In materia di contenzioso tributario nuove prove e nuovi documenti in appello: preclusioni

Published On: 29 Marzo 2024Categories: Diritto tributario, Processo Tributario

Il novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, intitolato “Nuove prove in appello”, è stato recentemente modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ed è entrato in vigore il 4 gennaio 2024.

Agli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore si applica il succitato art. 58 che dispone un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello.

L’intervenuta modifica ha espressamente precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste.

Nella precedente formulazione l’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva, al primo comma, che il giudice d’appello non potesse disporre nuove prove, salvo che le ritenesse necessarie ai fini della decisione, ovvero che la parte dimostrasse di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Il medesimo art. 58 prevedeva, al secondo comma, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

L’intervento normativo, di cui al D. Lgs. n. 220/2023, ha così modificato la succitata norma:

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis”.

Il primo comma del novellato art. 58 preclude, quindi, la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte.

Il secondo comma del novellato art. 58 riconosce a favore del contribuente la possibilità di proporre …motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati…”.

Il terzo comma del novellato articolo 58 preclude, senza eccezioni di sorta, la possibilità di depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché di depositare le “…notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado…”.

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In materia di contenzioso tributario nuove prove e nuovi documenti in appello: preclusioni

Published On: 29 Marzo 2024

Il novellato art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992, intitolato “Nuove prove in appello”, è stato recentemente modificato dal D. Lgs. n. 220/2023, recante disposizioni in materia di contenzioso tributario, ed è entrato in vigore il 4 gennaio 2024.

Agli appelli notificati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore si applica il succitato art. 58 che dispone un nuovo regime processuale delle nuove prove, dei nuovi documenti e dei motivi aggiunti in appello.

L’intervenuta modifica ha espressamente precluso ai giudici di secondo grado di fondare la propria decisione su prove e documenti che avrebbero potuto essere disposti o acquisiti nel giudizio di primo grado, salvo talune eccezioni espressamente previste.

Nella precedente formulazione l’art. 58 del D. Lgs. n. 546/1992 prevedeva, al primo comma, che il giudice d’appello non potesse disporre nuove prove, salvo che le ritenesse necessarie ai fini della decisione, ovvero che la parte dimostrasse di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. Il medesimo art. 58 prevedeva, al secondo comma, la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti.

L’intervento normativo, di cui al D. Lgs. n. 220/2023, ha così modificato la succitata norma:

1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

2. Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell’articolo 14 comma 6-bis”.

Il primo comma del novellato art. 58 preclude, quindi, la possibilità sia di ammettere nuovi mezzi di prova, sia di produrre nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione, ovvero in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte.

Il secondo comma del novellato art. 58 riconosce a favore del contribuente la possibilità di proporre …motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati…”.

Il terzo comma del novellato articolo 58 preclude, senza eccezioni di sorta, la possibilità di depositare deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché di depositare le “…notifiche dell’atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado…”.

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