Il decreto di adozione del Piano Paesaggistico spetta all'Assessore

Il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza 964 del 30 aprile 2019,  ha accolto il ricorso promosso per l’impugnazione del decreto dell’Assessore dei beni culturali della Regione Siciliana di approvazione del piano paesaggistico dell’«ambito 9» della provincia di Messina, in ragione della illegittimità per difetto di competenza dirigenziale del decreto di adozione del piano.
Il decreto di approvazione del piano sarebbe  infatti illegittimo perché il precedente atto di adozione (parimenti impugnato) sarebbe stato adottato dal Dirigente del Dipartimento dei beni culturali della Regione Siciliana in luogo dell’Assessore, circostanza che ne ha determinato la relativa invalidità.
L’adozione degli strumenti di pianificazione è infatti – e come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. ex aliis C.G.A.R.S., sez. giur., n. 811 del 2012) – del tutto estranea al novero di attività attribuite agli organi dirigenziali, poiché per un verso, l’adozione del piano paesaggistico non è espressione dell’esercizio di un potere gestionale, per altro verso, perché la stessa littera legis contempla gli strumenti di pianificazione tra le attività spettanti all’organo di indirizzo politico – amministrativo qual è, per quanto qui rilevi, in Sicilia, l’Assessore regionale (riservandosi agli organi dirigenziali del Dipartimento regionale dei beni culturali la responsabilità dell’attività istruttoria).
Ciò, precisa ancora il Collegio, non significa che gli organi dirigenziali del Dipartimento regionale dei beni culturali siano da considerarsi estranei al procedimento pianificatorio ed all’attuazione delle misure dettate all’esito dello stesso, rimanendo invece essi chiaramente responsabili dell’attività istruttoria propedeutica alla approvazione del piano paesaggistico, secondo quanto previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo (l.r. n. 10 del 1991 e successive modifiche). Specularmente, sul piano gestionale, l’ordinamento riserva poteri in punto di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (Parte terza, Titolo I, Capo IV d.lgs., n. 42 del 2004) «alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica concreta di conformità tra l’intervento progettato e le disposizioni del piano paesaggistico, individuando la soluzione più idonea a far sì che l’interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari» (Corte cost. n. 172 del 2018).
Il Collegio, nell’annullare il piano paesaggistico, ha graduato l’efficacia della decisione di annullamento, disponendo che la integrale caducazione dei provvedimenti impugnati sia differita, in avanti, fino alla ri-adozione delle eventuali misure di salvaguardia (art. 143, c. 9 d.lgs. n. 42 del 2004) da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e, comunque, fino a non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, periodo nel quale essa spiega unicamente effetti conformativi.  Con l’ulteriore prescrizione che, in attesa della rinnovata emanazione del nuovo strumento pianificatorio nel rispetto della disciplina di settore e comunque fino al termine sopra indicato, rimangono ferme le prescrizioni del piano impugnato.

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Il decreto di adozione del Piano Paesaggistico spetta all'Assessore

Published On: 8 Maggio 2019

Il Tribunale Amministrativo di Catania, con la sentenza 964 del 30 aprile 2019,  ha accolto il ricorso promosso per l’impugnazione del decreto dell’Assessore dei beni culturali della Regione Siciliana di approvazione del piano paesaggistico dell’«ambito 9» della provincia di Messina, in ragione della illegittimità per difetto di competenza dirigenziale del decreto di adozione del piano.
Il decreto di approvazione del piano sarebbe  infatti illegittimo perché il precedente atto di adozione (parimenti impugnato) sarebbe stato adottato dal Dirigente del Dipartimento dei beni culturali della Regione Siciliana in luogo dell’Assessore, circostanza che ne ha determinato la relativa invalidità.
L’adozione degli strumenti di pianificazione è infatti – e come ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. ex aliis C.G.A.R.S., sez. giur., n. 811 del 2012) – del tutto estranea al novero di attività attribuite agli organi dirigenziali, poiché per un verso, l’adozione del piano paesaggistico non è espressione dell’esercizio di un potere gestionale, per altro verso, perché la stessa littera legis contempla gli strumenti di pianificazione tra le attività spettanti all’organo di indirizzo politico – amministrativo qual è, per quanto qui rilevi, in Sicilia, l’Assessore regionale (riservandosi agli organi dirigenziali del Dipartimento regionale dei beni culturali la responsabilità dell’attività istruttoria).
Ciò, precisa ancora il Collegio, non significa che gli organi dirigenziali del Dipartimento regionale dei beni culturali siano da considerarsi estranei al procedimento pianificatorio ed all’attuazione delle misure dettate all’esito dello stesso, rimanendo invece essi chiaramente responsabili dell’attività istruttoria propedeutica alla approvazione del piano paesaggistico, secondo quanto previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo (l.r. n. 10 del 1991 e successive modifiche). Specularmente, sul piano gestionale, l’ordinamento riserva poteri in punto di controllo e gestione dei beni soggetti a tutela (Parte terza, Titolo I, Capo IV d.lgs., n. 42 del 2004) «alla competenza tecnico-scientifica degli uffici amministrativi preposti alla tutela paesaggistica, ai quali soltanto spetta di compiere la verifica concreta di conformità tra l’intervento progettato e le disposizioni del piano paesaggistico, individuando la soluzione più idonea a far sì che l’interesse pubblico primario venga conseguito con il minor sacrificio possibile degli interessi secondari» (Corte cost. n. 172 del 2018).
Il Collegio, nell’annullare il piano paesaggistico, ha graduato l’efficacia della decisione di annullamento, disponendo che la integrale caducazione dei provvedimenti impugnati sia differita, in avanti, fino alla ri-adozione delle eventuali misure di salvaguardia (art. 143, c. 9 d.lgs. n. 42 del 2004) da parte dell’Assessorato regionale dei beni culturali e, comunque, fino a non oltre 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, periodo nel quale essa spiega unicamente effetti conformativi.  Con l’ulteriore prescrizione che, in attesa della rinnovata emanazione del nuovo strumento pianificatorio nel rispetto della disciplina di settore e comunque fino al termine sopra indicato, rimangono ferme le prescrizioni del piano impugnato.

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