UE: prestazioni familiari ai cittadini che non svolgono lavoro subordinato in uno Stato Membro

Published On: 11 Febbraio 2019Categories: Diritti fondamentali della persona, Europa, Normativa, Tutele, Varie

La CGUE, con la recente sentenza del 7 febbraio 2019 nella causa C-322/17 (caso Bogatu), in materia di prestazioni familiari, ha affermato importanti principi in relazione sistemi di protezione sociale nel mercato unico ed in particolare sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante la disciplina sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa.
In particolare, la Corte ha stabilito che la disciplina europea in materia di applicazione e coordinamento dei regimi sociali ai lavoratori che si spostano sul territorio dell’Unione deve essere interpretata nel senso che l’ammissione a certe prestazioni sociali da parte di uno Stato membro dell’Unione a vantaggio di familiari residenti nel proprio Stato membro d’origine “..non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività…”.
 

Sul punto, la Corte ha rilevato che:

  • l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 prevede che una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro;
  • come risulta dalla formulazione di tale articolo, quest’ultimo, pur facendo riferimento ai diritti riconosciuti a una «persona», non richiede che tale persona disponga di uno status specifico, e quindi, in particolare, dello status di lavoratore subordinato, ed inoltre lo stesso articolo non precisa i requisiti cui può essere soggetto il diritto di tale persona alle prestazioni familiari, ma rinvia, al riguardo, alla legislazione dello Stato membro competente;
  • pertanto, è necessario interpretare detto articolo alla luce del contesto in cui esso si inserisce e dell’obiettivo che persegue il Regolamento n. 883/2004, e cioè quello di ampliare il suo ambito di applicazione a categorie di persone diverse dai lavoratori subordinati rientranti nel regolamento n. 1408/71 e, segnatamente, alle persone economicamente inattive che non erano previste da quest’ultimo.

Sicché, alla luce di un’interpretazione sistematica delle norme e dei principi in oggetto, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che esso “..non richiede che una determinata persona eserciti un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente per poter beneficiare in tale Stato di prestazioni familiari..”.

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About the Author: Simona Santoro

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UE: prestazioni familiari ai cittadini che non svolgono lavoro subordinato in uno Stato Membro

Published On: 11 Febbraio 2019

La CGUE, con la recente sentenza del 7 febbraio 2019 nella causa C-322/17 (caso Bogatu), in materia di prestazioni familiari, ha affermato importanti principi in relazione sistemi di protezione sociale nel mercato unico ed in particolare sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 2, e dell’articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante la disciplina sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in Europa.
In particolare, la Corte ha stabilito che la disciplina europea in materia di applicazione e coordinamento dei regimi sociali ai lavoratori che si spostano sul territorio dell’Unione deve essere interpretata nel senso che l’ammissione a certe prestazioni sociali da parte di uno Stato membro dell’Unione a vantaggio di familiari residenti nel proprio Stato membro d’origine “..non richiede che tale persona eserciti un’attività professionale subordinata in tale Stato membro né che quest’ultimo le versi una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di tale attività…”.
 

Sul punto, la Corte ha rilevato che:

  • l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 prevede che una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro;
  • come risulta dalla formulazione di tale articolo, quest’ultimo, pur facendo riferimento ai diritti riconosciuti a una «persona», non richiede che tale persona disponga di uno status specifico, e quindi, in particolare, dello status di lavoratore subordinato, ed inoltre lo stesso articolo non precisa i requisiti cui può essere soggetto il diritto di tale persona alle prestazioni familiari, ma rinvia, al riguardo, alla legislazione dello Stato membro competente;
  • pertanto, è necessario interpretare detto articolo alla luce del contesto in cui esso si inserisce e dell’obiettivo che persegue il Regolamento n. 883/2004, e cioè quello di ampliare il suo ambito di applicazione a categorie di persone diverse dai lavoratori subordinati rientranti nel regolamento n. 1408/71 e, segnatamente, alle persone economicamente inattive che non erano previste da quest’ultimo.

Sicché, alla luce di un’interpretazione sistematica delle norme e dei principi in oggetto, l’articolo 67 del regolamento n. 883/2004 dev’essere interpretato nel senso che esso “..non richiede che una determinata persona eserciti un’attività professionale subordinata nello Stato membro competente per poter beneficiare in tale Stato di prestazioni familiari..”.

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