Gli interventi di manutenzione straordinaria con c.i.l.a e senza lo stato legittimo dell’immobile per il superbonus 110%. La nuova semplificazione del decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77.

Published On: 25 Giugno 2021Categories: Edilizia, Urbanistica ed Espropriazioni, Normativa

L’art. 33 del decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), rubricato “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”, ha introdotto il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

La disposizione pone alcune questioni.

In primo luogo, ai fini della detrazione nella misura del 110 per cento, qualifica quali interventi di manutenzione straordinaria – realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata o c.i.l.a., salvo che comportino demolizione e ricostruzione degli edifici – quelli indicati nel medesimo articolo 119 del decreto legge 34/2020.

Tali interventi in particolare sono quelli a) “…di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno…” (con la precisazione che “…gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente…”); b) “…sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici… e relativi sistemi di accumulo… ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015…”; c) “…sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici… e relativi sistemi di accumulo… ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102…”.

L’art. 33 del decreto legge 77/2021, laddove qualifica tali interventi come di “manutenzione straordinaria”, introduce un elemento di semplificazione rispetto alle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 2, lettera a) e comma 3 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 16, in cui si prevede la trasmissione della c.i.l.a. all’amministrazione comunale nel caso di interventi “…di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001…” – compresi anche “…l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio…” – con ciò intendendosi, secondo tale ultima disposizione, “…le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico…” (con la precisazione che “…nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso…” e che “…nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…”).

Sicché, la semplificazione introdotta dal citato art. 33 del decreto legge 77/2021 consiste nel fatto che vengono qualificati come di “manutenzione straordinaria”, realizzabili mediante c.i.l.a., interventi che, ove finalizzati a poter beneficiare della detrazione fiscale, richiederebbero ordinariamente il ricorso a differenti titoli edilizi, in quanto rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia, salvo che comportino demolizione e ricostruzione dell’edificio, di restauro e risanamento conservativo, nonché – laddove si tenga conto della previsione contenuta all’articolo 10, comma 1, lettera “l” del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 – di manutenzione straordinaria c.d. pesante, consistente negli interventi di “…manutenzione straordinaria… qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti…”.

In secondo luogo, la disposizione di cui si discute ha previsto che nei casi sopra indicati si può procedere con la presentazione della c.i.l.a. senza il previo rilascio da parte del tecnico incaricato dell’attestazione dello “stato legittimo” di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tale previsione, volta a semplificare il procedimento, si presta a una duplice interpretazione, in ragione di quanto disposto dalla successiva lettera “d”, in cui si precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto d’intervento”.

Sotto un primo profilo, può ritenersi che pur in mancanza dello “stato legittimo” dell’immobile, l’interessato non incorra nel rischio di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in quanto il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 prevede tale decadenza nei seguenti casi tassativi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Sicché, stando a tale interpretazione, la citata disposizione con cui si precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto d’intervento” perseguirebbe il solo fine di escludere l’introduzione di una surrettizia ipotesi di sanatoria.

Sotto un secondo profilo, la disposizione medesima potrebbe al contrario essere interpretata nel senso che dal successivo accertamento di una illegittimità dell’immobile oggetto dell’intervento consegua la decadenza del beneficio, col trasferimento pertanto in capo al privato del rischio di eventuali criticità non preventivamente accertate, in ragione della mancanza delle verifiche connesse all’attestazione dello “stato legittimo”.

Una tale interpretazione si porrebbe tuttavia in contrasto col fine di incentivare le misure di efficientamento energetico, orientate – come vuole l’articolo 1, comma 2 del decreto semplificazioni in commento – “al rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente”.

Orbene, considerato che l’intero impianto del decreto legge semplificazioni rafforza l’ampio processo riformatore avviato dal Governo, proteso alla definizione, al consolidamento e all’attuazione del quadro normativo nazionale destinato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si auspica che il Parlamento, in sede di conversione del citato decreto legge, chiarisca la portata delle richiamate disposizioni, dando maggiore risalto all’opera di snellimento e semplificazione e tenendo conto dei molteplici interessi coinvolti.

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Gli interventi di manutenzione straordinaria con c.i.l.a e senza lo stato legittimo dell’immobile per il superbonus 110%. La nuova semplificazione del decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77.

Published On: 25 Giugno 2021

L’art. 33 del decreto legge del 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. decreto semplificazioni), rubricato “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”, ha introdotto il nuovo comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto rilancio), rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”.

La disposizione pone alcune questioni.

In primo luogo, ai fini della detrazione nella misura del 110 per cento, qualifica quali interventi di manutenzione straordinaria – realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata o c.i.l.a., salvo che comportino demolizione e ricostruzione degli edifici – quelli indicati nel medesimo articolo 119 del decreto legge 34/2020.

Tali interventi in particolare sono quelli a) “…di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno…” (con la precisazione che “…gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente…”); b) “…sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici… e relativi sistemi di accumulo… ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015…”; c) “…sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici… e relativi sistemi di accumulo… ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102…”.

L’art. 33 del decreto legge 77/2021, laddove qualifica tali interventi come di “manutenzione straordinaria”, introduce un elemento di semplificazione rispetto alle previsioni contenute nell’articolo 3, comma 2, lettera a) e comma 3 della legge regionale del 10 agosto 2016, n. 16, in cui si prevede la trasmissione della c.i.l.a. all’amministrazione comunale nel caso di interventi “…di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001…” – compresi anche “…l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio…” – con ciò intendendosi, secondo tale ultima disposizione, “…le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico…” (con la precisazione che “…nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso…” e che “…nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42…”).

Sicché, la semplificazione introdotta dal citato art. 33 del decreto legge 77/2021 consiste nel fatto che vengono qualificati come di “manutenzione straordinaria”, realizzabili mediante c.i.l.a., interventi che, ove finalizzati a poter beneficiare della detrazione fiscale, richiederebbero ordinariamente il ricorso a differenti titoli edilizi, in quanto rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia, salvo che comportino demolizione e ricostruzione dell’edificio, di restauro e risanamento conservativo, nonché – laddove si tenga conto della previsione contenuta all’articolo 10, comma 1, lettera “l” del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 – di manutenzione straordinaria c.d. pesante, consistente negli interventi di “…manutenzione straordinaria… qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti…”.

In secondo luogo, la disposizione di cui si discute ha previsto che nei casi sopra indicati si può procedere con la presentazione della c.i.l.a. senza il previo rilascio da parte del tecnico incaricato dell’attestazione dello “stato legittimo” di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Tale previsione, volta a semplificare il procedimento, si presta a una duplice interpretazione, in ragione di quanto disposto dalla successiva lettera “d”, in cui si precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto d’intervento”.

Sotto un primo profilo, può ritenersi che pur in mancanza dello “stato legittimo” dell’immobile, l’interessato non incorra nel rischio di decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in quanto il comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 prevede tale decadenza nei seguenti casi tassativi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Sicché, stando a tale interpretazione, la citata disposizione con cui si precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto d’intervento” perseguirebbe il solo fine di escludere l’introduzione di una surrettizia ipotesi di sanatoria.

Sotto un secondo profilo, la disposizione medesima potrebbe al contrario essere interpretata nel senso che dal successivo accertamento di una illegittimità dell’immobile oggetto dell’intervento consegua la decadenza del beneficio, col trasferimento pertanto in capo al privato del rischio di eventuali criticità non preventivamente accertate, in ragione della mancanza delle verifiche connesse all’attestazione dello “stato legittimo”.

Una tale interpretazione si porrebbe tuttavia in contrasto col fine di incentivare le misure di efficientamento energetico, orientate – come vuole l’articolo 1, comma 2 del decreto semplificazioni in commento – “al rispetto degli standard e delle priorità dell’Unione europea in materia di clima e di ambiente”.

Orbene, considerato che l’intero impianto del decreto legge semplificazioni rafforza l’ampio processo riformatore avviato dal Governo, proteso alla definizione, al consolidamento e all’attuazione del quadro normativo nazionale destinato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si auspica che il Parlamento, in sede di conversione del citato decreto legge, chiarisca la portata delle richiamate disposizioni, dando maggiore risalto all’opera di snellimento e semplificazione e tenendo conto dei molteplici interessi coinvolti.

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