, pubblicate a partire dal 01.01.2024, avverrà attraverso le citate piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla PCP attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Resta tuttavia consentita, “fino a nuova comunicazione”, l’acquisizione del CIG attraverso il sistema Simog per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati o le cui lettere di invito sono state inviate entro il 31.12.2023.

  • Utilizzo dell’interfaccia web della Piattaforma contratti pubblici

Fino al 30 giugno 2024, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti avranno facoltà di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG, anche al fine dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della BDNCP, soltanto nei seguenti casi: acquisizione del CIG ai soli fini della tracciabilità (“per le ipotesi individuate nell’aggiornamento alla determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per le quali era prevista l’acquisizione dello SmartCIG senza limiti di importo”); fattispecie previste dalla delibera 214/2022 e successivi aggiornamenti; adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell’articolo 76, comma 6, del codice previsti dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023.

  • Verifica dei requisiti degli operatori economici

La verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di partecipazione e in fase di esecuzione verrà svolta tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) secondo le indicazioni contenute nella delibera ANAC n. 262 del 20.06.2023, con modalità differenziate a seconda che si tratti di gare con CIG acquisiti tramite sistema Simog o tramite PCP.

  • Trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase di esecuzione

La trasmissione dei dati relativi all’aggiudicazione e alla fase esecutiva, per procedure assoggettate al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto legislativo n. 36/2023 avverrà “mediante Interfaccia utente di Simog”, per il caso di gare con CIG acquisito tramite sistema Simog, ovvero “mediante le piattaforme di approvvigionamento certificate in modalità interoperabile con i servizi esposti dalla PCP attraverso la PDND”, nel caso di gare con CIG acquisito con PCP.

Per le sole procedure di somma urgenza e di protezione civile si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente di ANAC del 19 settembre 2023 .

  • Pubblicazione dati ai fini di trasparenza

L’assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate dopo il 01.01.2024 va assicurato con le modalità previste nella delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30.06.2023, nonché nel relativo Allegato I “Obblighi di trasparenza”.

  • Assolvimento degli obblighi di pubblicità legale

L’assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, per tutte le procedure indette a partire dal 01.01.2024, va assicurato con le modalità previste nella delibera ANAC n. 263 del 20.06.2023, sempre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 151 del 30.06.2023.

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