Mancata sottoscrizione dei verbali di concorso indetto da fondazione lirico-sinfonica

La Seconda Sezione del TAR Sicilia di Palermo, con la decisione dell’8 maggio 2019 n.1274, nel decidere su ricorso proposto avverso la graduatoria di una selezione pubblica di Professori di Orchestra indetta da una fondazione lirico-sinfonica, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia (cfr. Cons. Stato, sez. II, Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012, n. 3836 del 10/09/2012), ha affermato la legittimità della procedura selettiva quanto al rispetto del principio di collegialità, che parte ricorrente assumeva essere stato violato a causa della mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti della commissione dei verbali di concorso.
Il Tribunale, al riguardo, ha invero ritenuto che la mancata sottoscrizione d’uno dei verbali della procedura e e dell’allegato foglio di graduatoria finale della procedura concorsuale da parte di tutti i presenti non incide sulla validità degli atti stessi e sulle operazioni concorsuali compiute.

Ciò in quanto, “non esist(e) alcuna previsione normativa che imponga nella verbalizzazione di dare atto del giudizio del singolo componente, con inutile aggravio dell’economia del procedimento, ove il collegio giudicante sia addivenuto, anche a margine di eventuale dibattito, a valutazione e conseguente giudizio collegiale. Peraltro, per costante indirizzo del Consiglio di Stato, da cui non vi è motivo di discostarsi, il verbale non è atto collegiale in sé, ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale” (Consiglio di Stato, Sez. II, Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2017 n. 668/2017; id., Sez. IV, n. 398 e n. 400 del 2017)…”.

Anche in relazione all’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che pure dispone che i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, d’altronde, la giurisprudenza ha affermato che tale previsione “… va contemperata con la considerazione che il verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale. La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia quindi la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell’organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall’intestazione dell’atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale” (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8; T.A.R. Reggio Calabria, 5 giugno 2017, n. 519 )…”.

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Mancata sottoscrizione dei verbali di concorso indetto da fondazione lirico-sinfonica

Published On: 9 Maggio 2019

La Seconda Sezione del TAR Sicilia di Palermo, con la decisione dell’8 maggio 2019 n.1274, nel decidere su ricorso proposto avverso la graduatoria di una selezione pubblica di Professori di Orchestra indetta da una fondazione lirico-sinfonica, ritenuta la propria giurisdizione sulla controversia (cfr. Cons. Stato, sez. II, Adunanza di Sezione del 4 luglio 2012, n. 3836 del 10/09/2012), ha affermato la legittimità della procedura selettiva quanto al rispetto del principio di collegialità, che parte ricorrente assumeva essere stato violato a causa della mancata sottoscrizione da parte di tutti i componenti della commissione dei verbali di concorso.
Il Tribunale, al riguardo, ha invero ritenuto che la mancata sottoscrizione d’uno dei verbali della procedura e e dell’allegato foglio di graduatoria finale della procedura concorsuale da parte di tutti i presenti non incide sulla validità degli atti stessi e sulle operazioni concorsuali compiute.

Ciò in quanto, “non esist(e) alcuna previsione normativa che imponga nella verbalizzazione di dare atto del giudizio del singolo componente, con inutile aggravio dell’economia del procedimento, ove il collegio giudicante sia addivenuto, anche a margine di eventuale dibattito, a valutazione e conseguente giudizio collegiale. Peraltro, per costante indirizzo del Consiglio di Stato, da cui non vi è motivo di discostarsi, il verbale non è atto collegiale in sé, ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale” (Consiglio di Stato, Sez. II, Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2017 n. 668/2017; id., Sez. IV, n. 398 e n. 400 del 2017)…”.

Anche in relazione all’art. 15 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, che pure dispone che i verbali di un concorso a posti di pubblico impiego devono essere sottoscritti da tutti i componenti della commissione, d’altronde, la giurisprudenza ha affermato che tale previsione “… va contemperata con la considerazione che il verbale stesso non è per sua natura un atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto di una volontà collegiale. La mancata sottoscrizione del verbale di concorso da parte di uno dei componenti della commissione giudicatrice non vizia quindi la determinazione della commissione stessa, trattandosi di atto estrinseco rispetto alle operazioni concorsuali, come tale insuscettibile di invalidare le operazioni dell’organo collegiale quando queste si siano svolte regolarmente e dall’intestazione dell’atto risulti la presenza anche dei componenti della commissione che non hanno sottoscritto il verbale” (in termini, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2011, n. 8; T.A.R. Reggio Calabria, 5 giugno 2017, n. 519 )…”.

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