Interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002 su decreto ingiuntivo emesso verso la PA

Published On: 7 Giugno 2019Categories: Appalti Pubblici e Concessioni, Pubblica Amministrazione, Tutele

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 6 giugno 2019 n.3833, ha fornito degli interessanti chiarimenti sul saggio degli interessi moratori applicabile rispetto alle somme dovute da una pubblica amministrazione, sulla scorta d’un decreto ingiuntivo che faccia menzione genericamente di interessi al tasso legale dalla domanda al saldo”.

La tesi dell’amministrazione appellante – la quale, con una precedente sentenza non definitiva, era stata già condannata dalla Sezione a corrispondere al privato (appaltatore), già ricorrente in ottemperanza, il credito residuo da esso ancora vantato (per la differenza tra la somma ingiunta e il pagamento parziale eseguito, oltre interessi e spese della procedura monitoria) – era che la superiore dicitura, contenuta nell’ottemperando decreto ingiuntivo, dovesse riferirsi al saggio legale degli interessi e non anche a quello degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (invece applicabile alla fattispecie, secondo la tesi dell’appellata).

La Sezione, con la decisione in rassegna, ha sposato la tesi di parte appellata e ritenuto applicabile, anche nel caso esaminato, la peculiare disciplina prevista dal citato decreto legislativo 231/2002.

A tal fine, in particolare, il Collegio ha ritenuto determinante il disposto dell’art. 1284, comma 4, c.c. (aggiunto dall’art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, e rationae temporis applicabile alla fattispecie esaminata), a norma del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Quindi, evidenziato come la liquidazione degli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. “…non è subordinata ad una specifica richiesta del creditore, essendo sufficiente anche una mera domanda di pagamento degli interessi legali…”, il Collegio ha precisato che “..gli “interessi al tasso legale”, cui fa riferimento il decreto ingiuntivo sono … quelli (dovuti dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo) il cui saggio, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ovvero quelli previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1 dello stesso decreto, “si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.

Disciplina normativa speciale, rammenta ancora il Collegio, che è “…volta a contrastare proprio “l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” (art.2)..”, ed in base alla quale “.. il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 2002, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.3). Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza, tra l’altro, del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (art. 4)..”.

Ciò posto, il Collegio ha respinto le tesi difensive esposte in atti dall’Amministrazione appellante, rammentando come anche la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (Cass. II, 27 febbraio 2019, 5734), abbia avuto modo di chiarire che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2002 trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tali dovendosi intendere “…i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” e nel cui novero va incluso anche l’appalto: “… ciò in quanto, come statuito nella decisione richiamata, “la definizione adottata nell’art. 2 del citato decreto, comprensiva dei contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo è, invero, compatibile con la definizione dell’appalto specificata dall’art. 1655 c.c., dovendosi intendere l’espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e quindi anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro”.

Nè, continua ancora il Collegio, “…vi è plausibile ragione per non applicare tali principi, affermati con riguardo ad un appalto tra privati, anche agli appalti pubblici, sottraendoli ad una disciplina che regola in via generale i ritardi nei pagamenti e che “illustra un’evoluzione tendenziale della legislazione che mira ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell’ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegna di merci ovvero a prestazioni di servizi “ (Cass., II, 27 febbraio 2019, 5734)…”.

Del resto, “…lo stesso D.Lgs. n. 231 del 2002, all’art. 2, nel definire la pubblica amministrazione ai fini della sua applicabilità, fa espressamente riferimento alle “amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”…”.

Tanto, osserva conclusivamente il Collegio, è peraltro “…pienamente conforme all’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. di Stato, V, 1 aprile 2010, n. 1885; Cons. di Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469) la quale ha statuito che “la direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231…contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto”: in applicazione di tali principi, nel precedente richiamato sono state ritenute inique le clausole di un bando di gara che prevedevano termini superiori rispetto a quelli fissati dall’art. 4 del decreto citato per il pagamento del corrispettivo e la decorrenza degli interessi moratori ovvero una misura degli interessi inferiore a quello previsto dall’art. 5 dello stesso decreto, trattandosi di condizioni a cui è possibile derogare solo a seguito di accordo o libera accettazione delle parti interessate…”.

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Interessi moratori ex decreto legislativo 231/2002 su decreto ingiuntivo emesso verso la PA

Published On: 7 Giugno 2019

La Quinta Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 6 giugno 2019 n.3833, ha fornito degli interessanti chiarimenti sul saggio degli interessi moratori applicabile rispetto alle somme dovute da una pubblica amministrazione, sulla scorta d’un decreto ingiuntivo che faccia menzione genericamente di interessi al tasso legale dalla domanda al saldo”.

La tesi dell’amministrazione appellante – la quale, con una precedente sentenza non definitiva, era stata già condannata dalla Sezione a corrispondere al privato (appaltatore), già ricorrente in ottemperanza, il credito residuo da esso ancora vantato (per la differenza tra la somma ingiunta e il pagamento parziale eseguito, oltre interessi e spese della procedura monitoria) – era che la superiore dicitura, contenuta nell’ottemperando decreto ingiuntivo, dovesse riferirsi al saggio legale degli interessi e non anche a quello degli interessi moratori di cui al D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (invece applicabile alla fattispecie, secondo la tesi dell’appellata).

La Sezione, con la decisione in rassegna, ha sposato la tesi di parte appellata e ritenuto applicabile, anche nel caso esaminato, la peculiare disciplina prevista dal citato decreto legislativo 231/2002.

A tal fine, in particolare, il Collegio ha ritenuto determinante il disposto dell’art. 1284, comma 4, c.c. (aggiunto dall’art. 17, comma 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modifiche, nella l. 10 novembre 2014, n. 162, e rationae temporis applicabile alla fattispecie esaminata), a norma del quale “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Quindi, evidenziato come la liquidazione degli interessi ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c. “…non è subordinata ad una specifica richiesta del creditore, essendo sufficiente anche una mera domanda di pagamento degli interessi legali…”, il Collegio ha precisato che “..gli “interessi al tasso legale”, cui fa riferimento il decreto ingiuntivo sono … quelli (dovuti dalla proposizione della domanda giudiziale al saldo) il cui saggio, ai sensi dell’art. 1284, comma 4, c.c., è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ovvero quelli previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1 dello stesso decreto, “si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.

Disciplina normativa speciale, rammenta ancora il Collegio, che è “…volta a contrastare proprio “l’inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali” (art.2)..”, ed in base alla quale “.. il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura stabilita dal D.Lgs. n. 231 del 2002, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art.3). Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza, tra l’altro, del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (art. 4)..”.

Ciò posto, il Collegio ha respinto le tesi difensive esposte in atti dall’Amministrazione appellante, rammentando come anche la Corte di Cassazione, in una recentissima sentenza (Cass. II, 27 febbraio 2019, 5734), abbia avuto modo di chiarire che la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231 del 2002 trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, tali dovendosi intendere “…i contratti, comunque, denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” e nel cui novero va incluso anche l’appalto: “… ciò in quanto, come statuito nella decisione richiamata, “la definizione adottata nell’art. 2 del citato decreto, comprensiva dei contratti, comunque denominati, che comportano in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo è, invero, compatibile con la definizione dell’appalto specificata dall’art. 1655 c.c., dovendosi intendere l’espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e quindi anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro”.

Nè, continua ancora il Collegio, “…vi è plausibile ragione per non applicare tali principi, affermati con riguardo ad un appalto tra privati, anche agli appalti pubblici, sottraendoli ad una disciplina che regola in via generale i ritardi nei pagamenti e che “illustra un’evoluzione tendenziale della legislazione che mira ad incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell’ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegna di merci ovvero a prestazioni di servizi “ (Cass., II, 27 febbraio 2019, 5734)…”.

Del resto, “…lo stesso D.Lgs. n. 231 del 2002, all’art. 2, nel definire la pubblica amministrazione ai fini della sua applicabilità, fa espressamente riferimento alle “amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”…”.

Tanto, osserva conclusivamente il Collegio, è peraltro “…pienamente conforme all’indirizzo già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. di Stato, V, 1 aprile 2010, n. 1885; Cons. di Stato, IV, 2 febbraio 2010, n. 469) la quale ha statuito che “la direttiva n. 2000/35/CE (556), recepita in Italia con il d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231…contiene norme imperative, applicabili anche alle p.a., che non sono derogabili mediante la tacita accettazione delle condizioni difformi con la presentazione di una offerta in una gara pubblica di appalto”: in applicazione di tali principi, nel precedente richiamato sono state ritenute inique le clausole di un bando di gara che prevedevano termini superiori rispetto a quelli fissati dall’art. 4 del decreto citato per il pagamento del corrispettivo e la decorrenza degli interessi moratori ovvero una misura degli interessi inferiore a quello previsto dall’art. 5 dello stesso decreto, trattandosi di condizioni a cui è possibile derogare solo a seguito di accordo o libera accettazione delle parti interessate…”.

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