Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”.

Il provvedimento, da un lato, contiene disposizioni di semplice aggiornamento del testo del Codice delle comunicazioni elettroniche (vigente dal 2003); dall’altro, ha la finalità di cambiarne la fisionomia, innovandone profondamente il contenuto e le finalità e mirando tra l’altro a semplificare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e a stimolare l’incremento della copertura territoriale della banda larga.

Tra le principali novità vanno certamente segnalate le seguenti.

  1. Sul piano delle nuove definizioni, è stata tra l’altro  introdotta la definizione di “access point” (dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica) e di “call center” (servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione).
  2. Quanto al tema dei regimi giuridici autorizzatori, viene stabilito che l’avvio delle attività di fornitura di reti e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, avviene mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ovvero ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 del 1990.
  3. Correlativamente, viene introdotto il principio generale secondo cui “l’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture è presentata all’ente locale tramite portale telematico” e “in mancanza di tale portale l’istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all’allegato 12-bis, deve essere inviata mediante PEC”.
  4. Silenzio assenso. Significativa è la previsione secondo cui trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende accolta”.
  5. Si prevede altresì l’obbligatoria comunicazione del rilascio dell’autorizzazione all’organismo competente a effettuare i controlli sull’esposizione ai campi elettromagnetici.
  6. Sul piano urbanistico, si stabilisce il principio per cui l’autorizzazione all’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione”.
  7. Espropri. L’operatore, per la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie, potrà esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente.
  8. Quanto al tema delle sanzioni, viene stabilita la sanzione dell’importo edittale da 50 mila a un milione di euro irrogata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero o dall’AGCOM per i soggetti che operino in violazione delle limitazioni di accesso ai numeri e i blocchi imposti per motivi di frode o abuso e ponendo in essere pratiche commerciali sleali. Tra tali soggetti vi sono i call center.
  9. Mappatura della banda larga. Sono introdotte norme di stimolo all’incremento della copertura territoriale delle infrastrutture per la banda larga. Viene ad esempio ridotto da tre ad un anno il periodo entro cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’AGCOM realizzano l’aggiornamento delle informazioni sulla copertura delle reti in grado di fornire banda larga le cui aree sono distinte in:  aree “nere” ovvero quelle in cui sono presenti almeno due reti a banda ultra-larga di operatori diversi, aree “grigie” in cui è presente una sola rete a banda ultra-larga e aree “bianche” in cui non è presente alcuna infrastruttura per la banda ultra-larga (essendo necessario l’intervento pubblico perché nessun operatore trova convenienza all’investimento). Lo scopo di tale aggiornamento è quello di promuovere la diffusione della banda ultra-larga, nel rispetto del principio di efficienza e dell’assetto concorrenziale del mercato.

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 28 aprile 2024.

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Modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche

Published On: 19 Aprile 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2024, è stato pubblicato il decreto legislativo del 24 marzo 2024 numero 48, recante “Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”.

Il provvedimento, da un lato, contiene disposizioni di semplice aggiornamento del testo del Codice delle comunicazioni elettroniche (vigente dal 2003); dall’altro, ha la finalità di cambiarne la fisionomia, innovandone profondamente il contenuto e le finalità e mirando tra l’altro a semplificare la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica e a stimolare l’incremento della copertura territoriale della banda larga.

Tra le principali novità vanno certamente segnalate le seguenti.

  1. Sul piano delle nuove definizioni, è stata tra l’altro  introdotta la definizione di “access point” (dispositivo di rete che consente l’accesso ad un numero variabile di utenti tra una rete radio LAN e una rete di comunicazione elettronica) e di “call center” (servizio specificamente organizzato per la gestione dei contatti e delle comunicazioni multicanale con gli utenti finali da parte di addetti specializzati o risponditori automatici nell’ambito di un rapporto contrattuale tra il gestore e un operatore di telecomunicazione).
  2. Quanto al tema dei regimi giuridici autorizzatori, viene stabilito che l’avvio delle attività di fornitura di reti e di prestazione di servizi di comunicazione elettronica, avviene mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ovvero ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 del 1990.
  3. Correlativamente, viene introdotto il principio generale secondo cui “l’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture è presentata all’ente locale tramite portale telematico” e “in mancanza di tale portale l’istanza, conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non predisposti, ai modelli di cui all’allegato 12-bis, deve essere inviata mediante PEC”.
  4. Silenzio assenso. Significativa è la previsione secondo cui trascorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, senza che l’amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, la medesima si intende accolta”.
  5. Si prevede altresì l’obbligatoria comunicazione del rilascio dell’autorizzazione all’organismo competente a effettuare i controlli sull’esposizione ai campi elettromagnetici.
  6. Sul piano urbanistico, si stabilisce il principio per cui l’autorizzazione all’installazione delle reti pubbliche di comunicazione elettronica comprende la valutazione di compatibilità delle relative opere infrastrutturali con la disciplina urbanistica ed edilizia e costituisce titolo unico per la loro installazione”.
  7. Espropri. L’operatore, per la realizzazione degli impianti e delle opere necessarie, potrà esperire la procedura per l’emanazione del decreto di esproprio previa apposizione del vincolo preordinato all’esproprio da parte dell’autorità competente.
  8. Quanto al tema delle sanzioni, viene stabilita la sanzione dell’importo edittale da 50 mila a un milione di euro irrogata, secondo le rispettive competenze, dal Ministero o dall’AGCOM per i soggetti che operino in violazione delle limitazioni di accesso ai numeri e i blocchi imposti per motivi di frode o abuso e ponendo in essere pratiche commerciali sleali. Tra tali soggetti vi sono i call center.
  9. Mappatura della banda larga. Sono introdotte norme di stimolo all’incremento della copertura territoriale delle infrastrutture per la banda larga. Viene ad esempio ridotto da tre ad un anno il periodo entro cui il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’AGCOM realizzano l’aggiornamento delle informazioni sulla copertura delle reti in grado di fornire banda larga le cui aree sono distinte in:  aree “nere” ovvero quelle in cui sono presenti almeno due reti a banda ultra-larga di operatori diversi, aree “grigie” in cui è presente una sola rete a banda ultra-larga e aree “bianche” in cui non è presente alcuna infrastruttura per la banda ultra-larga (essendo necessario l’intervento pubblico perché nessun operatore trova convenienza all’investimento). Lo scopo di tale aggiornamento è quello di promuovere la diffusione della banda ultra-larga, nel rispetto del principio di efficienza e dell’assetto concorrenziale del mercato.

L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 28 aprile 2024.

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