Esonero oneri concessori per le opere attuative dello strumento urbanistico
Il Tribunale Amministrativo del Piemonte, con la sentenza in commento del 18 luglio 2018 numero 889, ha parzialmente accolto la richiesta di una società di esonero dal pagamento degli oneri concessori per due permessi di costruire; il primo per mutamento di destinazione d’uso da casa di cura in casa di cura e riposo e il secondo del 2010, per lavori di ampliamento della struttura sanitaria.
La società aspirando all’esenzione dal versamento degli oneri per entrambi gli interventi, ha invocato l’articolo 17 comma 3 lettera c) del Testo Unico dell’Edilizia, secondo cui “Il contributo di costruzione non è dovuto:…. c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici”. La definizione delle opere di urbanizzazione si rinviene tuttora nella legge n. 847/1964, il cui art. 4 elenca tra le opere di urbanizzazione secondaria i ….”g) i centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie”.
Il Tribunale torinese ha tuttavia ritenuto che, quanto al permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso, esso non possa beneficiare del regime di esenzione.
Ciò in quanto, pur essendo vero che una casa di cura e riposo rappresenta una struttura di interesse generale, in assenza di uno specifico piano attuativo, il privato non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, soggetto istituzionalmente competente all’attuazione degli standards.
A diverse conclusioni è giunto invece il Collegio relativamente al permesso di costruire del 2010 per ampliamento della struttura.
Il Comune infatti nel 2009 aveva adottato il Piano esecutivo convenzionato, di attuazione dell’art. 19 delle NTA del PRGC, qualificando espressamente la struttura interessata come “ospedaliera” e prevedendo l’ampliamento di ambulatori specialistici, l’ampliamento del reparto operatorio e dell’area dedicata alla diagnostica per immagini. La casa di cura ricorrente quindi stipulava la relativa convenzione edilizia, con un vincolo di destinazione d’uso della struttura.
Nel caso in esame gli interventi hanno interessato una struttura di carattere sanitario che si colloca in una zona di PRG classificata F1, aree per servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale e sovracomunale, tra le quali si annoverano le attrezzature sanitarie ed che tale intervento sia attuativo di uno strumento esecutivo ( il PEC del 2009).
La struttura ha realizzato quindi la condizione di essere una opera di urbanizzazione secondaria (struttura sanitaria) che attua una puntuale disposizione di piano regolatore volta alla piena soddisfazione degli standard urbanistici, tramite uno strumento urbanistico di carattere attuativo, il PEC, che contempla opere che certamente sono funzionali a prestazioni di carattere sanitario.
In tale contesto le opere rientrano nell’ipotesi di esenzione dal versamento del contributo prevista dall’articolo 17 per le opere di urbanizzazione attuative di strumenti urbanistici, ove l’esenzione è de plano prevista, anche qualora l’esecutore sia un privato, purchè supportate da conforme destinazione di piano e strumenti attuativi, certamente esistenti nel caso di specie.