Norme Europee a difesa della qualità dell’aria-ambiente e risarcimento per i danni cagionati alla salute umana

Il 20 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  la Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 ed entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre 2024.

Il provvedimento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (la «Carta»).

In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle norme nazionali, qualora tale violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, gli Stati membri devono garantire che le persone interessate da tali violazioni abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno dall’autorità competente pertinente.

Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva, hanno l’obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, in linea con l’articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Tali norme mirano pertanto a integrare nelle politiche dell’Unione un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità dell’ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall’articolo 37 della Carta, e concretizzano l’obbligo di tutelare il diritto alla vita e all’integrità della persona e il diritto all’assistenza sanitaria sanciti dagli articoli 2, 3 e 35 della Carta.

La Direttiva contribuisce altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana. Le sanzioni previste dalla presente direttiva dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nel dettaglio, quindi, l’articolo 19 introduce i “Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria” prevedendo che, se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi fissato nell’allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato registrato il primo superamento.

Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro due anni dall’anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo.

Qualora in una determinata zona il superamento di un valore limite sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, adottano misure supplementari e più efficaci e seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria.

Se in determinate unità territoriali che coprono almeno una zona i livelli di inquinanti nell’aria ambiente superano un valore-obiettivo per l’ozono di cui all’allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell’aria per tale unità territoriale che stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l’ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l’ozono. Qualora in una determinata unità territoriale il superamento di un valore-obiettivo per l’ozono sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre tali piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria per affrontare il superamento del valore-obiettivo per l’ozono qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati.

Qualora non sia predisposto un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri forniscono al pubblico e alla Commissione una giustificazione dettagliata del motivo per cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del superamento, e che ha comportato la decisione di non predisporre un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria.

Gli Stati membri rivalutano il potenziale di riduzione delle concentrazioni di ozono almeno ogni cinque anni e devono garantire, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell’aria e delle proprie tabelle di marcia per la qualità dell’aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell’aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2002/49/CE, 2010/75/UE e (UE) 2016/2284 nonché ai sensi della normativa in materia di clima, biodiversità, energia, trasporti e agricoltura.

Particolare importanza assumono poi le norme che disciplinano l’accesso alla giustizia per il risarcimento dei danni alla salute subiti dai cittadini dell’Unione.

L’articolo 27 a tale proposito prevede che “…gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni degli Stati membri relativi all’ubicazione e al numero dei punti di campionamento di cui all’articolo 9, conformemente ai criteri pertinenti di cui agli allegati III e IV, ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria di cui all’articolo 19 e ai piani d’azione a breve termine di cui all’articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) tale pubblico vanti un interesse sufficiente; b) faccia valere la violazione di un diritto, qualora il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione della salute umana o dell’ambiente e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b)…”.

La procedura di ricorso, pertanto, deve essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti d’ingiunzione.

Gli Stati membri determinano la fase in cui decisioni, atti od omissioni possono essere contestati in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge e al contempo non viene impedito di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non vengono dispensati dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

Sotto il profilo del risarcimento dei danni alla salute umana, l’articolo 28 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui integrità fisica subisce un danno a causa di una violazione delle norme nazionali di recepimento dell’articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva, commessa intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno, stabilendo che le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati alla salute umana.

Gli Stati membri possono comunque stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere il risarcimento, ma i termini medesimi non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del suddetto articolo 19 e 2° della direttiva.

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Norme Europee a difesa della qualità dell’aria-ambiente e risarcimento per i danni cagionati alla salute umana

Published On: 27 Novembre 2024

Il 20 novembre 2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  la Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 ed entrerà in vigore il prossimo 10 dicembre 2024.

Il provvedimento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (la «Carta»).

In caso di danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle norme nazionali, qualora tale violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, gli Stati membri devono garantire che le persone interessate da tali violazioni abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno dall’autorità competente pertinente.

Le norme in materia di risarcimento, accesso alla giustizia e sanzioni stabilite nella presente direttiva, hanno l’obiettivo di evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull’ambiente, in linea con l’articolo 191, paragrafo 1, TFUE. Tali norme mirano pertanto a integrare nelle politiche dell’Unione un elevato livello di tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità dell’ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall’articolo 37 della Carta, e concretizzano l’obbligo di tutelare il diritto alla vita e all’integrità della persona e il diritto all’assistenza sanitaria sanciti dagli articoli 2, 3 e 35 della Carta.

La Direttiva contribuisce altresì al diritto a un ricorso effettivo di cui all’articolo 47 della Carta, in relazione alla protezione della salute umana. Le sanzioni previste dalla presente direttiva dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Nel dettaglio, quindi, l’articolo 19 introduce i “Piani per la qualità dell’aria e tabelle di marcia per la qualità dell’aria” prevedendo che, se in determinate zone i livelli di inquinanti presenti nell’aria ambiente superano un valore limite o un valore-obiettivo qualsiasi fissato nell’allegato I, sezione 1, gli Stati membri istituiscono piani per la qualità dell’aria per le zone in questione che stabiliscono misure adeguate per conseguire il valore limite o il valore-obiettivo in questione e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, in ogni caso, non superiore a quattro anni dalla fine dell’anno civile in cui è stato registrato il primo superamento.

Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti il prima possibile e comunque entro due anni dall’anno civile in cui si è registrato il superamento di un valore limite o di un valore-obiettivo.

Qualora in una determinata zona il superamento di un valore limite sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, adottano misure supplementari e più efficaci e seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria.

Se in determinate unità territoriali che coprono almeno una zona i livelli di inquinanti nell’aria ambiente superano un valore-obiettivo per l’ozono di cui all’allegato I, sezione 2, gli Stati membri predispongono piani per la qualità dell’aria per tale unità territoriale che stabiliscono misure adeguate per raggiungere il valore-obiettivo per l’ozono e mantenere il periodo di superamento il più breve possibile.

Tali piani per la qualità dell’aria sono predisposti quanto prima e comunque entro due anni dall’anno civile nel corso del quale è stato registrato il superamento del valore-obiettivo per l’ozono. Qualora in una determinata unità territoriale il superamento di un valore-obiettivo per l’ozono sia già contemplato da una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri provvedono affinché le misure stabilite in detta tabella di marcia siano adeguate per mantenere il periodo di superamento il più breve possibile e, se del caso, seguono la procedura di aggiornamento della tabella di marcia per la qualità dell’aria di cui al paragrafo 5.

Tuttavia, gli Stati membri possono astenersi dal predisporre tali piani per la qualità dell’aria o tabelle di marcia per la qualità dell’aria per affrontare il superamento del valore-obiettivo per l’ozono qualora non esista un potenziale significativo di riduzione delle concentrazioni di ozono, tenuto conto delle condizioni geografiche e meteorologiche, e qualora le misure comportino costi sproporzionati.

Qualora non sia predisposto un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria, gli Stati membri forniscono al pubblico e alla Commissione una giustificazione dettagliata del motivo per cui non esiste un potenziale significativo di riduzione del superamento, e che ha comportato la decisione di non predisporre un piano per la qualità dell’aria o una tabella di marcia per la qualità dell’aria.

Gli Stati membri rivalutano il potenziale di riduzione delle concentrazioni di ozono almeno ogni cinque anni e devono garantire, per quanto possibile, la coerenza dei propri piani per la qualità dell’aria e delle proprie tabelle di marcia per la qualità dell’aria con altri piani che incidono in modo significativo sulla qualità dell’aria, inclusi quelli previsti a norma delle direttive 2002/49/CE, 2010/75/UE e (UE) 2016/2284 nonché ai sensi della normativa in materia di clima, biodiversità, energia, trasporti e agricoltura.

Particolare importanza assumono poi le norme che disciplinano l’accesso alla giustizia per il risarcimento dei danni alla salute subiti dai cittadini dell’Unione.

L’articolo 27 a tale proposito prevede che “…gli Stati membri provvedono, nel quadro del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché il pubblico interessato abbia accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni degli Stati membri relativi all’ubicazione e al numero dei punti di campionamento di cui all’articolo 9, conformemente ai criteri pertinenti di cui agli allegati III e IV, ai piani per la qualità dell’aria e alle tabelle di marcia per la qualità dell’aria di cui all’articolo 19 e ai piani d’azione a breve termine di cui all’articolo 20 dello Stato membro, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni: a) tale pubblico vanti un interesse sufficiente; b) faccia valere la violazione di un diritto, qualora il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione della salute umana o dell’ambiente e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del primo comma, lettera a). Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del primo comma, lettera b)…”.

La procedura di ricorso, pertanto, deve essere giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa e prevede meccanismi adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti d’ingiunzione.

Gli Stati membri determinano la fase in cui decisioni, atti od omissioni possono essere contestati in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge e al contempo non viene impedito di esigere procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all’autorità amministrativa e non vengono dispensati dall’obbligo di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di avviare un procedimento giudiziario qualora tale obbligo sia previsto dal diritto nazionale.

Sotto il profilo del risarcimento dei danni alla salute umana, l’articolo 28 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche la cui integrità fisica subisce un danno a causa di una violazione delle norme nazionali di recepimento dell’articolo 19, paragrafi da 1 a 5, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, della direttiva, commessa intenzionalmente o per negligenza dalle autorità competenti, abbiano il diritto di chiedere e ottenere un risarcimento per tale danno, stabilendo che le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di risarcimento siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati alla salute umana.

Gli Stati membri possono comunque stabilire termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere il risarcimento, ma i termini medesimi non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede il risarcimento sia a conoscenza, o si può ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del suddetto articolo 19 e 2° della direttiva.

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