Il Decreto PNRR 4 in sede di conversione sui costi della manodopera negli appalti

Published On: 3 Maggio 2024Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Europa, Normativa

Il 30 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge del 29 aprile 2024 numero 56 di conversione in legge del c.d. Decreto PNRR 2024, ovvero il Decreto Legge numero 19 del 2 marzo 2024 che ha dettato disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La conversione in legge del decreto legge di marzo ha comportato numerose modifiche e novità rispetto al decreto legge.

Tra queste la modifica in sede di conversione dalla Camera riguarda le previsioni dell’articolo 29 del decreto, nei commi 2 e da 10 a 14 che precisano alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare.

È infatti specificato (come si legge nelle parti in neretto) che “… 1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto…”.

La previsione è in armonia con quanto già previsto dall’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti).

Al comma 10 dell’articolo 29 è previsto poi l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Nella stessa disposizione poi sono previste le procedure e le sanzioni applicabili – con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro da parte del responsabile del progetto – in assenza della verifica dell’avvenuto versamento del saldo finale o previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori (fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile).

Con la conseguenza ulteriore che gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale comunicano gli esiti dell’accertamento della violazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici, ad essa attribuiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (ex art. 222, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023).

Negli appalti privati, di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il dodicesimo comma prevede poi – per le stesse ipotesi – una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

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Il Decreto PNRR 4 in sede di conversione sui costi della manodopera negli appalti

Published On: 3 Maggio 2024

Il 30 aprile è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2024, la Legge del 29 aprile 2024 numero 56 di conversione in legge del c.d. Decreto PNRR 2024, ovvero il Decreto Legge numero 19 del 2 marzo 2024 che ha dettato disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La conversione in legge del decreto legge di marzo ha comportato numerose modifiche e novità rispetto al decreto legge.

Tra queste la modifica in sede di conversione dalla Camera riguarda le previsioni dell’articolo 29 del decreto, nei commi 2 e da 10 a 14 che precisano alcune disposizioni in materia di appalti pubblici e privati al fine di contrastare il lavoro irregolare.

È infatti specificato (come si legge nelle parti in neretto) che “… 1-bis. Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto…”.

La previsione è in armonia con quanto già previsto dall’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti).

Al comma 10 dell’articolo 29 è previsto poi l’obbligo per il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e per il committente, negli appalti privati, di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall’articolo 8, comma 10 – bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Nella stessa disposizione poi sono previste le procedure e le sanzioni applicabili – con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro da parte del responsabile del progetto – in assenza della verifica dell’avvenuto versamento del saldo finale o previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori (fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile).

Con la conseguenza ulteriore che gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale comunicano gli esiti dell’accertamento della violazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), anche ai fini dell’esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici, ad essa attribuiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (ex art. 222, c. 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023).

Negli appalti privati, di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il dodicesimo comma prevede poi – per le stesse ipotesi – una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.

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