L'istanza generica all'Amministrazione non fa sorgere l'obbligo di provvedere

Published On: 16 Giugno 2018Categories: Tutele, Varie

Non sussiste obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione su un’istanza generica e priva di ogni concretezza.
In tal senso, si è espresso il TAR Reggio Calabria, con la decisione del 12 giugno 2018 n.353 qui segnalata, la quale – pur rammentando, in termini generali, come “ il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c. p. a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 13/10/2017, n. 10340)” –  ha infine respinto il ricorso presentato dal privato avverso l’inerzia serbata dall’Amministrazione intimata.
Nella fattispecie decisa, l’istanza del privato ricorrente, rimasta inevasa, era finalizzata ad ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il superamento di un precedente atto soprassessorio (peraltro mai autonomamente impugnato dal privato) che sospendeva “sine die” una autorizzazione in precedenza rilasciata , a causa di presunte irregolarità e/o inottemperanze alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo.
Il Collegio decidente ha ritenuto che detta istanza fosse, per l’appunto, generica, “..non (avendo) individuato in modo preciso né la pretesa né il provvedimento finale volto a soddisfarla né il parametro normativo del dedotto “obbligo di provvedere” cui ancorare il giudizio richiesto circa la sussistenza o meno dell’invocato inadempimento…”, e per ciò inidonea a far sorgere in capo alla Amministrazione intimata un vero e proprio obbligo di provvedere, sanzionabile in sede giurisdizionale.
 

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L'istanza generica all'Amministrazione non fa sorgere l'obbligo di provvedere

Published On: 16 Giugno 2018

Non sussiste obbligo di provvedere da parte dell’Amministrazione su un’istanza generica e priva di ogni concretezza.
In tal senso, si è espresso il TAR Reggio Calabria, con la decisione del 12 giugno 2018 n.353 qui segnalata, la quale – pur rammentando, in termini generali, come “ il ricorso avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c. p. a., è diretto ad accertare la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione a provvedere su un’istanza del privato, volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere, rispetto al quale l’Amministrazione sia rimasta inerte, configurandosi un silenzio inadempimento tutte le volte in cui l’Amministrazione contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere, derivante da una norma di legge, di regolamento o di un atto amministrativo, ovvero dai principi informatori dell’azione amministrativa, quando in particolari fattispecie ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento. Scopo del ricorso è, invero, ottenere un provvedimento esplicito, che elimini lo stato di inerzia e assicuri al privato una decisione, che investa la fondatezza o meno della sua pretesa, non potendo a tal fine ritenersi satisfattivi atti endoprocedimentali meramente preparatori (T. A. R. Lazio – Roma, Sez. I, 13/10/2017, n. 10340)” –  ha infine respinto il ricorso presentato dal privato avverso l’inerzia serbata dall’Amministrazione intimata.
Nella fattispecie decisa, l’istanza del privato ricorrente, rimasta inevasa, era finalizzata ad ottenere da parte dell’Amministrazione intimata il superamento di un precedente atto soprassessorio (peraltro mai autonomamente impugnato dal privato) che sospendeva “sine die” una autorizzazione in precedenza rilasciata , a causa di presunte irregolarità e/o inottemperanze alle prescrizioni contenute nell’atto autorizzativo.
Il Collegio decidente ha ritenuto che detta istanza fosse, per l’appunto, generica, “..non (avendo) individuato in modo preciso né la pretesa né il provvedimento finale volto a soddisfarla né il parametro normativo del dedotto “obbligo di provvedere” cui ancorare il giudizio richiesto circa la sussistenza o meno dell’invocato inadempimento…”, e per ciò inidonea a far sorgere in capo alla Amministrazione intimata un vero e proprio obbligo di provvedere, sanzionabile in sede giurisdizionale.
 

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