La mobilità è prioritaria rispetto allo scorrimento di graduatoria
La Terza Sezione del Consiglio di Stato, con la decisione del 7 luglio 2018, n. 4268, ha ritenuto legittimo l’operato di un’azienda sanitaria a cui parte ricorrente contestava di non aver garantito la precedenza dello scorrimento di graduatoria rispetto alla procedura di mobilità per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni.
I Giudici di Palazzo Spada, confermando la sentenza di primo grado, hanno respinto l’appello proposto dai ricorrenti e, richiamando una precedente sentenza della stessa Terza Sezione, hanno rilevato che “..nel quadro dei principi affermati dall’Adunanza Plenaria, la tesi degli odierni appellati non merita condivisione nemmeno sul piano del più generale rapporto, a livello di legislazione nazionale, tra lo scorrimento della graduatoria e la procedura di mobilità. Tanto alla luce dell’orientamento, qui condiviso, secondo cui l’esistenza di una graduatoria ancora valida, se limita (o, in ipotesi, addirittura esclude) la libertà di indire un nuovo concorso, non incide sulla libertà di avviare una procedura di mobilità..” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 giugno 2012, n. 3308 nonché, in sede consultiva, parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 7 novembre 2012, n. 5217; ed altresì Consiglio di Stato, Sez. III, 19 giugno 2018, n. 3750).
Ed inoltre che “..la preferenza accordata dall’Adunanza Plenaria allo scorrimento della graduatoria, rispetto all’indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, atteso che la mobilità consente varie finalità, quali l’acquisizione del personale già formato, l’immediata operatività delle scelte, l’assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni..”.