Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare

Published On: 24 Giugno 2022Categories: Ambiente, Paesaggio, Energia e Rifiuti

Con la legge numero 60 del 17 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 134 del 10 giugno 2022 che entrerà in vigore il prossimo 25 giugno, sono state emanate le disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne promuovendo altresì l’economia circolare (c.d. Legge Salvamare).

La finalità della legge è quella di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Una delle principali novità riguarda le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati che ai sensi dell’articolo 2 della legge sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all’atto del conferimento che è a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall’articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

Nel dettaglio, il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Vengono introdotte dall’articolo 3 della legge, le “campagne di pulizia” nel senso che i rifiuti volontariamente raccolti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) possono essere prelevati anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il legislatore inoltre, ha introdotto nel sistema di raccolta i principi dell’economia circolare stabilendo all’articolo 4 che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Particolare attenzione merita poi l’articolo 5 della legge che introduce le norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite – fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica – mediante previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.

Gli accumuli antropici invece, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui sopra ed è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il legislatore infine, ha disciplinato le Campagne di sensibilizzazione che ai sensi dell’articolo 8, possono essere effettuate per il conseguimento delle strategie per l’ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Al riguardo,  vengono fornite adeguate informazioni ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, mediante adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

Sarà compito del Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 9 della legge, promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell’ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92, tenendo conto delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Nelle scuole inoltre, verranno promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell’utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

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Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare

Published On: 24 Giugno 2022

Con la legge numero 60 del 17 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 134 del 10 giugno 2022 che entrerà in vigore il prossimo 25 giugno, sono state emanate le disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne promuovendo altresì l’economia circolare (c.d. Legge Salvamare).

La finalità della legge è quella di contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi volti alla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione dei rifiuti medesimi.

Una delle principali novità riguarda le modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati che ai sensi dell’articolo 2 della legge sono equiparati ai rifiuti delle navi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 3), della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, e sono conferiti separatamente all’impianto portuale di raccolta, previa pesatura degli stessi all’atto del conferimento che è a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, e si configura quale deposito temporaneo ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle condizioni previste dall’articolo 185-bis del medesimo decreto legislativo.

Nel dettaglio, il comandante della nave o il conducente del natante che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i rifiuti accidentalmente pescati agli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

Vengono introdotte dall’articolo 3 della legge, le “campagne di pulizia” nel senso che i rifiuti volontariamente raccolti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) possono essere prelevati anche mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate su iniziativa dell’autorità competente ovvero su istanza presentata all’autorità competente dal soggetto promotore della campagna, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il legislatore inoltre, ha introdotto nel sistema di raccolta i principi dell’economia circolare stabilendo all’articolo 4 che al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalità con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Particolare attenzione merita poi l’articolo 5 della legge che introduce le norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate.

Le biomasse vegetali, derivanti da piante marine o alghe, depositate naturalmente sul lido del mare e sull’arenile possono essere gestite – fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti, la reimmissione nell’ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell’area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica – mediante previa vagliatura finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell’eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell’arenile. In caso di riaffondamento in mare, tale operazione è effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall’autorità competente.

Gli accumuli antropici invece, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere recuperati previa vagliatura di cui sopra ed è valutata e autorizzata, caso per caso, dall’autorità competente, la quale verifica se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o se esso sia riutilizzabile nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani mediante il trattamento di cui al codice R10 dell’allegato C alla parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero qualificabile come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del medesimo decreto legislativo. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il legislatore infine, ha disciplinato le Campagne di sensibilizzazione che ai sensi dell’articolo 8, possono essere effettuate per il conseguimento delle strategie per l’ambiente marino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2017, e degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Al riguardo,  vengono fornite adeguate informazioni ai pescatori e agli operatori del settore circa le modalità di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, mediante adeguate forme di pubblicità e sensibilizzazione a cura delle Autorità di sistema portuale o a cura dei comuni territorialmente competenti nell’ambito della gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche attraverso protocolli tecnici che assicurino la mappatura e la pubblicità delle aree adibite alla raccolta e la massima semplificazione per i pescatori e per gli operatori del settore.

Sarà compito del Ministero dell’istruzione ai sensi dell’articolo 9 della legge, promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, la realizzazione di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell’ambito della legge 20 agosto 2019, n. 92, tenendo conto delle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

Nelle scuole inoltre, verranno promosse le corrette pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell’utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

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