Energia da fonti rinnovabili: più aree idonee per gli impianti e norme di semplificazione nel Decreto Aiuti
Alcune norme di recente introduzione nel c.d. Decreto Aiuti – il decreto legge 17 maggio 2022, numero 50 recante Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, che include ulteriori misure urgenti in materia di attuazione del PNRR – integrano la disciplina relativa alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
A giustificare e dare una spinta verso la c.d. “green energy”, con significativo impatto sulla accelerazione dei procedimenti di decisione, è la eccezionale gravità della crisi emersa a partire dal conflitto tra Russia e Ucraina.
Sono norme di decisiva importanza per le imprese del settore, che tuttavia oscillano tra la necessità di semplificazione ed accelerazione dei procedimenti anche in quest’ambito, probabilmente abusata e persino contraddetta dal versamento di regole – che si sovrappongono, modificandosi e derogando alle precedenti – e un’esigenza di certezza, per quanto detto sacrificata. Il tutto nel tentativo di un “bilanciamento” e tutela dei principi fondamentali di paesaggio e ambiente, quest’ultimo nell’accezione da ultimo precisata con la recente revisione della norma di cui all’articolo 9 della Costituzione.
Aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili: poteri sostitutivi, aree temporaneamente idonee e fasce di rispetto, infrastrutture elettriche
Tra le Misure in materia di energia disposte dal Decreto Aiuti, l’attenzione va subito all’articolo 6 dell’intervento normativo, che introduce – in via generale – alcune disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, pertanto valevoli per tutti gli impianti, a prescindere dalla tipologia.
L’articolo modifica ed integra l’articolo 20 del Decreto legislativo numero 199 dell’8 novembre 2021 recante la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, laddove prevede che le Regioni debbano individuare con proprie leggi, le aree idonee e quelle non idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
La modifica, col fine di accelerare le procedure e promuovere gli investimenti, consente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di esercitare funzioni di impulso anche ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato per il caso di mancata adozione della legge regionale volta alle finalità appena citate, nonché per la mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti ministeriali – previsti al comma 1 dello stesso articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 – per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.
Considerando tempi e ritardi per l’individuazione delle aree ai sensi delle norme di cui abbiamo appena detto, il decreto ha altresì aggiunto una lettera c-quater) al comma 8 dell’articolo 20 del decreto legge 199/2021 che – salvi i criteri già previsti al fine di consentire l’individuazione di aree idonee all’installazione di impianti nelle more della emanazione di apposite discipline regionali – consente oggi di considerare in via ulteriore nonché temporanea quali idonee:
- le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- le aree che non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda ai sensi della parte seconda dello stesso codice e dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo.
La fascia di rispetto per l’installazione degli impianti da fonti rinnovabili va individuata in ragione della tipologia di impianto, ovvero:
- per gli impianti eolici, considerando una distanza di sette chilometri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;
- per gli impianti fotovoltaici considerando una distanza di un chilometro dal perimetro di beni sottoposti a tutela.
La previsione fa comunque salva l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativa agli interventi localizzati in aree contermini.
L’articolo 6 infine, integra l’articolo 22 del decreto legislativo numero 199/2021 relativo alle “Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee”, prevedendo – col comma 1 bis – che le procedure semplificate di cui al comma 1 (quindi la natura obbligatoria ma non vincolante e le modalità di acquisizione del parere dell’autorità competente in materia paesaggistica nonché i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee ridotti di un terzo) si applicano anche, ove ricadenti su aree idonee, alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Procedimenti di autorizzazione di impianti FER: istanza autorizzativa in caso di VIA positiva
L’articolo 7 del decreto aiuti in esame incide, ancora con finalità di semplificazione, sui procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Più nel dettaglio, è disposto che – nei suddetti procedimenti autorizzativi – qualora il progetto sia sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di VIA.
Orbene, seppure il ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri possa avere un effetto trainante, ci pare che il reale apporto semplificativo possa pervenire dalla previsione del meccanismo del silenzio assenso oggi introdotto.
Si prevede infatti che le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri al fine di porre i dovuti rimedi per le amministrazioni dissenzienti in Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscano nel procedimento autorizzatorio unico, che è perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni.
Se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende in ogni caso rilasciata.
In caso di VIA positiva, e in caso di inerzia, l’istanza diviene dunque autorizzativa.
Disposizioni in materia di VIA
Restando in tema di VIA, la disciplina dettata dal Codice dell’Ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è fatto oggetto di alcune modifiche ad opera dell’articolo 10 del Decreto Aiuti che si commenta.
Le modifiche riguardano le competenze della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – VIA e VAS di cui all’articolo 8 del Codice Ambiente, la quale si pronuncia anche sulle procedure di VIA, di competenza statale, anche dei progetti a valere sulle risorse del PNRR e di quelli finanziati a valere sul fondo complementare, e nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima.
In particolare viene eliminato – non senza contraddizioni rispetto all’esigenze di semplificazione – il diritto di voto del rappresentante del Ministero della Cultura.
Vengono inserite alcune norme volte all’accelerazione procedimentale della VIA, stringendosi i tempi d’un eventuale soccorso istruttorio.
È infatti modificato l’articolo 23 comma 3 del Codice dell’Ambiente, per precisare che – a seguito di presentazione dell’istanza di VIA – la suddetta Commissione Tecnica, congiuntamente alla competente Direzione generale del Ministero della cultura, avviata entro 15 giorni l’istruttoria, possa prevedere nei 15 giorni successivi un termine perentorio per l’integrazione documentale non superiore a trenta giorni (chiudendo così rapidamente un eventuale sub-procedimento).
Ancora, quanto alla efficacia temporale del provvedimento di VIA – già definita in cinque anni dal quinto comma dell’articolo 25 del Codice dell’Ambiente – è previsto, con le modifiche oggi introdotte, che il provvedimento che disponga la proroga non possa contenere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario, e ciò al fine evidente di non consentire il riesame e/o la rinnovazione di valutazioni già operate.
Aiuti economici alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo
Tra le misure economiche di interesse per la produzione di energia, cui è dedicato il presente contributo, si segnala la previsione di cui all’articolo 8 del decreto – con finalità di sostegno dell’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili – di un regime di aiuto da notificarsi alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Tale misura è volta a sostenere le imprese del settore agricolo che realizzino di impianti di produzione sulle coperture delle proprie strutture produttive, con potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
Ai soggetti beneficiari di tali aiuti sarebbe peraltro consentita la vendita in rete dell’energia elettrica prodotta.
La disposizione si applica anche alle misure di aiuto in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Comunità energetiche rinnovabili
Ulteriore modifica viene apportata dall’articolo 9 in senso ampliativo delle recenti disposizioni del Decreto Energia introdotte con l’articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.
La norma consente al Ministero della difesa ed ai terzi concessionari dei beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero di costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW, ed in deroga ai requisiti fissati al di cui al comma 2, lettere b) e c), dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.