Efficacia erga omnes della sentenza di annullamento del Piano Regolatore
La Seconda Sezione del Tar Sicilia di Palermo, con la sentenza del 14 novembre 2018 numero 2360, fornisce alcuni importanti chiarimenti in tema di efficacia erga omnes dei provvedimenti giurisdizionali, afferenti, nella specie, l’annullamento di un atto regionale di approvazione (con modifiche) di un Piano Regolatore.
Ove infatti il predetto atto di approvazione sia intervenuto tardivamente, e dunque oltre i termini di legge, e venga annullato per tale ragione a seguito di ricorso, verranno meno non solo tutte le prescrizioni del PRG medesimo disposte e modificate dalla Regione in sede di approvazione, ma l’intero strumento urbanistico, e con esso l’interesse del privato ad impugnarlo successivamente; e ciò, avendo per l’appunto l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto regionale di approvazione del PRG efficacia erga omnes e non potendosi limitare l’effetto caducatorio agli specifici profili contestati nel merito, afferenti le non condivise modifiche apportate in sede regionale.
A conferma, il Tribunale Amministrativo palermitano ha evidenziato la presenza di altri precedenti giurisprudenziali – tanto propri (cfr. TAR Palermo, sentenze Sezione III n. 2528/2013 e n. 339/2014), quanto del Consiglio di Giustizia Amministrativa (cfr. C.G.A., Adunanza SS.RR. 25 settembre 2013 n. 696/2013; C.G.A. Adunanza SS.RR. 15 dicembre 2016 n. 1253/2016) – con cui era già stata dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, di alcuni ricorsi proposti da cittadini “asseritamente lesi” dalle previsioni urbanistiche contenute in un PRG comunale approvato con modifiche con Decreto Assessoriale di approvazione, a sua volta annullato a seguito di ricorso straordinario.